Sanzioni amministrative R.I. e R.E.A.


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Tutte le modalità di applicazione delle sanzioni per le violazioni del Registro Imprese (R.I.) o del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A).

L'omesso o tardivo deposito di atti e domande nel Registro delle Imprese (R.I.) e denunce nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) determina l'applicazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario.
Nelle seguenti sezioni sono fornite indicazioni in merito al verbale di accertamento emesso ai sensi dell’art. 14 della L.689/1981. Il verbale di accertamento è l’atto con cui viene contestata la violazione (tardato o omesso adempimento). Il trasgressore, ricevuto il verbale, può entro 60 giorni effettuare il pagamento in misura ridotta (vedi infra la sezione IMPORTI). In alternativa, può presentare scritti difensivi all’Autorità Competente, venendo meno quindi la facoltà di pagare in misura ridotta.
Una volta pagato nei termini il verbale in misura ridotta e le relative spese il procedimento si estingue.
Si precisa che le sanzioni per omessa comunicazione del domicilio digitale (PEC) sono disciplinate da norme speciali, per cui si rinvia alla relativa pagina  per tutte le informazioni.
Consulta il regolamento delle Sanzioni amministrative applicate dalla Camera di commercio di Torino.
Consulta le schede contenenti le principali violazioni amministrative definite per tipo di soggetto/adempimento.

 

TIPOLOGIA SANZIONI Registro Imprese – Repertorio Economico Amministrativo

Le sanzioni R.I. (Registro Imprese) vengono applicate in caso di:
•    domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese oltre il termine previsto dalla legge (2194 c.c. e 2630 c.c.) 
•    omissione delle domande di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese (2194 c.c. e 2630 c.c.)

Le sanzioni R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo), in forza del richiamo dell’art. 9 D.P.R. n. 581/95, vengono applicate in caso di:
•    denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di dati economici e/o amministrativi presentata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 48 del T.U. 2011/1934, modificato dall’art.1 della Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/87
•    omissione della denuncia al Repertorio Economico Amministrativo
•    denuncia al Repertorio Economico Amministrativo a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi (denuncia non veritiera ai sensi dell’art. 51 del T.U. 2011/1934)

COMPUTO DEL TERMINE

Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una domanda, si esclude il giorno iniziale (artt. 1187, 2963 cc). 
Ad esempio per denunciare nei termini l’inizio attività avvenuto il 15 gennaio, la domanda deve essere inviata entro il 14 febbraio, infatti i trenta giorni di tempo per l’invio si calcolano a partire dal 16 gennaio, senza contare il giorno 15 gennaio.
Se il termine finale cade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).
Si precisa che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al RI – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.

A CHI SI APPLICANO E MODALITA’ DI NOTIFICA

Le sanzioni si applicano a ciascuno dei soggetti in carica al momento della violazione, quindi a coloro che sono in carica il 1° giorno successivo alla scadenza del termine.
N.B. Nelle schede sanzioni sono specificati per ciascun adempimento i soggetti obbligati.  

Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, il soggetto collettivo (ente) è tenuto in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione. Pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo complessivo della sanzione e delle spese del procedimento dovranno essere versate dall’ente. In questo caso gli obbligati principali non devono effettuare il pagamento. Pertanto, l’ente (società, consorzio, only-rea…) è obbligato in solido con gli autori della violazione (detti obbligati principali o trasgressori). 
Il versamento della sanzione da parte dell’obbligato in solido è ALTERNATIVO al versamento della sanzione da parte di ciascun obbligato principale.

Ad esempio in caso di violazione Registro imprese per una pratica presentata oltre il 60° giorno e non avente ad oggetto adempimenti speciali, commessa da due amministratori di una srl, verranno emessi 3 verbali, 1 verbale per ciascun amministratore, in qualità di obbligati principali, per un importo di 206 euro più 23 euro di spese di procedimento per ciascuno, e un verbale per la società, in qualità di obbligato in solido, per l’importo complessivo di 412 euro (206 per 2) più 46 euro (23 per 2). 
Il pagamento della sanzione potrà essere effettuato da ciascun amministratore per la parte di sua competenza (euro 206 più le spese di procedimento di euro 23 per ciascuno) oppure dalla società per l’importo complessivo (euro 412 più 46 di spese di procedimento).

