Procacciatore d'affari


Attività libera

 L’attività di procacciatore d’affari consiste nel promuovere la conclusione di contratti di prodotti e servizi, senza alcun vincolo di stabilità con l’impresa preponente.

Riferimenti normativi

Attività non regolamentata da norme di legge.

Come si avvia l'attività

Stipulando un contratto con l'impresa preponente.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro Imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

Nessuna documentazione.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella domanda/denuncia RI/REA deve essere uguale alla data di effettivo inizio dell’attività, che può anche essere precedente alla data di presentazione della domanda/denuncia medesima.
N.B. L’inizio attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

Incompatibilità

L’attività di procacciatore d’affari è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione

Avvertenze

Descrizione dell’attività:
Procacciatore d’affari

La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: procacciatore d’affari.
Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “intermediario del commercio” perché tale espressione comprende diverse tipologie di intermediari del commercio, ad esempio, l’agente di commercio, l’agente di assicurazione, l’agente in attività finanziaria, ecc.).
Pertanto, nel caso venga indicata nella descrizione dell’attività l’espressione generica  “intermediario del commercio”, la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere precisata l’esatta tipologia di intermediario. 

Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto, l’ufficio non è in grado di stabilire il regime giuridico dell’attività, in tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa di tipologia. 

 

Descrizione dell’attività: 
Articoli trattati

Nella descrizione dell’attività è facoltà dell’impresa indicare gli articoli oggetto del contratto con l’impresa o le imprese preponenti.

Informazioni

Forma giuridica
L’attività di procacciatore di affari può essere svolta sotto forma di ditta individuale sia sotto forma di società.


Figura atipica
La figura del procacciatore d’affari è considerata “atipica”, perché non disciplinata dal legislatore1, ma “tipicamente sociale”2 in quanto ampiamente diffusa nel sistema economico-commerciale.


Procacciatore d’affari professionale
Il procacciatore d’affari che svolge l’ attività con continuità di esercizio, secondo il modello organizzativo dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile deve iscriversi al Registro imprese3.


Procacciatore d’affari meramente occasionale
Il procacciatore d’affari meramente occasionale è colui che presta opera in modo saltuario e/o occasionale, pertanto, non è  iscrivibile al Registro imprese in quanto manca la professionalità di cui all’articolo 2082 del codice civile.


Procacciatore d’affari e agente di commercio
Il procacciatore d’affari si distingue dall’agente/rappresentante di commercio, per l’occasionalità del rapporto con l’impresa preponente, non essendo legato a quest’ultima da un rapporto di tipo stabile; opera senza diritto di esclusiva per la zona di competenza, può svolgere la propria opera anche per conto di più imprenditori ed è retribuito a provvigione.
Come l’agente di commercio, svolge la sua attività nell’interesse esclusivo di una delle due parti (a differenza del mediatore) e sempre come l’agente svolge un’attività finalizzata alla promozione di contratti organizzando in autonomia il proprio lavoro di cui assumono il rischio, entrambi sono ausiliari autonomi dell’imprenditore.


Figure affini:
Piazzista
Il piazzista è un prestatore di lavoro subordinato assunto stabilmente da un’impresa con l’incarico di collocare in una determinata zona o “piazza” gli articoli trattati da quest’ultima.

 


1 Il legislatore non disciplina la figura del procacciatore d’affari, ma ciò nonostante ne disciplina gli aspetti fiscali  (si veda Circolare Ministero delle finanze 10 giugno 1983, n. 24, cap. I)  e previdenziali (si veda articolo 1, lett. e), della Legge 25 novembre 1971, n. 1088, e articolo 29, comma 3, lett. e), Legge 3 giugno 1975.n. 160), oltre che considerarla lecita (si veda articolo 3, della Legge 15 maggio 1986, n. 190: “I procacciatori d’affari possono partecipare ai corsi di cui all’articolo 5, secondo comma, punto 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, purchè iscritti al registro ditte (ora Registro imprese) istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”).
2Si veda Daniele Balducci in “Il procacciatore d’affari” 2001, pag. 29.
3 Si veda a riguardo la Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 15 dicembre 1982, n 2929/C, pag. 29, che  prevedeva già l’iscrizione al Registro imprese: “sono iscrivibili al Registro ditte (ora Registro imprese) con la sola lettera di incarico, se l’attività è svolta con carattere di professionalità”.

 

 

 

Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

A chi rivolgersi