Responsabile tecnico


Il responsabile Tecnico assicura la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigila sulla corretta applicazione della stessa.


Compiti e responsabilità

Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa  (art. 12, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120).       

Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui sopra.

Con la delibera n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato nazionale ha dettato le prime disposizioni sui compiti e le responsabilità del responsabile tecnico delle imprese iscritte all'Albo gestori ambientali.
  

Requisiti

I requisiti del responsabile tecnico consistono in:        
- idonei titoli di studio       
- esperienza maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione       
- idoneità attestata mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento

Con la delibera n. 6 del 26 novembre 2025, entrata in vigore il 2 gennaio 2026, il Comitato nazionale ha riformato i requisiti del responsabile tecnico e le verifiche di idoneità. Sono state abrogate tutte le disposizioni contenute in precedenti deliberazioni in contrasto o incompatibili con la presente delibera. 

Con la delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, in vigore dal 4 maggio 2020, il Comitato nazionale ha definito le fattispecie e le modalità operative per i casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, ivi inclusa la soppravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.

Verifica dell'idoneità del responsabile tecnico

L’articolo 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto  e, con cadenza quinquennale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Con la delibera n. 6 del 26 novembre 2025, entrata in vigore il 2 gennaio 2026 , il Comitato nazionale ha stabilito i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.  
  
1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell’allegato “C” alla delibera n. 6 del 26 novembre 2025. I quiz oggetto delle verifiche, approvati dal Comitato  nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali e sono periodicamente aggiornati.

2. L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo generale e, contestualmente dal superamento di almeno un modulo specialistico.

Requisiti del responsabile tecnico

I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe di iscrizione, nell'allegato "A" alla delibera n. 6 del 26 novembre 2025

L’articolo 1, comma 2, della delibera n. 6 del 26 novembre 2025  ha stabilito che l’esperienza  richiesta al responsabile tecnico, per i diversi settori di attività, consiste nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

  1. come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  2. come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  3. come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
  4. come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l’impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello di cui all’allegato “B” alla delibera n. 6 del 26 novembre 2025. La comunicazione deve essere inviata con modalità telematica.

 

Requisiti categorie 1, 4, 5 

I requisiti per le categorie 1, 4, 5 sono individuati nell'allegato "A" alla delibera n. 6 del 26 novembre 2025    
 

Requisiti categoria 8

I requisiti per la categoria 8 sono individuati nell'allegato "A" alla delibera n. 6 del 26 novembre 2025.       
 

Requisiti categoria 9

I requisiti per la categoria 9 sono individuati nell'allegato "A" alla delibera n. 6 del 26 novembre 2025.     
   
Esperienza       

Gli anni di esperienza maturati nel settore della bonifica di siti devono essere documentati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta, ad eccezione della classe E per la quale, in quanto classe d’accesso nella categoria 9, non sussiste alcun limite inferiore.

Il Comitato nazionale con la circolare n. 1650/2005  ha stabilito che nel caso in cui le suddette attestazioni non riportino i nominativi dei responsabili tecnici, le stesse devono essere integrate con dichiarazioni di atto notorio, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa che ha eseguito l’intervento di bonifica, nelle quali è attestato che l’interessato ha ricoperto uno dei ruoli di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.       

Il Comitato nazionale con la circolare n. 1943/2005, ha chiarito che per ogni anno necessario, deve essere stato eseguito almeno un intervento, fermo restando che il valore totale degli interventi stessi deve raggiungere almeno il 40% del limite inferiore della classe d’iscrizione e gli interventi in corso di esecuzione o eseguiti per periodi superiori ad un anno vengono considerati validi, per ciascuno degli anni interessati dagli interventi stessi.       
 

Requisiti categoria 10

I requisiti per la categoria 10 sono individuati nell'allegato "A" la delibera n. 6 del 26 novembre 2025


Esperienza       
  
Il Comitato Nazionale con la circolare n. 3413/2004  ha stabilito che l’esperienza maturata nelle funzioni di direttore tecnico o dirigente tecnico deve essere documentata con una delle seguenti modalità:

  1. copia dei piani di lavoro inviati alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs 15 agosto 1991, n. 277, dai quali risulti che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.P.R. 8 agosto 1994.       
    Qualora detti piani di lavoro non riportino i nominativi del personale utilizzato, i piani stessi possono essere integrati con copia, corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, della relazione annuale dei lavori eseguiti inviata all’Azienda Sanitaria locale e alla Regione ai sensi dell’art. 9 della legge 27 marzo 1992 n. 257. Tale relazione, come previsto da detta disposizione legislativa, deve contenere, tra l’altro, le attività svolte, i dati anagrafici degli addetti, nonché il carattere e la durata della loro attività (circolare n. 2182/2009);       
     
  2. copia della notifica preliminare di cui all’articolo 11 del D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, relativa a cantieri ove sono effettuati anche interventi di bonifica di beni contenenti amianto. Da tale notifica preliminare deve risultare che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è designato quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del suddetto decreto legislativo.

Ai fini del computo degli anni di esperienza si ritiene valida l’esecuzione di almeno un intervento di bonifica effettuato o ultimato nel corso dell’anno solare.       
 

 

Informativa trattamento dati personali "Verifiche responsabile tecnico"

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Martedì, Gennaio 27, 2026 - 16:16

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 27, 2026 - 16:16

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