Operatore forestale


Definizione: L’operatore forestale  utilizza in sicurezza la motosega nei lavori di abbattimento, allestimento, sramatura, depezzatura, atterramento ed esbosco. Comprende le finalità degli interventi selvicolturali, i contenuti del piano di cantiere e dei modelli relativi alla sicurezza, ha un ruolo prevalentemente pratico.

A chi rivolgersi per ricevere informazioni sull'attività:  Regione Piemonte - Settore foreste.

Cosa presentare ai fini della domanda/denuncia Registro imprese/REA:  copia semplice dell'attestato di frequenza rilasciato a seguito di un corso di formazione professionale rilasciato da un ente formatore accreditato dalla Regione ai sensi della DGR 10 dicembre 2007, n. 29-7737,  Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2007, n. 813,  Decreto Dirigenziale del 16 maggio 2012, n. 1244.  

 

Avvertenze: 

Elenco operatori forestali: la Regione Piemonte con la Deliberazione delle Giunta Regionale del 14 novembre 2012, n. 20-4914 ha istituito l’Elenco operatori forestali del Piemonte. L’iscrizione  nell’elenco degli operatori forestali non ha valenza abilitante ma ha la finalità di promuovere l’individuazione delle persone fisiche in possesso di comprovate conoscenze e competenze professionali per la realizzazione di attività pratiche in campo forestale ed ambientale.

Esenzione: la qualifica professionale è richiesta solo se l’operatore opera su superfici superiori a 5.000 metri quadrati.1


1Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento forestale del 20 settembre 2011, n. 8/R: “A decorrere dal 1° settembre 2015 gli interventi selvicolturali eseguiti su superfici superiori a 5.000 metri quadrati devono essere realizzati da almeno un operatore, stabilmente presente in cantiere, in possesso delle competenze professionali riferite all’unità formativa denominata ”Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento ” (UF3) descritta nell’Allegato F. Le competenze professionali di cui al comma 1 non sono richieste ai soggetti in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di formazione “specifica” dei lavoratori per il settore ATECO 2007 – A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b) e comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 . n. 81 (Attuazione dell’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)…..omissis“.

 

Riferimenti normativi: 

  • Articolo 31 del Regolamento forestale del 20 settembre 2011, n. 8/R.
  • Deliberazione delle Giunta Regionale del 14 novembre 2012, n. 20-4914 Istituzione dell’Elenco operatori forestali del Piemonte.
  • Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 Gestione e promozione economica delle foreste.

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Ultima modifica
Venerdì, Marzo 13, 2026 - 14:12

Aggiornato il: Venerdì, Marzo 13, 2026 - 14:12

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