I documenti ambientali sui quali devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti.
Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, è il nuovo strumento di tracciabilità dei rifiuti che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti; introdotto col D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 entrerà in vigore a partire dal 15/12/2024.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina www.to.camcom.it/rentri
Il Registro di carico e scarico rifiuti è il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti. Lo schema di registro attualmente in vigore è quello previsto dal D. M. n. 148 del 1/4/98.
La vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti deve essere effettuata dalla Camera di commercio territorialmente competente.
Il Formulario di identificazione dei rifiuti è il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti, definito dal D.M.n. 145 del 1/4/98. Anche il formulario è soggetto alla vidimazione, che può essere effettuata nella Camera di commercio territorialmente competente o presso l'Agenzia delle entrate.
I formulari d’identificazione dei rifiuti possono essere vidimati on line, gratuitamente, sul sito https://vivifir.ecocamere.it
Il titolare, il legale rappresentante o persona delegata può accedere al sito con CNS, SPID o CIE e generare il proprio formulario, che sarà associato a un codice univoco che sostituisce di fatto la vidimazione tradizionale presso gli sportelli della Camera di commercio o dell’Agenzia delle Entrate.
Per maggiori informazioni sulle modalità di vidimazione di registri e formulari presso la Camera di commercio di Torino consulta la pagina dedicata.
Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 (riscrive la disciplina della gestione dei rifiuti modificando la Parte IV del D.lgs. 152/2006)Consultazione su sito Ecocamere
Il formulario di identificazione del rifiuto è considerato equipollente alla scheda di trasporto prevista dal D.M. Trasporti del 30/06/2009. Conseguentemente, una corretta compilazione del formulario, senza ulteriori integrazioni, esonera dall'obbligo di redigere la scheda di trasporto.
È necessario sostituire il registro di carico e scarico e il formulario d'identificazione del rifiuto nelle seguenti casistiche:
La bollatura del nuovo registro/formulario deve avvenire successivamente alla comunicazione al Registro Imprese della variazione, comunque prima di qualsiasi operazione o movimentazione effettuata sul rifiuto.
Se, invece, varia solo la ragione sociale, ma il luogo in cui vengono prodotti/gestiti i rifiuti e il codice fiscale restano uguali, il registro e il formulario non vanno cambiati. In questo caso basta scrivere i nuovi riferimenti sul frontespizio di entrambi i documenti (registro / formulario), indicando altresì gli estremi dell'atto di modifica (per le società) e la data in cui è stata effettuata la variazione al Registro Imprese.