1.3 - Circolazione del vino, della birra e delle altre bevande alcoliche


Riguardo ai prodotti vitivinicoli esistono due diverse regolamentazioni:
1. la regolamentazione fiscale di competenza dell'Agenzia delle Dogane tesa ad assicurare i controlli sul prodotto ai fini dell'esatto accertamento del tributo;
2. la regolamentazione agricola di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Repressione Frodi, diretta a consentire  la verifica dell'origine, qualità e genuinità delle merci oggetto di produzione e spedizione.
Occorre distinguere tra:
• circolazione di prodotti in regime sospensivo;
• circolazione di prodotti ad accisa assolta.

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08/10/2019 - 08:40

Aggiornato il: 08/10/2019 - 08:40

1.3.1 - Circolazione di prodotti in regime sospensivo


In base all'articolo 6 del D.Lgs. 504/1995, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo,  nello Stato e nel territorio dell’Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un Paese o un territorio terzo, può avvenire:
a) per i prodotti provenienti da deposito fiscale:
• verso un altro deposito fiscale;
• verso un destinatario registrato;
• verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità, in quanto destinati ad essere esportati;
• verso i soggetti esenti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 (Organizzazioni internazionali riconosciute, forze armate, etc.).
b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo inizia:
• nelle ipotesi di cui alla lettera a): nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione;
• nelle ipotesi di cui alla lettera b): all'atto della loro immissione in libera pratica.

Il depositario autorizzato mittente (e/o altri soggetti) è tenuto a fornire garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti stessi. La stessa regola vale per lo speditore registrato.

La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve avere luogo con un documento amministrativo elettronico (DAA telematico e-AD), emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore.
I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo (ARC). Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.
I piccoli produttori di vino, come già in precedenza affermato, non sono tenuti ad emettere il DAA telematico (come, in precedenza, non erano tenuti ad emettere il DAA cartaceo).

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo termina:
• nel caso di circolazione nazionale o comunitaria: nel momento in cui gli stessi sono presi in consegna dal destinatario;
• nel caso di prodotti destinati ad essere esportati: nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell’Unione europea.

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08/10/2019 - 08:43

Aggiornato il: 08/10/2019 - 08:43

1.3.2 - Circolazione di prodotti ad accisa assolta


La circolazione nazionale e comunitaria dei prodotti assoggettati ad accisa (prodotti ad accisa assolta), viene eseguita sotto la scorta del DAS - Documento di Accompagnamento Semplificato.

Non è tuttavia obbligatoria l'emissione del DAS per la circolazione nazionale dei seguenti prodotti alcolici ad accisa assolta:
• alcole e bevande alcoliche confezionati in recipienti di qualsiasi quantità, purché muniti di contrassegni di Stato;
• birra e vino;
• bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra qualora non destinate a distillerie;
• vini aromatizzati, liquori ed acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, contenuti in recipienti della quantità non superiore a 10 centilitri, aventi contenuto alcolometrico non superiore all'11% in volume;
• vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.

Per i suddetti prodotti alcolici (esclusi dall'obbligo del DAS, relativamente alla loro circolazione nazionale), fatta eccezione:
• per il vino, relativamente al quale si applicano le norme in materia di tutela agricola;
• dei prodotti contrassegnati e di quelli destinati ad usi esenti, i quali circolano con la scorta del documento commerciale previsto dall'articolo 21, comma 4 del Dpr n. 633/1972 (e cioè, con il DDT- Documento Di Trasporto).
resta fermo l'obbligo di emissione della "bolla di accompagnamento dei beni viaggianti" di cui al Dpr n. 627/1978 (e cioè della BAM /X-AB).

Riguardo alla birra, l’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 4/D del 15 aprile 2014, ha precisato che:
“… l’emissione della BAM permane dovuta da parte del depositario autorizzato, così come da parte dei destinatari registrati, al momento dell’estrazione dall’impianto, collocato a monte della rete di distribuzione, di birra che viene immessa in consumo. Il medesimo obbligo non si rende applicabile invece, in virtù dell’art. 34, comma 43, del D.L. n. 179/2012 di cui in premessa, per i successivi trasferimenti dai depositi di birra assoggettata ad accisa agli esercizi di vendita”.

