Produzione di dispositivi di protezione individuali- mascherine ffp2 e ffp3 – e altri dispositivi - in periodo di emergenza Covid-19


Definizione

Le mascherine facciali filtranti FFP2 e FFP3 sono DPI (dispositivi di protezione individuali) utilizzate in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009).

L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all’adozione delle altre misure generali, al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso. Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

In considerazione della specifica finalità della norma, i dpi interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e sono indicati nella tabella:

PROTEZIONE DISPOSITIVO NORMA                                           
Protezione occhi Occhiali (DPI II cat.) UNI EN 166:2004
Protezione occhi Occhiali a maschera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004
Protezione occhi e mucose Visiera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004
Protezione vie respiratorie Semimaschera filtrante UNI EN 149:2009
Protezione vie respiratorie Semimaschera e quarti di maschera UNI EN 140:2000
Protezione corpo Indumenti di protezione (DPI III cat) UNI EN 14126:2004
UNI EN13688:2013
Protezione mani Guanti monouso (DPI III cat) UNI EN 420:2010
UNI EN ISO 374-5:2017
UNI EN ISO 374-2:2020
UNI EN 455
Protezione arti inferiori Calzari (DPI I, II, III cat.) UNI EN ISO 20345:2012
UNI EN ISO 20347:2012
UNI EN ISO 20346:2014

 

Ai sensi del primo comma dell’articolo 74,  del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81   per dispositivo di protezione individuale (DPI), si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 74, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non costituiscono DPI:

a)  gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b)  le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c)  le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

d)  le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e)  i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f)  i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

g)  gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Attenzione: ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

A chi rivolgersi per ricevere informazioni sull'attività

Ogni informazione, utile al legittimo avvio dell’attività, deve essere richiesta, prima di presentare la domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro Imprese/Rea, esclusivamente all’INAIL. Tutte le informazioni e la procedura per la validazione in deroga sono disponibili al seguente indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dl-17320-dpi.html 

Cosa serve

Ai fini della presentazione della domanda/denuncia Registro imprese/REA,  occorre compilare il modello base I1, I2, S5 o UL (a seconda del caso) e anche il modello Note (allegato) nel quale devono essere indicati gli estremi del  parere di conformità positivo alla produzione rilasciato dall’INAIL (data di rilascio, numero del protocollo, Ente).

Riferimenti normativi

Articolo 34 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9

Articolo 15 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020

 

 

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Ultima modifica
Giovedì, Aprile 30, 2020 - 08:30

Aggiornato il: Giovedì, Aprile 30, 2020 - 08:30

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