Termini di presentazione


Come calcolare il termine finale per la presentazione delle domande di iscrizione o deposito al Registro Imprese o le denunce REA

In linea generale, la presentazione delle domande di iscrizione e deposito nel Registro Imprese e delle denunce REA è obbligatoria e non meramente facoltativa.
Infatti, la maggior parte delle domande e delle denunce deve essere presentata entro il termine, per lo più perentorio, espressamente previsto dalla legge.

Ai fini del calcolo del termine entro cui presentare una domanda o una denuncia, occorre contare i giorni partendo dal giorno successivo a quello dell'atto o dell'evento oggetto della pubblicità.

Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo1.

La ricorrenza del Santo Patrono non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande o denunce, pertanto la scadenza non è prorogata2.

Per il computo dei termini per l'eventuale opposizione, da parte di terzi, ad atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese3, occorre tener conto di quanto previsto dell'articolo 1 della L. n. 742/69 "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale"4.

La sospensione feriale dei termini dovrà essere applicata dal notaio oppure dall'Ufficio del Registro delle imprese a seconda del fatto che il termine di opposizione rilevi rispettivamente al fine della redazione di un atto notarile (es. atto di fusione - art. 2503 c.c.) oppure per l'iscrizione di un fatto/dato nel Registro delle imprese (es. esclusione di socio di società di persone - art. 2287 c.c.).

Quando il termine non è previsto, la presentazione delle domande o delle denunce può essere eseguita in qualsiasi momento, purchè a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento o è stato formato l'atto oggetto della pubblicità5.
Quando la domanda o la denuncia è presentata oltre il termine previsto dalla legge, e quindi tardivamente, ai soggetti obbligati alla presentazione è applicata una sanzione amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge in modo differente a seconda del fatto che la presentazione fuori termine riguardi una domanda di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese oppure una denuncia al Repertorio Economico Amministrativo.

Per maggiori informazioni sulle sanzioni consulta la pagina Sanzioni amministrative
 


1D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000.
2Legge 27 marzo 1949, n. 260.
3E' il caso, per esempio, dell'atto di fusione (art. 2503 c.c.), di scissione (art. 2506 ter c.c.), di trasformazione eterogenea (art. 2500 noviees), di riduzione del capitale (art. 2306 c.c. per le società di persone e art. 2445 c.c. per le società di capitali), di cancellazione (art. 2311 c.c. per le società di persone e art. 2492 c.c. per le società di capitali), di esclusione di socio di società di persone (art. 2287 c.c.) e della revoca della liquidazione di società di capitali (art. 2487 ter c.c.).
4Art. 1 della L. n. 742/69, così modificato dall'art. 16 del DL n. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale".
5Si  pensi, per esempio, alla presentazione della domanda di iscrizione del trasferimento sede di società nell’ambito dello stesso comune.

 

 

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Lunedì, Gennaio 16, 2023 - 14:34

Aggiornato il: Lunedì, Gennaio 16, 2023 - 14:34

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