Il verbale di accertamento è notificato sia agli obbligati principali che all’obbligato in solido presso il domicilio digitale dell’impresa. Nel caso in cui il domicilio digitale sia assente o non valido oppure nel caso in cui l’obbligato principale non rivesta più alcuna carica alla data di accertamento, il verbale è notificato a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza o il domicilio comunicato al Registro delle Imprese.

IMPORTI 

A seguito dell’accertamento della violazione, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 comma 1 L. 689/81, pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione, nella misura più favorevole per il trasgressore. Oppure nel caso in cui la sanzione prevista per la violazione corrisponda ad un unico importo fisso, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del valore della sanzione. 
Ad esempio, se per una violazione il cui importo è fissato tra un minimo di euro 103 e un massimo di euro 1.032, l’importo in misura ridotta richiesto in fase di accertamento, per ciascun trasgressore, sarà nella misura di euro 206. Quindi il doppio del minimo in quanto più favorevole rispetto al terzo del massimo che ammonterebbe a euro 344. 
Il verbale di accertamento può essere pagato entro 60 giorni dalla notifica in misura ridotta. Qualora non sia pagato lo stesso viene trasmesso all’autorità competente per l’emissione dell’ordinanza con cui viene ingiunto il pagamento della sanzione: pertanto con il verbale di accertamento si comunica la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta secondo l’importo prefissato dall’art. 16 c. 1 L.689/81; viceversa l’organo preposto all’emissione dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento, ha la facoltà di applicare la sanzione determinando l’importo tra il minimo e il massimo previsto dalla legge.

IMPORTI SANZIONI R.I.
Importi delle sanzioni nei confronti di coloro che rivestono una carica all’interno della società o un consorzio, applicati ai sensi dell'art. 2630 c.c.:
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Importi delle sanzioni nei confronti degli imprenditori individuali e dei soggetti che pur non rivestendo alcuna carica all’interno della società sono tenuti a svolgere determinati adempimenti, applicati ai sensi dell'art. 2194 c.c.:
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IMPORTI SANZIONI REA
Importi delle sanzioni nei confronti di tutti i soggetti:
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SPESE DI PROCEDIMENTO 
Unitamente all’importo della sanzione devono essere pagate le spese di procedimento (art. 16 L. 689/1981) che sono fissate in 23 euro per ciascun obbligato principale (quindi tranne per casi specifici esplicitati all’interno del verbale, non sono previste spese di procedimento per l’obbligato in solido). 
Il pagamento della sanzione e delle spese di procedimento da parte dell’obbligato in solido è ALTERNATIVO al pagamento degli obbligati principali. 
Ad esempio in caso di violazione Registro imprese per una pratica presentata oltre il 60° giorno e non avente ad oggetto adempimenti speciali, commessa da due amministratori di una srl, verranno emessi 3 verbali, 1 verbale per ciascun amministratore, in qualità di obbligati principali, per un importo di euro 206  più euro 23 di spese di procedimento per ciascuno, e un verbale per la società, in qualità di obbligato in solido, per l’importo complessivo di euro 412 più euro 46 di spese di procedimento. Il pagamento della sanzione potrà essere effettuato da ciascun amministratore per la parte di sua competenza (euro 206 più le spese di procedimento di euro 23 per ciascuno) oppure dalla società per l’importo complessivo (euro 412 più 46 di spese di procedimento).

