Informazione ambientale
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I documenti ambientali sui quali devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti.
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che riscrive la disciplina della gestione dei rifiuti modificando la Parte IV del D.lgs. 152/2006.
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Il Registro di carico e scarico rifiuti è il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti. Lo schema di registro attualmente in vigore è quello previsto dal D. M. n. 148 del 1/4/98.
La vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti deve essere effettuata dalla Camera di commercio territorialmente competente.
Il Formulario di identificazione dei rifiuti è il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti, definito dal D.M.n. 145 del 1/4/98. Anche il formulario è soggetto alla vidimazione, che può essere effettuata nella Camera di commercio territorialmente competente o presso l'Agenzia delle entrate.
Per maggiori informazioni sulle modalità di vidimazione di registri e formulari presso la Camera di commercio di Torino clicca qui.
Per approfondimenti consultare la Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti
Equipollenza formulario / scheda di trasporto
Si ricorda che il formulario di identificazione del rifiuto è considerato equipollente alla scheda di trasporto prevista dal D.M. Trasporti del 30/06/2009. Conseguentemente, una corretta compilazione del formulario, senza ulteriori integrazioni, esonera dall'obbligo di redigere la scheda di trasporto.
Variazione dati dell'impresa
È necessario sostituire il registro di carico e scarico e il formulario d'identificazione del rifiuto nelle seguenti casistiche:
La bollatura del nuovo registro/formulario deve avvenire successivamente alla comunicazione al Registro Imprese della variazione, comunque prima di qualsiasi operazione o movimentazione effettuata sul rifiuto.
Se, invece, varia solo la ragione sociale, ma il luogo in cui vengono prodotti/gestiti i rifiuti e il codice fiscale restano uguali, il registro e il formulario non vanno cambiati. In questo caso basta scrivere i nuovi riferimenti sul frontespizio di entrambi i documenti (registro / formulario), indicando altresì gli estremi dell'atto di modifica (per le società) e la data in cui è stata effettuata la variazione al Registro Imprese.