Procedure valutazione conformità


Il fabbricante o il suo mandatario accerta e dichiara la conformità del materiale elettrico alle disposizioni della direttiva LVD

Quali sono le procedure di valutazione della conformità da applicare?

L'allegato III della direttiva descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità accerta e dichiara la conformità del materiale elettrico alle disposizioni della direttiva. Analogo concetto è espresso agli articoli 9, 10 e 11 e agli allegati II e III del D.Lgs. n. 86/2016, recepimento nazionale della direttiva bassa tensione. Questo include tre elementi principali:

  • Documentazione tecnica.
    Prima che un prodotto venga immesso sul mercato il fabbricante riunisce la documentazione tecnica che permette di valutare se il materiale elettrico è conforme ai requisiti della direttiva.
     
  • Dichiarazione di conformità
    Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità sono inoltre tenuti, e sono gli unici autorizzati a farlo, a predisporre una dichiarazione scritta di conformità prima di posizionare il prodotto sul mercato
     
  • Marcatura CE
    Prima di essere immesso sul mercato il materiale elettrico deve presentare la marcatura "CE".
    Solo il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità sono autorizzati ad apporre la marcatura «CE».
    Sebbene l'importatore non sia in grado di dichiarare la conformità alla direttiva, deve comunque agire con la dovuta attenzione al fine di garantire che prodotti chiaramente non conformi non vengano immessi sul mercato .

Nel caso non siano state utilizzate norme armonizzate ai sensi della direttiva, il produttore deve fornire all'interno della documentazione tecnica la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza della direttiva.

La documentazione tecnica deve essere custodita dal fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. La documentazione tecnica può essere conservata su supporto elettronico, a condizione che sia facilmente accessibile per l'ispezione.

Qualora il fabbricante non dovesse essere stabilito nella Comunità e non presenti nessun rappresentante autorizzato nella Comunità, l'obbligo spetta all'importatore o alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.
Tale documentazione tecnica deve essere tenuta all'interno della Comunità in modo che possa essere presentato alle autorità alla richiesta ed entro un ragionevole arco di tempo (per esempio due settimane).

Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:28

Aggiornato il: Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:28