Tornando al DAS, tale documento, sino al 31 dicembre 2019, viene emesso in forma cartacea ( come da Determinazione Direttoriale n. 39996/RU del 18/12/2017).
Dal 1° gennaio 2020 (salvo ulteriori proroghe) il DAS dovrà essere emesso con modalità telematiche.
Esso deve essere emesso:
• nei confronti di un soggetto dotato di codice d’accisa (deposito fiscale o destinatario registrato ordinario o occasionale)
• verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità, in quanto destinati ad essere esportati;
• verso i soggetti esenti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 (Organizzazioni internazionali riconosciute, forze armate, etc.).

La compilazione del DAS cartaceo può avvenire utilizzando, alternativamente:
• modelli conformi a quello allegato al Regolamento CEE n. 3649/1992 (DAS di tipo amministrativo);
• documenti commerciali redatti su un modello diverso dal precedente, purché contenenti le medesime informazioni del DAS amministrativo (DAS di tipo commerciale).

Il DAS si compone di tre esemplari:

  • il primo viene conservato dallo speditore;
  • il secondo e il terzo scortano la merce e di questi:
    • uno viene custodito dal destinatario a corredo della propria contabilità:
    • l'altro viene restituito al mittente ai fini dell'appuramento, nei casi in cui tale procedura sia prevista e, cioè quando i prodotti siano inviati ad un operatore localizzato in altro Paese membro e si renda quindi possibile chiedere il rimborso dell'accisa nazionale assolta,

Nel caso di cessione di prodotti ad accisa assolta, con invio degli stessi in altro Paese Ue, da parte di supermercati, enoteche, etc., occorre distinguere tra due diverse situazioni:

SPEDIZIONE OCCASIONALE
In tal caso lo speditore:
• deve essere in possesso della licenza di vendita di prodotti alcolici di cui all’articolo 63, comma 2, lettera a), del TUA;
• deve presentare specifica richiesta di emissione del DAS al competente Ufficio delle Dogane;
• deve presentare il DAS compilato al competente Ufficio delle Dogane;
• deve prestare cauzione di ammontare pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destino.
    
SPEDIZIONE RICORRENTE
In tal caso lo speditore:
• deve essere in possesso della licenza di vendita di prodotti alcolici di cui all’articolo 63, comma 2, lettera a), del TUA;
• deve presentare specifica richiesta di autorizzazione al competente Ufficio delle Dogane di emissione del DAS, in modo ricorrente;
• deve tenere un apposito registro, vidimato dal competente Ufficio delle Dogane,  con riporto degli estremi del DAS relativo alla partita movimentata;
• deve prestare cauzione di ammontare pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destino.      

Sintesi operativa – circolazione prodotti confezionati e prodotti sfusi

PRODOTTI CONFEZIONATI

Circolazione nazionale

  • Vino: DDT/Fattura accompagnatoria / MVV, così come previsto dal DM n. 7490/2013 e successive modifiche;
  • Birra (ad accisa assolta):
    • Da deposito fiscale a deposito libero: XAB
    • Movimentazioni successive: DDT, fattura accompagnatoria, etc.
  • Prodotti muniti di contrassegno fiscale ad accisa assolta:
    • in contenitori della capacità non superiore a 5 litri: esonero da documento di accompagnamento (articolo 30 del D.Lgs. N. 504/1995);
    • In contenitori della capacità superiore a 5 litri: emissione DAS.

NB(*): Con decreto dipartimentale n. 331 del 12 aprile 2018, sono state emanate le disposizioni per l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell’articolo 16 del DM 2 luglio 2013. Al momento tale documento è facoltativo.

Circolazione in ambito UE

  • Circolazione vino: spedizione in altro Paese Ue:
    • Da parte di titolare di deposito fiscale: emissione e-AD
    • Da parte di piccolo produttore: emissione di MVV
    • Da parte di altro soggetto (ad esempio: enoteca) emissione di DAS.
      NB: i suddetti documenti devono sempre essere emessi nei confronti di un codice di accisa del Paese estero (e cioè nei confronti di un Deposito fiscale o di un Destinatario registrato).
  • Circolazione birra, liquori, spiriti,  in regime sospensivo con invio a soggetto dotato di idoneo codice di accisa di altro Paese Ue: operatore titolare di deposito fiscale oppure destinatario registrato ordinario o occasionale (per la singola spedizione): emissione di e-AD
  • Circolazione birra, liquori, spiriti,  ad accisa italiana assolta, con invio ai soggetti di cui al punto precedente: emissione DAS.

