Staff del Conservatore e Coordinamento di Area (Area Anagrafe economica)
Ufficio del conservatore: 011 571 6202 / 6904
Sanzioni amministrative: 011 571 6264 / 6915
Sanzioni R.I. per tardata comunicazione della pec da parte del curatore fallimentare, del commissario liquidatore e del commissario giudiziale
L'art. 1, comma 19, n. 3, lett. b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto, all'art. 17 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il comma 2-bis nel quale si stabilisce che:
entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
L’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2013, pertanto, alle domande presentate oltre i 10 giorni dalla nomina, verrà applicata la sanzione prevista:
- dall’art. 2194 c.c., laddove la comunicazione si riferisca a Impresa individuale
- dall’art. 2630 c.c., laddove la comunicazione si riferisca a Soggetti collettivi
Si precisa che la violazione è prevista solo per i soggetti nominati dal 1° gennaio 2013 e, pertanto, la sanzione non si applica ai curatori o ai commissari nominati prima di tale data che comunicano la pec, pur in assenza di obbligo.
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