Registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti


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I documenti ambientali sui quali devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti.

Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, è il nuovo strumento di tracciabilità dei rifiuti che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti; introdotto col D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 entrerà in vigore a partire dal 15/12/2024.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina https://www.to.camcom.it/rentri

Il Registro di carico e scarico rifiuti è il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti. Lo schema di registro attualmente in vigore è quello previsto dal D. M. n. 148 del 1/4/98.

La vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti deve essere effettuata dalla Camera di commercio territorialmente competente. 

Il Formulario di identificazione dei rifiuti è il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti, definito dal D.M.n. 145 del 1/4/98. 

Per informazioni sulle modalità di vidimazione di registri e formulari consulta la pagina dedicata

Normativa in campo ambientale

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 (riscrive la disciplina della gestione dei rifiuti modificando la Parte IV del D.lgs. 152/2006)
Consultazione su sito Ecocamere

Casi particolari

Equipollenza formulario / scheda di trasporto

Il formulario di identificazione del rifiuto è considerato equipollente alla scheda di trasporto prevista dal D.M. Trasporti del 30/06/2009. Conseguentemente, una corretta compilazione del formulario, senza ulteriori integrazioni, esonera dall'obbligo di redigere la scheda di trasporto.

Variazione dati dell'impresa

È necessario sostituire il registro di carico e scarico e il formulario d'identificazione del rifiuto nelle seguenti casistiche:

  • se varia il codice fiscale dell'impresa;
  • se varia l'indirizzo dell'unità locale in cui vengono prodotti/gestiti i rifiuti (a meno che si tratti di variazione toponomastica).

La bollatura del nuovo registro/formulario deve avvenire successivamente alla comunicazione al Registro Imprese della variazione, comunque prima di qualsiasi operazione o movimentazione effettuata sul rifiuto.

Se, invece, varia solo la ragione sociale, ma il luogo in cui vengono prodotti/gestiti i rifiuti e il codice fiscale restano uguali, il registro e il formulario non vanno cambiati. In questo caso basta scrivere i nuovi riferimenti sul frontespizio di entrambi i documenti (registro / formulario), indicando altresì gli estremi dell'atto di modifica (per le società) e la data in cui è stata effettuata la variazione al Registro Imprese.

 

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Ultima modifica
Venerdì, Gennaio 31, 2025 - 15:16

Aggiornato il: Venerdì, Gennaio 31, 2025 - 15:16