Circolazione con Paesi extra UE:

  • Spedizione in regime sospensivo:
    • Uscita dal territorio Ue da dogana italiana: come circolazione nazionale;
    • Uscita dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue:
    • Piccolo produttore di vino: MVV
    • Deposito fiscale: e-AD
  • Spedizione ad accisa Italiana assolta (ad esempio: spedizione da parte di commercianti ed enoteche):
    • Uscita dal territorio Ue da dogana italiana: come circolazione nazionale;
    • Uscita dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue: DAS

PRODOTTI SFUSI

Circolazione nazionale

  • MVV convalidato
  • o DOCO IT pre-timbrato (entro il 31 dicembre 2016) e convalidato (utilizzabile solo nella fase transitoria, ante entrata in vigore MVV elettronico obbligatorio)
  • in ogni caso, invio del documento trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018)

Circolazione in ambito UE

  • Piccolo produttore di vino: MVV
  • Deposito fiscale: e-AD
  • In ogni caso, invio documento trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018)

Circolazione con Paesi extra UE:

  • Uscita da Dogana italiana (Piccolo produttore e deposito fiscale):
    • DOCO IT pre-timbrato e convalidato (utilizzabile solo nella fase transitoria, ante entrata in vigore MVV elettronico obbligatorio)
    • MVV convalidato
  • Uscita da Dogana di altro Paese Ue:
    • Piccolo produttore di vino: MVV
    • Deposito fiscale: e-AD

In entrambi i casi: invio del documento di trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018)

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05/11/2019 - 15:09

Aggiornato il: 05/11/2019 - 15:09

1.3.3 - Regime di monopolio nei paesi Ue


Al momento, solo due Paesi Ue gestiscono le bevande alcoliche in regime di monopolio; si tratta della Svezia e della Finlandia.

Per quanto riguarda la Svezia, la vendita al dettaglio di vino e di altre bevande alcoliche è gestita in regime di monopolio dal SYSTEMBOLAGET.
Risulta che il monopolio copre circa i 2/3 degli acquisti di bevande alcoliche da parte di consumatori svedesi.
Riguardo alle vendite a distanza, a partire dal 2007, in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia del 5 giugno 2007, causa 170/2004, i consumatori finali svedesi possono liberamente acquistare vino e altre bevande alcoliche a distanza, senza passare tramite il SYSTEMBOLAGET.

Per quanto riguarda la Finlandia la vendita al dettaglio di vino e di altre bevande alcoliche con gradazione superiore a 5,5° vol. è gestita in regime di monopolio dalle società ALKO OY e ALTIA GROUP OY.
Risulta che il monopolio copre circa 1/3 degli acquisti di bevande alcoliche da parte di consumatori finlandesi.
Da alcuni anni in Finlandia si è acceso un vivace dibattito circa l’utilità di mantenere in vigore il sistema del monopolio. E’ possibile che in futuro tale regime venga abolito.
Riguardo alla vendita a distanza, i consumatori finali finlandesi sempre di più acquistano vino e altre bevande alcoliche a distanza, senza passare tramite ALKO OY; tenuto conto dell’importanza del canale in questione ALKO OY ha intenzione di entrare in tale mercato con un proprio sito; i prodotti NON verrebbero consegnati a casa del cliente, ma dovrebbero comunque essere ritirati presso i punti vendita di ALKO OY.
L’Autorità fiscale finlandese è molto attenta a riscuotere le imposte su tali tipologie di operazioni.
Per un commento in merito si rinvio al sito Tax Fenix Oy: http://www.taxfenix.fi/finland-excise-taxation-in-alcohol-distance-selling/

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08/10/2019 - 08:56

Aggiornato il: 08/10/2019 - 08:56