Requisiti generali per l'iscrizione all'Albo


Requisiti soggettivi necessari per l’iscrizione all’Albo

L’art. 10 del D.M. 120/2014  prevede che le imprese e gli enti sono iscritti all’Albo:

a)  nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale
b)  nella persona del legale rappresentante
 

Per l’iscrizione all’Albo occorre che tali soggetti:

a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani
b) siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto
c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:

  1. condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica
  2. condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi

Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione

e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza
f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera
h) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all’art. 11 del D.M. 120/2014
i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo

I requisiti di cui alle lettere d), e), f), g) sono accertati d’ufficio dalla Sezione regionale attraverso l’acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario.
 

Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e dei requisiti di cui alle lettere c), d), f), i).

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Ultima modifica
Mercoledì, Marzo 28, 2018 - 16:43

Aggiornato il: Mercoledì, Marzo 28, 2018 - 16:43

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