Scioglimento per volontà di tutti i soci e nomina liquidatori


La deliberazione dei soci di scioglimento e nomina liquidatori deve essere, entro trenta giorni, depositata in copia autentica per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Riferimenti normativi: artt. 2272, 2275, 2300, 2308, 2315, 2323 c.c.

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto.

Soggetti obbligati: liquidatore.

Soggetti legittimati: notaio1.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codici atto A09 - A13

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE, selezionando la società è "SCIOLTA E POSTA IN LIQUIDAZIONE"

causa di scioglimento "per la volontà di tutti i soci";

  • un modello Intercalare P di nomina o di modifica (se persona già presente in visura), per l'iscrizione del liquidatore.

Allegati:

  • se l’atto di scioglimento è in origine cartaceo: copia informatica o copia scansionata dell’originale cartaceo, in formato .pdf/A, dichiarata conforme e sottoscritta digitalmente dal notaio

  • se l’atto di scioglimento è in origine informatico: copia informatica dell’originale informatico, in formato .pdf/A, dichiarata conforme e sottoscritta digitalmente dal notaio.

Importi:

  • € 90,00 per diritti di segreteria
  • € 59,00 per imposta di bollo

 


1 Il notaio che ha rogato o autenticato l'atto di scioglimento è soggetto legittimato alla presentazione della domanda di nomina del liquidatore solo se è stato all'uopo delegato o se nell'atto risulti l’accettazione della carica da parte del liquidatore.

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Ultima modifica
Mercoledì, Novembre 21, 2018 - 09:27

Aggiornato il: Mercoledì, Novembre 21, 2018 - 09:27

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