Requisiti per l'attività di spedizioniere



MORALI
Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;  non essere infine sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n.1423 e sue modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/5/1965 n.575 (antimafia) e sue modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misura di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali professionali, o per tendenza.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252. 
 

TECNICO-PROFESSIONALI
Occorre possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
1) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
2) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
3) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, all’interno di imprese di settore, comprovato da idonea documentazione.

La Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (titolo di studio o esperienza professionale) conseguite all’estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico seguendo le istruzioni sul sito al link "Servizi e professioni".
 

FINANZIARI
Occorre comprovare i requisiti di adeguata capacita` finanziaria.
Il possesso di tale capacita` finanziaria, pari a € 100.000,00  viene dimostrato mediante capitale sociale versato e/o polizza assicurativa o fidejussione bancaria fino al raggiungimento della cifra sopra indicata. Per le ditte individuali l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonchè mediante le suddette garanzie fidejussorie e, in ogni caso, per un importo globale non inferiore a € 100.000,00.
E´ inoltre previsto il versamento di una cauzione pari a Euro 258,00
Nella suddetta polizza dovranno essere inserite le clausole di cui all´allegato A.
Scarica l´allegato A (file in formato pdf - 1 pagina, 17 Kbyte)

Si ricorda che l'art. 20 del Dlgs. 147/2012 ha eliminato il requisito della Licenza di Pubblica Sicurezza prevedendo che "l'attività di spedizioniere è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camere di commercio per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio". 
 

 

Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Martedì, Novembre 20, 2018 - 12:18

Aggiornato il: Martedì, Novembre 20, 2018 - 12:18

A chi rivolgersi