Sanzioni R.I. - obbligo di comunicazione della PEC


Sanzioni R.I. per mancata comunicazione PEC

L’art. 37 del DL 76/2020 dispone che:

  • tutti i soggetti collettivi costituiti in forma societaria
  • tutte le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale

già iscritte al Registro delle Imprese comunichino, qualora ne siano prive, il proprio domicilio digitale (già indirizzo PEC) entro il 1° ottobre 2020.

La mancata regolarizzazione comporta l’assegnazione di un domicilio digitale attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore e la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa: 

  • per le società come disposta dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per ciascun legale rappresentante in carica alla data di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro
  • per le imprese individuali come disposta dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro
     

L’importo liberatorio, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81 risulta pari a:

  • 412,00 euro per ciascun legale rappresentante, per omessa comunicazione da parte delle società
  • 60,00 euro per omessa comunicazione da parte dell’imprenditore individuale
     

Le medesime sanzioni sono comminate all’impresa per cui è stato cancellato d’ufficio il domicilio digitale non attivo.
 

Come verificare l’iscrizione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese

  • Consultare una visura aggiornata scaricabile dal cassetto digitale dell’imprenditore a cui si accede tramite Spid o Cns. Per maggiori informazioni https://impresa.italia.it/cadi/app/login
  • Ricercare l'impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e flaggare "non sono un robot" in corrispondenza del campo PEC

 

Come presentare la pratica di comunicazione dell’indirizzo PEC al Registro delle imprese

 

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Ultima modifica
Venerdì, Marzo 15, 2024 - 10:04

Aggiornato il: Venerdì, Marzo 15, 2024 - 10:04

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