Si comunica che la proroga al 15/09/2021 senza alcuna maggiorazione, prevista dall’art. 9-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, si applica anche al versamento del diritto annuale.
La proroga riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario (regime di cui all’art 27 c. 1, D.L. 98 - Legge 111/2011 e regime forfettario di all’art. 1, commi da 54 a 89 Legge 190/2014) e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli ISA.