Ambiente
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sez. Piemonte: 011 571 6948 / 6955 / 6956 / 6958 / 6945
Il responsabile Tecnico assicura la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigila sulla corretta applicazione della stessa.
Compiti e responsabilità
Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa (art. 12, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120).
Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui sopra.
Con la delibera n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato nazionale ha dettato le prime disposizioni sui compiti e le responsabilità del responsabile tecnico delle imprese iscritte all'Albo gestori ambientali.
Requisiti
I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
- idonei titoli di studio
- esperienza maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione
- idoneità attestata mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento
Con la delibera n. 6 del 30 maggio 2017, entrata in vigore il 16 ottobre 2017, modificata ed integrata con la delibera n. 3 del 25 giugno 2019, in vigore dal 19 luglio 2019, e con la delibera n. 7 del 16 novembre 2022, il Comitato nazionale ha definito i nuovi requisiti del responsabile tecnico.
Con la delibera n. 4 del 25 giugno 2019, entrata in vigore il 19 luglio 2019, modificata con la delibera n. 7 del 16 novembre 2022, il Comitato nazionale ha stabilito i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.
La delibera n. 4 del 25 giugno 2019 ha abrogato la precedente delibera n. 7 del 30 maggio 2017
La delibera n. 7 del 16 novembre 2022, entrata in vigore il 22 novembre 2022, introduce delle novità relative alla dispensa dagli esami dei legali rappresentanti che svolgono il ruolo di responsabili tecnici da più di 20 anni.
La circolare n. 9 del 21 novembre 2022 fornisce indicazioni operative sulla figura del responsabile tecnico e sulle modalità di accertamento dell'idoneità a svolgere tale ruolo.
I requisiti sono differenti in base alla categoria e alla classe d’iscrizione.
Con la delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, in vigore dal 4 maggio 2020, il Comitato nazionale ha definito le fattispecie e le modalità operative per i casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, ivi inclusa la soppravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.
L’articolo 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
Con la delibera n. 4 del 25 giugno 2019, entrata in vigore il 19 luglio 2019, modificata con la delibera n. 7 del 16 novembre 2022, il Comitato nazionale ha stabilito i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.
La delibera n. 4 del 25 giugno 2019 ha abrogato la precedente delibera n. 7 del 30 maggio 2017
1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell’allegato “C” alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 del Comitato nazionale. I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it/ e sono periodicamente aggiornati.
2. L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
3. La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui al punto 2.
Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 6/2017 del Comitato nazionale) può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data del 16 ottobre 2017 anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
L’articolo 1, comma 2, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017 ha stabilito che l’esperienza richiesta al responsabile tecnico, per i diversi settori di attività, consiste nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
La documentazione da allegare a dimostrazione degli anni di esperienza varia in base alla categoria di iscrizione.
I requisiti per le categorie 1, 4, 5 sono individuati nell''allegato "A" alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017
I requisiti per la categoria 8 sono individuati nell''allegato "A" alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017.
I requisiti per la categoria 9 sono individuati nell''allegato "A" alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017.
La circolare del Comitato nazionale n. 1943/2005 ha ritenuto idoneo quale titolo di studio anche la laurea in scienze ambientali.
Esperienza
I ruoli che consentono di maturare l'esperienza sono quelli previsti all’articolo 1, comma 2, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017.
Gli anni di esperienza maturati nel settore della bonifica di siti devono essere documentati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta, ad eccezione della classe E per la quale, in quanto classe d’accesso nella categoria 9, non sussiste alcun limite inferiore.
Il Comitato nazionale con la circolare n. 1650/2005 ha stabilito che nel caso in cui le suddette attestazioni non riportino i nominativi dei responsabili tecnici, le stesse devono essere integrate con dichiarazioni di atto notorio, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa che ha eseguito l’intervento di bonifica, nelle quali è attestato che l’interessato ha ricoperto uno dei ruoli di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.
Il Comitato nazionale con la circolare n. 1943/2005, ha chiarito che per ogni anno necessario, deve essere stato eseguito almeno un intervento, fermo restando che il valore totale degli interventi stessi deve raggiungere almeno il 40% del limite inferiore della classe d’iscrizione e gli interventi in corso di esecuzione o eseguiti per periodi superiori ad un anno vengono considerati validi, per ciascuno degli anni interessati dagli interventi stessi.
I requisiti per la categoria 10 sono individuati nell''allegato "A" alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017.
Esperienza
I ruoli che consentono di maturare l'esperienza sono quelli previsti all’articolo 1, comma 2, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017.
Il Comitato Nazionale con la circolare n. 3413/2004 ha stabilito che l’esperienza maturata nelle funzioni di direttore tecnico o dirigente tecnico deve essere documentata con una delle seguenti modalità:
Ai fini del computo degli anni di esperienza si ritiene valida l’esecuzione di almeno un intervento di bonifica effettuato o ultimato nel corso dell’anno solare.
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