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Premesso che unitamente al verbale sono trasmessi tutti i moduli necessari per effettuare il pagamento, si precisa che le sanzioni RI sono destinate all’Erario mentre le sanzioni REA sono destinate alla Camera di commercio; pertanto, le modalità di pagamento sono le seguenti: 
Sanzione RI: F23
Sanzioni REA: PagoPA
Spese di procedimento: PagoPA

•    Le sanzioni RI sono incassate dall'Erario, pertanto affinché l'ufficio possa registrare tempestivamente i pagamenti è necessario inviare all'indirizzo sanzioni.amministrative@to.legalmail.camcom.it copia del modello F23 pagato
•    Solo per le sanzioni REA è possibile chiedere il prelievo tramite il prepagato Telemaco, in questo caso la richiesta deve essere indicata nel campo Note del modello di domanda senza precisare l’importo da prelevare (poiché in caso di errore nell’indicazione dell’importo, non sarà possibile effettuare il prelievo dal prepagato e l’ufficio notificherà il verbale comprensivo delle spese di procedimento). Nel caso di prelievo tramite il prepagato Telemaco non sono dovute le spese di procedimento

Il versamento della sanzione dell’obbligato in solido è ALTERNATIVO al versamento della sanzione da parte di ciascun obbligato principale (vedi sopra la sezione A CHI SI APPLICANO E MODALITA’ DI NOTIFICA)

RIMBORSI

Per versamenti non dovuti di competenza della Camera di commercio effettuati con PagoPA (sanzioni REA e spese di procedimento) il soggetto obbligato o in solido che ha effettuato il pagamento erroneo può chiedere il rimborso inviando la domanda, unitamente all’attestazione di pagamento, all'indirizzo e-mail sanzioni.amministrative@to.legalmail.camcom.it
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente:
•    Con firma digitale
•    Con firma autografa unitamente a copia di documento di identità in corso di validità (scansionato fronte e retro)
Nel caso in cui la richiesta di rimborso pervenga da un soggetto diverso da quello sanzionato (soggetto obbligato principale o in solido), deve essere trasmessa anche la delega a presentare domanda di rimborso. 
Qualora nel modulo di Domanda sia indicato un conto corrente non intestato al sanzionato, è necessario che la domanda sia trasmessa dal soggetto intestatario del conto corrente unitamente al modulo di delega conferito dal sanzionato.

AVVERTENZE

DOMANDE PRESENTATE NEI TERMINI AD UNA CAMERA DI COMMERCIO NON COMPETENTE
•    se la domanda è stata presentata nei termini di legge, è considerata tempestiva seppur inviata ad una Camera di commercio non competente.
In tal caso, è necessario indicare nel modello note della nuova domanda, i dati del primo invio.
DOMANDE INVIATE TELEMATICAMENTE SU NUMERO REA DI ALTRA IMPRESA
•    se la domanda è stata presentata nei termini di legge, è considerata tempestiva, se ricevuta dalla Camera, seppur inviata sul numero REA di altra impresa.
In tal caso è necessario indicare nel modello note della nuova domanda, i dati del primo invio.
DOMANDE INVIATE TELEMATICAMENTE AL REGISTRO IMPRESE, MA NON PERVENUTE
•    Per tali fattispecie, che vengono rigettate dal sistema per errori che le rendono inaccettabili con conseguente segnalazione al mittente, la domanda non può considerarsi presentata al registro imprese, non essendo pervenuta al sistema e, se non reinviata nei termini di legge, sarà soggetta a sanzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni applicate per violazioni relative agli adempimenti da effettuare all’Ufficio del Registro delle Imprese è regolata dalla Legge n.689/1981 che ha depenalizzato queste violazioni, configurandole come illeciti di natura amministrativa.
In particolare:  
Articolo 5: Concorso di persone 
“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa (esempio tutti gli amministratori di una società), ciascuna di esse riceve il verbale di accertamento emesso in relazione a tale violazione e ciascuna è tenuta al pagamento della sanzione”

La norma stabilisce, conseguentemente al principio della responsabilità personale, che se è prevista una pluralità di obbligati (tutti avrebbero potuto adempiere, ma nessuno lo ha fatto) ciascuno è tenuto a rispondere integralmente della propria omissione.

