Per espressa previsione di legge, previa eliminazione della causa di scioglimento, quando necessario, l’assemblea straordinaria dei soci1 può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione.
In realtà, con riguardo al momento in cui può essere deliberata (momento iniziale) o fino a quando può essere deliberata (momento finale) la revoca della liquidazione, occorre fare alcune considerazioni.
In primo luogo, con riguardo al momento iniziale, occorre considerare che il solo verificarsi di una causa di scioglimento non pone di per sé la società in scioglimento né comporta per essa l’insorgere dello stato di liquidazione. La società si scioglie e si trova in stato di liquidazione soltanto alla data dell’iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che ha accertato il verificarsi della causa di scioglimento, quando lo scioglimento é determinato da una delle cause previste ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 2484 c.c., ovvero della deliberazione dell’assemblea dei soci, quando lo scioglimento è deliberato dall’assemblea dei soci. Sino a quando tale iscrizione non è stata eseguita, la società non può ancora essere considerata in scioglimento, pertanto non può essere deliberata la revoca della liquidazione.
Questo significa che, per esempio, in caso di scadenza del termine di durata della società (causa di scioglimento prevista dal numero 1 dell’articolo 2484 c.c.), senza che gli amministratori abbiano accertato e iscritto nel Registro delle imprese la dichiarazione con la quale hanno accertato il verificarsi della relativa causa di scioglimento, l’assemblea straordinaria dei soci può limitarsi a modificare l’atto costitutivo, prevedendo semplicemente un nuovo termine di durata, senza dover rispettare la disciplina prevista per la revoca della liquidazione e senza dover attendere il decorso del termine di sessanta giorni dalla stessa perché la modifica possa esplicare i suoi effetti giuridici.
Per quanto riguarda il momento finale, invece, secondo la dottrina prevalente, la società può deliberare la revoca della liquidazione fino a quando la stessa non sia stata cancellata dal Registro delle imprese.
La deliberazione di revoca della liquidazione deve essere verbalizzata da un notaio e iscritta nel Registro delle imprese, a cura dello stesso, ai sensi di quanto prevede l’articolo 2436 c.c. con riguardo alle modificazioni dell’atto costitutivo. Per espressa previsione di legge, tuttavia, a differenza di quanto stabilito con riguardo all’iscrizione di queste ultime, la revoca della liquidazione, di regola, non produce i suoi effetti giuridici con l’iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle imprese. Di regola, infatti, la revoca della liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall’iscrizione nel registro della relativa deliberazione (revoca della liquidazione con effetto differito).
Entro il suddetto termine di sessanta giorni, i creditori anteriori all’iscrizione della delibera di revoca possono fare opposizione avanti il Tribunale. In caso di opposizione, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure quando la società abbia prestato idonea garanzia, il Tribunale può disporre che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione.
Gli effetti della revoca possono, tuttavia, esplicarsi anche prima del decorso di detto termine e ciò, quando consti il consenso dei creditori della società, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o quando non vi siano creditori (revoca della liquidazione con effetto esecutivo o immediato). In questo caso, la deliberazione di revoca produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sua iscrizione nel Registro delle imprese.
Dopo la revoca della liquidazione, la società continua a vivere senza alcuna interruzione per cui, in sostituzione dei liquidatori, è necessario nominare un nuovo organo amministrativo. Per questa ragione, di solito i soci, con la stessa deliberazione (di revoca della liquidazione), provvedono anche a nominare un amministratore unico piuttosto che una pluralità di amministratori.
Il momento a partire dal quale il nuovo organo amministrativo si sostituisce ai liquidatori, dipende ovviamente dal tipo di revoca della liquidazione. In caso di revoca della liquidazione con effetto esecutivo, questo coincide con l’iscrizione della deliberazione di revoca della liquidazione nel Registro delle imprese, in caso di revoca con effetti differiti, invece, coincide con il decorso dei sessanta giorni dalla predetta iscrizione.
Pubblicità legale nel Registro delle imprese
L’iscrizione della deliberazione di revoca della liquidazione senza effetto esecutivo deve essere richiesta presentando al Registro delle imprese due domande:
- la prima domanda ha per oggetto l’iscrizione della delibera di revoca della liquidazione senza effetto esecutivo (come atto);
- la seconda domanda ha per oggetto l’iscrizione della revoca della liquidazione a seguito del verificarsi dell’effetto esecutivo, decorsi 60 giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle imprese.
