Normativa Europea ante MID


Produzione di strumenti di misura, destinati al mercato comunitario, ma non rientranti nella direttiva MID

Prima dell’emanazione e recepimento della direttiva MID 2004/22/CE, sugli strumenti di misura, a livello europeo ci si era già interrogati sulla possibilità di progettare e produrre uno strumento, approvato dal punto di vista metrologico in uno stato membro e poterlo commercializzare in un altro stato membro.

Si definì pertanto la possibilità di eseguire una omologazione di uno strumento, sulla base di direttive specifiche, recepite dai singoli stati membri, in modo tale che detto strumento potesse presentare caratteristiche condivise a livello di comunità europea, e godesse del “passaporto” di libera circolazione all’interno del mercato comune. E' stata pertanto introdotta l'approvazione CE di modello e  la verifica prima CE.

Esempi di direttive per gli strumenti di misura sono la 86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli o la 77/95/CEE relativa ai tassametri, peraltro entrambe in corso di abrogazione a breve.

Oggi questa possibile strada di produzione non è più applicabile per gli strumenti che rientrano nei 10 allegati della direttiva MID, se non in via residuale, sino all’ottobre 2016, per gli strumenti che già presentino un certificato di omologazione in corso di validità, ma rimane attuale per strumenti non ricadenti nella direttiva MID.

Per questi strumenti, comunque, le approvazioni CE di modello possono essere rilasciate solo fino al 30 novembre 2015.

La produzione e commercializzazione di uno strumento seguendo questa strada avviene seguendo differenti step, sulla base di quanto indicato nel D.P.R. 798 del 12/08/1982.

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento per l'omolgazione CE di strumenti metrici.

Estremi della normativa Descrizione

D.P.R. 798 del 12/08/1982

12 pag. 84 kB

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni
comuni  agli  strumenti  di  misura  ed  ai  metodi  di  controllo metrologico

Direttiva 04/05/2001

5 pag. 82 kB

Modalita' di effettuazione della verifica prima CE su strumenti di misura, ai sensi
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 e successivi

D.Lgs 16/04/2012 n. 46 Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia

 

Approvazione CE di modello

Rappresenta sostanzialmente, l’omologazione del progetto.

Il fabbricante è libero di richiedere l'approvazione del proprio strumento ad un qualsiasi stato membro.

Se ci si rivolge alle autorità italiane, tramite la Camera di commercio, il fabbricante presenta al Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi) , la domanda per l'esame del modello, depositando eventualmente uno o più prototipi, e la documentazione prevista, che prevede tra l’altro il versamento del 1° diritto fisso di ammissione di strumenti metrici pari a €. 15,00 accompagnato dalla distinta Modello 8-bis.

Il Ministero, dopo aver analizzato con esito positivo quanto depositato, ed eventualmente richiesto l’esecuzione di ulteriori prove per confermare la validità del progetto, rilascia apposito Certificato di approvazione CE del modello, che viene notificato al richiedente.

Il fabbricante dovrà quindi versare il 2° diritto fisso di ammissione di strumenti metrici pari a €. 15,00 ed inviarlo al Servizio Metrico accompagnato dalla distinta Modello 8-bis.

Gli strumenti conformi al modello approvato possono essere realizzati in numero illimitato.

L'approvazione CE del modello e' valida per dieci anni ed è prorogabile per successivi periodi di dieci anni.

Detto certificato dovrà essere conservato dal fabbricante ed esibito in occasione delle verificazioni e controlli metrologici, o comunque a richiesta delle autorità di vigilanza.

In alcuni casi particolari, una determinata tipologia di strumento potrebbe essere esonerato dalla approvazione CE di modello, in questo caso, lo stumento potrà essere commercializzato con la sola verificazione prima CE eseguita.

 

Verifica prima CE

A fine del processo realizzativo di uno strumento di misura in un sito produttivo, è necessario sincerarsi che detto strumento sia conforme al modello approvato ed alle disposizioni del Certificato di Approvazione CE di modello.
L'esecuzione della verificazione prima CE e' attestata dall’apposizione del relativo marchio.

