Tatuaggio


Attività regolamentata

L’attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte a inserire nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente1.

 

1 Articolo 1, D.P.G.R. 22 maggio 2003, n. 46

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di tatuaggio).

Come si avvia l'attività

Presentando una Comunicazione di inizio attività al SUAP1del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di tatuaggio.


1 La comunicazione deve essere presentata, sul modello allegato A del D.P.G.R. 22 maggio 2003, n. 46, al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di tatuaggio, che successivamente la trasmette all’ASL territorialmente competente per territorio.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l'esercizio dell'attività rivolgersi all'ASL competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’ASL competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

L’ASL competente per territorio.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della Comunicazione presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di tatuaggio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC, o avviso di ricevimento della raccomandata A/R oppure rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).
N.B. E’ possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la Comunicazione

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della Comunicazione. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, ma indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso l’ASL competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività denunciata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della Comunicazione presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di tatuaggio e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
In tale caso è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é  soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede
Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della Comunicazione presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di tatuaggio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC, o avviso di ricevimento della raccomandata A/R oppure rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).

Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA

Ripresa attività (a seguito di sospensione):
Nessuna documentazione/SCIA
Cessazione attività:
Nessuna documentazione/SCIA

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia RI/REA (I1, I2, S5, UL), una Comunicazione al SUAP competente per territorio per ciascuna di esse.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività

L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al SUAP stesso. L’attività quindi può essere avviata il giorno stesso della presentazione (ricevimento) della SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione (ricevimento) o in un giorno successivo (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), mai prima della sua presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio della SCIA.
 

Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente

L’amministrazione competente ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, la pubblica amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.


Luoghi di esercizio dell’attività

L’attività può essere svolta:

  • presso un locale commerciale.

Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di tatuaggio su area pubblica in forma itinerante o con posteggio fisso.

Il locale in cui si svolge l’attività deve rispondere ai requisiti previsti dal regolamento comunale.

 

Divieti

Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di tatuaggio su area pubblica in forma itinerante o con posteggio fisso.

Avvertenze

Attività artigiana

L’attività di tatuaggio è un’attività tipicamente artigiana, pertanto, se l’impresa possiede i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), è tenuta a presentare, a seconda del caso, la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA e la domanda di annotazione della qualifica artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese.

N.B. L’impresa, in mancanza dei requisiti artigiani, deve, a seconda del caso,  presentare solo la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA.

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Ultima modifica
Lunedì, Febbraio 20, 2023 - 17:36

Aggiornato il: Lunedì, Febbraio 20, 2023 - 17:36

A chi rivolgersi