Articolo 6, c. 3: Solidarietà 
“Se la violazione è commessa dal rappresentante di persona giuridica o di un ente privo della personalità giuridica, o di un imprenditore, la persona giuridica, l'ente o l'imprenditore sono obbligati in solido, con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questo dovuta”

Articolo 7: Non trasmissibilità dell’obbligazione
“L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”.

La norma stabilisce che in caso di morte del soggetto obbligato, in qualsiasi fase del procedimento sanzionatorio, l’obbligazione al pagamento non si estende agli eredi, estinguendo così sia la procedura nei confronti dell’obbligato principale che dell’obbligato in solido.

Articolo 14 commi 1 e 2: Contestazione e notificazione
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”.

Ciò comporta che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto, trattandosi di un termine perentorio.
Per accertamento deve intendersi l’avvenuta conoscenza da parte dell’accertatore del fatto illecito: tale momento può non coincidere, con riguardo alle istanze presentate al registro imprese, con la data della domanda.

Articolo 16 comma 1: Pagamento in forma ridotta
“E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

Ciò significa che con la notificazione del verbale di accertamento, l’obbligato ha la possibilità di estinguere la procedura attraverso il pagamento di un importo in forma ridotta che, a seconda degli importi minimi e massimi stabiliti dalle norme, sarà pari alla terza parte del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole.
La norma statuisce anche la richiesta all’obbligato del rimborso delle spese del procedimento.

Articolo 18 comma 1: Ordinanza-ingiunzione
“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”.

DOMANDE FREQUENTI


1.    È arrivato lo stesso verbale sia al legale rappresentante, sia alla società: devo pagare una volta sola o due?
Il verbale deve essere pagato una sola volta, o dalla società o dal legale rappresentante.
La società è infatti obbligata in solido con il legale rappresentante, quindi il pagamento da parte della società libera il legale rappresentante e viceversa.

2.    Ho effettuato il pagamento sia del verbale arrivato alla società, sia di quello arrivato al legale rappresentante; come posso recuperare la somma versata in più?
La Camera di commercio rimborsa direttamente i versamenti di propria competenza (ossia quelli effettuati tramite PagoPA) presentando l’apposita domanda, come indicato nella sezione Rimborsi
Per le sanzioni in cui il versamento sia stato fatto con modello F23 il rimborso della sanzione, in quanto introitata dall'Erario, deve essere richiesto all'Agenzia delle Entrate.

3.    Siamo più amministratori, ed ognuno ha ricevuto un verbale. Chi deve pagare?
Ogni amministratore è personalmente responsabile della violazione amministrativa e quindi è tenuto a pagare la sanzione e le spese di procedimento emesse nei suoi confronti.

4.    Siamo più amministratori, se paga la società libera tutti?
Se la società è obbligata in solido con gli amministratori può effettuare il pagamento dell'importo totale delle sanzioni e delle spese di procedimento dovute da tutti i singoli trasgressori (quindi da tutti gli amministratori). 
Ad esempio in caso di violazione Registro imprese per una pratica presentata oltre il 60° giorno e non avente ad oggetto adempimenti speciali, commessa da due amministratori di una srl, verranno emessi 3 verbali, 1 verbale per ciascun amministratore, in qualità di obbligati principali, per un importo di Euro 206 più euro 23 di spese di procedimento per ciascuno, e un verbale per la società, in qualità di obbligato in solido, per l’importo complessivo di euro 412 più euro 46 di spese di procedimento. Il pagamento della sanzione potrà essere effettuato da ciascun amministratore per la parte di sua competenza (euro 206  più le spese di procedimento di euro 23 per ciascuno) oppure dalla società per l’importo complessivo (euro 412 più 46 di spese di procedimento).

5.    Il sanzionato principale deve comunque pagare la sanzione, nel caso in cui successivamente alla notifica del verbale la società risulti cancellata?
Si. Il sanzionato principale è obbligato personalmente al pagamento della sanzione.

