Responsabilità e sanzioni


Le sanzioni sono rivolte ai fabbricanti comunitari ritenuti principali responsabili della commercializzazione di prodotti non conformi

La direttiva bassa tensione, come tutte le direttive di nuovo approccio, è strutturata delegando decisamente al fabbricante gli adempimenti da svolgere prima dell'immissione sul mercato di un prodotto: la conformità di un prodotto alla direttiva è dichiarato dal fabbricante stesso, che deve metter in piedi un idoneo sistema di valutazione del risultato del proprio processo produttivo. In un contesto del genere l'azione di vigilanza eseguita dagli organi preposti, assume un rilievo fondamentale per la tutela dei consumatori e la lotta alla concorrenza sleale da parte di quei fabbricanti che non rispettano le normative: le sanzioni rappresentano pertanto uno strumento efficace per garantire i principi evidenziati.

Come noto le direttive europee non prevedono un impianto sanzionatorio, ma si lascia libertà ai singoli stati membri di definirne uno al momento del recepimento della direttiva.
In Italia le sanzioni relative alla Direttiva bassa tensioni, sono definite nelle norme di recepimento, in particolare all'art. 14 del Decreto Legislativo  n. 86/2016.

In primo luogo le sanzioni sono rivolte al fabbricante comunitario, in alternativa al suo rappresentante nella comunità o in assenza all'importatore, ritenuti quali principali responsabili della commercializzazione di prodotti non conformi. La sanzione è definita dal comma 5 del succitato art. 14 del Decreto Legislativo n. 86/2016: salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che immettono  sul  mercato  materiale  elettrico  in  violazione   delle prescrizioni del presente decreto diverse  da  quelle  oggetto  delle sanzioni di  cui  al  comma  7,  o  non  ottemperano  ai  conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione  amministrativa pecuniaria del pagamento di una  somma  da  cinquanta  euro  a  cento cinquanta euro per ogni pezzo ed  in  ogni  caso  di  una  somma  non inferiore a diecimila euro e non superiore a sessantamila euro.

Anche il venditore e/o l'installatore, per materiale che richiede la presenza di detta figura, sono corresponsabili, in misura diversa dal fabbricante, per la commercializzazione di prodotti non conformi alla direttiva.

Le sanzioni sono previste al comma 6 dell'articolo succitato: salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato materiale elettrico in  violazione delle prescrizioni del presente decreto  diverse  da  quelle  oggetto delle sanzioni di cui al comma 7, o non  ottemperano  ai  conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione  amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma  da   cinquanta   euro   a centocinquanta euro per ogni pezzo ed i ogni caso di  una  somma  non inferiore a ottocento euro e non superiore a cinquemila euro.:

Sono inoltre previste le seguenti sanzioni in caso di non conformità di tipo formale al comma 7 del medesimo articolo su indicato: salvo che il fatto costituisca reato,  per  le  non  conformita' formali di cui all'articolo  18  e  in  generale  per  le  violazioni diverse da quella di cui ai  commi  5  e  6,  alle  disposizioni  del presente decreto si applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria consistente  nel  pagamento  di  una  somma  da  cinquecento  euro  a cinquemila euro.

In caso di mancata collaborazione è inoltre prevista la seguente sanzione, desunta dal D.Lgs. 206/2005, nella sua parte inerente alla sicurezza generale dei prodotti, da considerarsi integrativo in quegli aspetti non coperti dalla direttiva bassa tensione:

  • Chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni è soggetto alla sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 40.000,00 (art. 112 d.lgs. 206/2005).

In fase di sorveglianza, laddove si riscontri non strumenti non conformi, l'autorità di vigilanza sul mercato è autorizzata ad eseguire un sequestro cautelare, ai sensi della L. 689/90, che, successivamente agli approfondimenti del caso, potrebbe tramutarsi in confisca laddove i prodotti non potessero essere conformati.

All'art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo n. 86/2016 si prevede, infine, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo economico) quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, chiede all'operatore economico  interessato  di provvedere, affinche' tale materiale elettrico,  all'atto  della  sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale  rischio  o  che  tale materiale elettrico sia, a seconda dei casi, ritirato dal  mercato  o richiamato entro un periodo  di  tempo  congruo,  proporzionato  alla natura del rischio.

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Ultima modifica
Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:29

Aggiornato il: Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:29