Split Payment P.A.


La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190), ha introdotto nel corpo del D.P.R 633/1972 il nuovo art. 17-ter., rubricato Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici.

Secondo quanto disposto, dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (c.d. Split Payment), il quale prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti della Pubblica Amministrazione destinatari della nuova disposizione (elencati nello stesso art. 17-ter.), che l’imposta sia versata all’Erario dagli enti stessi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia. Erano esclusi dall'applicazione di tale meccanismo i compensi per  prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

SOGGETTI PER CUI LO SPLIT PAYMENT SI APPLICA A DECORRERE DAL 01/01/2015

- Stato
- organi dello Stato, dotati di personalità giuridica
- enti pubblici territoriali e consorzi di enti pubblici (art.31 del TUEL - DLgs 267/2000)
- camere di commercio
- istituti universitari
- aziende sanitarie locali e enti ospedalieri
- enti pubblici di ricovero e cura a carattere prevalentemente scientifico
- enti pubblici di assistenza e beneficienza
- enti di previdenza

Con decorrenza 1° luglio 2017, il meccanismo dello Split Payment (scissione dei pagamenti), secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 50/2017, si applica in tutti i casi di emissione di fatture imponibili IVA ai soggetti sottoelencati.

ULTERIORI SOGGETTI PER CUI LO SPLIT PAYMENT SI APPLICA A PARTIRE DAL 1/07/2017:

- tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto;
- le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
La manovra aveva esteso l’obbligo di applicazione dello Split Payment anche alle prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte (es. liberi professionisti)

Con decorrenza 25 luglio 2017 il DM 13 luglio 2017 ha inoltre esteso lo Split Payment a tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018 (cd. decreto “dignità”), è stato abolito lo Split Payment per le prestazioni rese alla pubblica amministrazione i cui compensi siano assoggettati a ritenuta alla fonte. Pertanto, a decorrere dal 14 luglio 2018, i liberi professionisti potranno rilasciare fatture secondo le modalità ordinarie indicando in fattura come tipologia di imposta:

  • I se si tratta di IVA ad esigibilità immediata

  • D se si tratta di IVA ad esigibilità differita.

Fatturazione attiva
Nel caso di fatturazione da parte della Camera di commercio di Torino nei confronti dei soli soggetti sopra elencati, questa avverrà come di consueto con l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA, ma nelle NOTE verrà inserita la seguente dicitura: “Iva versata dal committente ai sensi dell’art. 17 –ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti”.
Di conseguenza, l’importo che uno dei soggetti sopra citati dovrà versare alla Camera, sarà l’importo al netto dell’IVA (imponibile). Nulla cambia nel caso del fuoricampo IVA, escluso, esente e reverse charge.
Le indicazioni fornite sono valide anche nel caso di fatturazione elettronica.

Fatturazione passiva
Per quanto riguarda gli impatti sulla fatturazione passiva, si segnala che:
- per acquisti effettuati con pagamento in contanti ed emissione di fattura, il fornitore dovrà rilasciare una fattura comprensiva di IVA, con la postilla “IVA versata dal committente ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti”. La Camera di commercio di Torino pagherà al fornitore solo l’importo corrispondente all’imponibile, in quanto l’IVA verrà successivamente versata all’Erario.
- per gli acquisti da effettuare previa stipulazione di contratto o documenti equivalenti, è preferibile che i fornitori trasmettano all’Ente fatture con rivalsa dell’IVA, indicando nel documento che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’ art. 17 –ter. D.P.R 633/1972.

Restano escluse dall’applicazione del c.d. “Split Payment” le operazioni soggette al regime di inversione contabile “Reverse Charge” e ai regimi speciali ai fini IVA.


L'art. 1 del decreto legge 50/2017

Il decreto legge del 30/01/2015 che norma lo split payment

 

 

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Ultima modifica
Lunedì, Ottobre 22, 2018 - 10:41

Aggiornato il: Lunedì, Ottobre 22, 2018 - 10:41