6.    Sono stato sanzionato ma l'impresa è andata in fallimento e c'è un curatore fallimentare, devo pagare?
Sì. La sanzione riguarda fatti per cui sono sanzionate le persone in carica alla data della violazione. Lo stato di fallimento o la cancellazione dell'impresa non hanno rilevanza.

7.    Per fermare termini e maggiorazioni posso fare il pagamento in misura ridotta proposto nel verbale, e contemporaneamente presentare gli scritti difensivi chiedendo la riduzione/annullamento della sanzione con la restituzione di tutto o parte di quello che ho pagato?
No. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento pertanto eventuali scritti difensivi inoltrati dopo l'avvenuto pagamento non potranno essere presi in considerazione.

8.    Ho affidato nei termini il compito di presentare una pratica ad un consulente ed il ritardo nel deposito è colpa sua: posso chiedere che gli venga addebitata la relativa sanzione?
No. La responsabilità per la sanzione ricade sempre su chi è obbligato dalla legge alla presentazione della pratica; eventuali deleghe o incarichi affidati a terzi non liberano il soggetto obbligato. L'incarico può invece essere semmai fonte di responsabilità contrattuale della persona incaricata che potrà essere fatta valere in separata sede.

9.    Cosa succede se non verso l'importo in misura ridotta nei termini?
L’ufficio, verificato che il pagamento non è stato effettuato, trasmette all’autorità competente il rapporto di prova ai fini dell’emissione dell’ordinanza che potrà avere importi differenti rispetto al pagamento in misura ridotta comunicato in fase di accertamento.

10.  E’ possibile inviare il verbale allo studio che ha trasmesso la pratica?
Non è possibile. L’art. 14 della L. 689/1981 prevede che il verbale debba essere notificato agli interessati, cioè i trasgressori.

11. Devo inviare una domanda tardiva. E’ possibile pagare anticipatamente il verbale con modello F23 e allegarne copia alla pratica?
Non è possibile pagare la sanzione prima del ricevimento del verbale perché, tra l’altro, gli estremi dello stesso devono risultare nel modello F23.  

12. Cosa vuol dire obbligato in solido?
Nell’ambito delle sanzioni RI-REA è la persona giuridica che risponde insieme alla persona fisica del pagamento della violazione qualora quest’ultima non vi provveda. 
Ad esempio in caso di violazione Registro imprese per una pratica presentata oltre il 60° giorno e non avente ad oggetto adempimenti speciali, commessa da due amministratori di una srl, verranno emessi 3 verbali, 1 verbale per ciascun amministratore, in qualità di obbligati principali, per un importo di Euro 206 più euro 23 di spese di procedimento per ciascuno, e un verbale per la società, in qualità di obbligato in solido, per l’importo complessivo di euro 412 più euro 46 di spese di procedimento. Il pagamento della sanzione potrà essere effettuato da ciascun amministratore per la parte di sua competenza (euro 206 più le spese di procedimento di euro 23 per ciascuno) oppure dalla società per l’importo complessivo (euro 412 più 46 di spese di procedimento).

13. Cos’è il pagamento in misura ridotta ?
Ai sensi dell’art. 16 comma 1 L. 689/81 è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il pagamento della somma pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione, nella misura più favorevole per il trasgressore. 
Ad esempio, se per una violazione il cui importo è fissato tra un minimo di euro 103 e un massimo di euro 1.032, l’importo richiesto in fase di accertamento, per ciascun trasgressore, sarà nella misura di euro 206, cioè il doppio del minimo in quanto più favorevole rispetto al terzo del massimo che ammonterebbe a euro 344. nel caso in cui la sanzione prevista per la violazione corrisponda ad un unico importo fisso, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del valore della sanzione. 

 

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta" 

 

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Ultima modifica
Giovedì, Marzo 14, 2024 - 11:27

Aggiornato il: Giovedì, Marzo 14, 2024 - 11:27

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