Procedimento disciplinare e sanzioni nei confronti dei mediatori


Per conoscere quali sono e come vengono esercitati i poteri di vigilanza delle Camere di commercio nei confronti dei mediatori

La Camera di commercio, nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge, può avviare un procedimento disciplinare a carico di coloro che abbiano violato le norme che disciplinano l’attività di intermediazione, porre in atto azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione e, ove ne ricorrano i presupposti, irrogare sanzioni amministrative.  

Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare può essere avviato:

  • d’ufficio
  • a seguito della presentazione di un esposto, previa verifica della fondatezza dello stesso


Istruttoria preliminare
A seguito dell'avvio del procedimento disciplinare l’ufficio competente (Settore Regolazione del mercato) effettua l’istruttoria preliminare, che consiste nel:

  • richiedere al mediatore eventuali controdeduzioni a difesa del suo operato,
  • verificare il rispetto e l’osservanza degli adempimenti formali di sua competenza, quali il deposito della modulistica utilizzata nella trattativa, la regolarità della polizza assicurativa a copertura dell’attività professionale e la regolare iscrizione al Registro delle imprese.

Al termine della fase istruttoria, il Settore, in base alla fondatezza e alla gravità dei fatti accertati può disporre:

  • l'archiviazione del caso per segnalazioni manifestamente infondate o non comprovate da idonea documentazione;
  • l’audizione del mediatore di fronte alla Giunta camerale per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, ai sensi della normativa vigente in materia;
  • l’applicazione di sanzioni amministrative.


Audizione dinanzi alla Giunta camerale e sanzioni disciplinari
Quando viene disposta l’audizione, il mediatore può presentarsi di fronte alla Giunta da solo oppure accompagnato da un avvocato o da altro consulente. Non è ammessa l’interrogazione di testimoni.

All’esito dell’audizione, la Giunta camerale decide se:
a) archiviare il caso
    oppure
b) applicare una delle seguenti sanzioni

  • la sospensione dell’attività per un periodo non superiore ai sei mesi, nei casi meno gravi di turbativa del mercato e nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione;
  • l'inibizione perpetua dell'attività, nel caso in cui:
    a) il mediatore sia ritenuto responsabile di aver turbato gravemente il normale andamento del mercato
    b) nel periodo di sospensione dell’attività (disposta in seguito ad un procedimento disciplinare), il mediatore sanzionato compia atti inerenti al proprio ufficio
    c) al mediatore sia stata precedentemente irrogata per due volte la misura della sospensione e alla conclusione del procedimento disciplinare sia di nuovo considerato sanzionabile.

Quando iI procedimento disciplinare si conclude con l’irrogazione di una sanzione, il provvedimento sanzionatorio viene pubblicato nel Registro Imprese nella posizione del soggetto interessato.
La sanzione dell’inibizione perpetua comporta, invece, la cancellazione definitiva dell'attività sia dal Registro Imprese sia dall'apposita sezione del REA, con l'impossibilità di svolgere anche per il futuro la professione di agente di affari in mediazione.

Tempi
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'esposto o dalla comunicazione dell’avvio d’ufficio. Il termine non è perentorio e può essere soggetto a sospensioni, ai sensi di legge. Dell'esito viene data comunicazione sia all'esponente sia al mediatore.

Ricorso
Nei confronti del provvedimento disciplinare adottato dalla Giunta camerale il mediatore sanzionato può presentare ricorso entro 30 giorni al Ministero dello Sviluppo Economico. In questo caso l’esecuzione della sanzione disciplinare viene sospesa fino alla pronuncia del Ministero.

Contrasto dell'abusivismo

Nel caso in cui, d’ufficio o sulla base di un esposto, venga accertato l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione da parte di un soggetto non abilitato all’esercizio delle professione, l’ufficio competente (Settore Regolazione del Mercato) provvederà a:

  • iniziare un procedimento disciplinare nei confronti del mediatore abilitato che si è avvalso, nello svolgimento della sua attività, dell’operato del soggetto abusivo;
  • segnalare il soggetto abusivo all’autorità competente per l’applicazione della sanzione amministrativa nei suoi confronti.

A questo proposito si segnala che i soggetti che siano incorsi per due volte nella sanzione amministrativa per esercizio abusivo dell’attività di intermediazione saranno denunciati alla Procura della Repubblica.

Sanzioni amministrative

Oltre ai provvedimenti disciplinari, l’ufficio competente (Settore Regolazione del Mercato) può disporre l'adozione di sanzioni amministrative (ai sensi della Legge 689/81) se accerta la violazione da parte del mediatore degli obblighi previsti dalla Legge 39/1989.

Fattispecie e misura della sanzione

  • Mancato deposito della modulistica: è prevista la sanzione di 1.549,37 euro, che viene ridotta a 516,46 euro se pagata entro 60 giorni dalla notifica,
  • Utilizzo di moduli diversi da quelli depositati: è prevista la sanzione di 516,46 euro, che viene ridotta a 172,15 euro se pagata entro 60 giorni dalla notifica,
  • Mancanza di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali: la sanzione prevista è compresa tra 3.000,00 euro e 5.000,00 euro, e viene ridotta a 1.666,70 euro, se pagata entro 60 giorni dalla notifica.

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Ultima modifica
Martedì, Ottobre 19, 2021 - 15:21

Aggiornato il: Martedì, Ottobre 19, 2021 - 15:21

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