Soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento: cessazione controllo


L’amministratore è tenuto a comunicare al Registro delle imprese la cessazione della soggezione della società all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Riferimenti normativi: art. 2497-bis c.c.

Termine: nessuno.

Soggetti obbligati:

  • amministratore della società soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento
  • socio amministratore della società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento.

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati: professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codice atto A99

  • Modello S2 compilato nel riquadro “ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E A DEPOSITO” inserendo (con il codice 004) la seguente informazione: ”Società non più sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento”
     
  • Modello S  compilato nel riquadro “GRUPPI SOCIETARI", indicando:
    • Tipo elenco: C – CESSAZIONE TOTALE CONTROLLO
    • Data dichiarazione: la data di presentazione al registro delle imprese della domanda di cancellazione del gruppo societario
    • Tipo dichiarazione: codice “C – CESSAZIONE CONTROLLO”
    • Data riferimento: la data in cui la società viene a conoscenza della cessazione della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento
    • Tipo controllo: selezionare il tipo di controllo che veniva esercitato.

 

Allegati: nessuno.

Importi:

  • Diritti di segreteria
    • € 90,00 esente se start-up innovativa e incubatore certificato, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale
    • € 18,00 per le società semplici.
  • Imposta di bollo
    • € 59,00 per le società di persone
    • € 65,00 per le società di capitali, i consorzi e le società cooperative, esente se start-up innovativa, PMI innovativa e incubatore certificato, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.
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Ultima modifica
Giovedì, Settembre 30, 2021 - 12:34

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 30, 2021 - 12:34

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