Detta verifica viene eseguita da ispettori del Servizio metrico della Camera di commercio in cui ha sede lo stabilimento produttivo dello strumento di misura; è però anche possibile che la Camera di commercio, qualora ritenga che le proprie attrezzature di controllo non consentano la verificazione CE degli strumenti, ne deleghi l'attuazione ai fabbricanti metrici.

Detta delega è prevista dal D.P.R. 798 del 12/08/1982, ed è stata dettagliata, nei suoi meccanismi attuativi, dalla direttiva 04/05/2001 del MiSE (Ministero Sviluppo Economico, ex Ministero Industria, Commercio ed Artigianato).

La Camera di commercio valuterà l'idoneità' delle attrezzature di controllo del fabbricante, e le garanzie offerte nel settore metrologico, prima del rilascio della delega, e richiederà al Ministero dello Sviluppo Economico, Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi, il numero identificativo che il fabbricante dovrà inserire nella parte inferiore dell'impronta "e" facente parte della marcatura di verificazione CE. 

Il numero identificativo, corrisponde ad un solo stabilimento di produzione per una determinata categoria di strumenti metrici.

Alcune tipologie di strumento potrebbero essere esonerate dalla verificazione prima CE.

Vigilanza

La vigilanza sul D.P.R. 798/1982 è demandata al Ministero dello Sviluppo Economico ed ai Servizi metrici delle Camere di commercio.

Gli ispettori metrici incaricati dei controlli accertano le violazioni  alle disposizioni del D.P.R. 798/1982 e possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di strumenti e di dispositivi muniti di contrassegni e marchi CE, anche se situati in punti franchi aventi la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza.

Le Camere di commercio, inoltre, sono competenti per la vigilanza sulle attività delegate al fabbricante di verificazione prima CE, anche tramite verifica a campione sugli strumenti gia' verificati e marcati dal fabbricante delegato.

In caso di inadempienze da parte del fabbricante, la Camera di commercio può adottare provvedimenti di sospensione e revoca della delega concessa al fabbricante.

Contrassegni e Marchi

Il D.P.R. 798/1982 prevede che sullo strumento di misura omologato, vengano apposti i marchi di approvazione di modello CE e di verificazione prima CE.

Relativamente all'impronta che identificata il certificato CE di modello, i dettagli grafici sono riportati nell'allegato I al succitato decreto.

Per quanto concerne, invece, la verifica prima CE sono previste due tipologie di marchio:

  1. Il marchio di verifica  finale  CE, composto da due impronte
    • la prima improntata è costituita dalla lettere minuscola "e" contente nella meta' superiore, la lettera distintiva dello stato membro (I per l'Italia maiuscola I), accompagnate, se necessario, da una o due cifre che  precisano una ripartizione territoriale e, nella meta' inferiore, il numero distintivo dell'ispettore o dell'ente che ha eseguito la verifica;
    • la seconda impronta e' costituita dal millesimo dell'anno di verifica iscritto in un esagono.
       
  2. Il marchio di verifica parziale CE, costituito unicamente dalla prima impronta. Esso serve anche come marchio di punzonatura

L'allegato II del D.P.R. 798/1982, riporta il dettaglio grafico 

    Certificati CE aziende della provincia di Torino

    La Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi del Mi.S.E. ha previsto che le singole Camere di commercio pubblichino, sul proprio sito internet, i certificati rilasciati e relativi ad aziende situate nella provincia di competenza.

    Di seguito si allegano i documenti di competenza della Camera di commercio di Torino, con una breve descrizione ed il certificato scaricabile.

     

    N. Azienda Titolare Tipo Strumento Direttiva di riferimento Certificato
    1

    FINI NUAIR S.p.A.
    via Einaudi 6
    10070 Robassomero (TO)

    Manometri per pneumatici degli autoveicoli

    denominati "IG01" e "IG02"

    86/217/CEE

    N. I15.04.01.20 del 27/07/2015

    pag. 6 kB 350

    2

    FINI NUAIR S.p.A.
    via Einaudi 6
    10070 Robassomero (TO)

    Manometro per pneumatici degli autoveicoli

    denominato "IG03"

    86/217/CEE

    N. I15.04.01.21 del 27/07/2015

    pag. 6 kB 348

     

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    Ultima modifica
    Martedì, Novembre 20, 2018 - 15:40

    Aggiornato il: Martedì, Novembre 20, 2018 - 15:40

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