Sanzioni R.I. obbligo di comunicazione della PEC al RI - altri soggetti obbligati


Sanzioni R.I. per tardata comunicazione della pec da parte del curatore fallimentare, del commissario liquidatore e del commissario giudiziale 

Adempimento: comunicazione al Registro delle Imprese, ai fini dell’iscrizione, del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Normativa: Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), art. 17 comma 2-bis; art. 2194 c.c.

Soggetti obbligati:
-    il curatore (nel fallimento)
-    il commissario giudiziale (nel concordato preventivo)
-    il commissario liquidatore (nella liquidazione coatta amministrativa)
-    il commissario liquidatore (nominato ai sensi dell’art. 1 della Legge 400/1975)
-    il commissario giudiziale (nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza)

Termini: entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
L’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2013, pertanto, alle domande presentate oltre i 10 giorni dalla nomina, verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c.

 

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Giovedì, Maggio 30, 2024 - 15:29

Aggiornato il: Giovedì, Maggio 30, 2024 - 15:29

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