Il fabbricante o il suo mandatario accerta e dichiara la conformità del materiale elettrico alle disposizioni della direttiva LVD
L'allegato III della direttiva descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità accerta e dichiara la conformità del materiale elettrico alle disposizioni della direttiva. Analogo concetto è espresso agli articoli 9, 10 e 11 e agli allegati II e III del D.Lgs. n. 86/2016, recepimento nazionale della direttiva bassa tensione. Questo include tre elementi principali:
Nel caso non siano state utilizzate norme armonizzate ai sensi della direttiva, il produttore deve fornire all'interno della documentazione tecnica la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza della direttiva.
La documentazione tecnica deve essere custodita dal fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. La documentazione tecnica può essere conservata su supporto elettronico, a condizione che sia facilmente accessibile per l'ispezione.
Qualora il fabbricante non dovesse essere stabilito nella Comunità e non presenti nessun rappresentante autorizzato nella Comunità, l'obbligo spetta all'importatore o alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario. Tale documentazione tecnica deve essere tenuta all'interno della Comunità in modo che possa essere presentato alle autorità alla richiesta ed entro un ragionevole arco di tempo (per esempio due settimane).