SECONDA DOMANDA
1. ISCRIZIONE DELLA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE
La domanda di iscrizione revoca della liquidazione può essere presentata al Registro delle imprese sia dal notaio che ha verbalizzato la relativa deliberazione, sia dal liquidatore uscente, sia dall’amministratore nominato2.
La domanda deve essere presentata decorsi sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione con la quale l’assemblea ha deciso di revocare la liquidazione, ma può anche essere presentata prima se i creditori, seppure successivamente all’iscrizione della deliberazione di revoca, hanno prestato il loro consenso alla revoca oppure sono stati pagati i creditori che non lo hanno prestato.
Con l’iscrizione di questa domanda si perfeziona la pubblicità costitutiva della deliberazione di revoca della liquidazione e la revoca diventa efficace ed esecutiva.
2. ISCRIZIONE DELLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori nominati possono presentare al Registro delle imprese la domanda di iscrizione della loro nomina, posto che l’iscrizione di quest’ultima, per legge, deve avvenire a loro cura, contestualmente alla domanda di iscrizione della delibera di revoca nel Registro delle imprese oppure contestualmente alla domanda di iscrizione della revoca della liquidazione, a seguito del verificarsi degli effetti differiti. In ogni caso, tutti gli amministratori devono sottoscrivere la domanda con la quale richiedono l’iscrizione della loro nomina.
A tale proposito si evidenzia inoltre che:
- soggetta a pubblicità legale è la nomina degli amministratori, intesa quale “fatto” giuridicamente rilevante, e non l’atto di nomina;
- l’iscrizione della nomina deve essere richiesta da ogni amministratore nominato (nomina pluralità di amministratori);
- in caso di nomina di una pluralità di amministratori, è possibile anche presentare più domande di iscrizione, quando per esempio gli amministratori nominati vengono a conoscenza della loro nomina in momenti diversi o quando accettino la carica in momenti diversi3;
- ai fini pubblicitari, non riveste alcuna rilevanza il momento in cui gli amministratori nominati hanno accettato la carica.
La nomina degli amministratori ha effetto dalla data di efficacia della revoca della liquidazione e cioè decorsi i sessanta giorni dall’iscrizione della delibera di revoca nel Registro delle imprese.
3. ISCRIZIONE DELLA CESSAZIONE DEI LIQUIDATORI
Contestualmente all’iscrizione della domanda di revoca della liquidazione a seguito del verificarsi degli effetti differiti della stessa e della nomina degli amministratori, naturalmente, deve essere richiesta anche l’iscrizione della cessazione dei liquidatori.
Come la deliberazione di revoca della liquidazione e la nomina degli amministratori, anche la cessazione dei liquidatori ha effetto dalla data di efficacia della revoca della liquidazione e cioè decorsi i sessanta giorni dall’iscrizione della delibera di revoca nel Registro delle imprese.
L’iscrizione della cessazione dei liquidatori è effetto e immediata conseguenza dell’iscrizione della revoca della liquidazione nel Registro delle imprese, la domanda, pertanto, può essere sottoscritta anche solo dal notaio, quando l’iscrizione della revoca della liquidazione è richiesta da quest’ultimo.
1La revoca dello stato di liquidazione costituisce, al pari delle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, cui viene equiparata, un’operazione straordinaria per la quale è previsto il principio maggioritario e ciò anche quando la deliberazione non abbia per oggetto anche una modifica dell’atto costitutivo. La revoca può pertanto essere compresa in un concetto lato di modifica dell’atto costitutivo e, in tal senso, si ritiene debba leggersi il richiamo testuale della norma che la disciplina all’articolo 2436 c.c.. Inoltre, ai soci che non hanno consentito alla revoca della liquidazione (dissenzienti, astenuti o assenti) è riconosciuto il diritto di recedere dalla società.
2O uno degli amministratori in caso di nomina di pluralità di amministratori.
3Per cui, per coloro i quali non abbiano ancora avuto notizia della loro nomina o non l’abbiano ancora accettata, non è possibile presentare la domanda contestualmente a quella degli altri amministratori che abbiano già accettato la loro nomina e ne vogliano pertanto richiedere subito l’iscrizione nel Registro delle imprese.