Noleggio di veicoli senza conducente


Attività regolamentata

L'attività di noleggio di veicoli senza conducente consiste nel mettere a disposizione dei clienti dei veicoli1, per le proprie esigenze, dietro corrispettivo2.


1Ai sensi dell'articolo 46, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada si intendono per veicoli "tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motorie". Ai sensi dell'articolo 47, del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 Nuovo codice della strada i veicoli si classificano in: veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi (es.biciclette), slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche.
2Ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 Nuovo codice della strada "Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso".

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede l'attività)

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA al SUAP del Comune competente per territorio contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell'attività inviata allo stesso registro, che la trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, la trasmette al Comune1 dove ha sede l'attività.

  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA è presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP del Comune1 dove ha sede l'attività e, solo successivamente, è presentata domanda/denuncia di avvio dell'attività al Registro delle imprese/REA.

1Il Comune trasmette, entro 5 giorni, copia della SCIA al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dalla legge. 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali i soggetti di cui all'articolo 11 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Comune competente per territorio

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (l1, l2, S5, UL)

La descrizione dell'attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso: "noleggio di veicoli senza conducente".

Ad esempio se un soggetto esercita l'attività di noleggio di veicoli senza conducente dovrà denunciare l'attività nel seguente modo:

  • "noleggio di veicoli senza conducente" (descrizione completa)

e non

  • "noleggio veicoli" (descrizione incompleta), in questo caso la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinchè possa essere precisata la descrizione dell'attività. Se nel termine prescritto l'impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa è RIFIUTATA, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto,  non è possibile individuare la normativa cui è soggetto l'esercizio. In tale caso, l'impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa di tipologia.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (l1, l2, S5, UL)

  • SCIA  contestuale alla Comunicazione unica:

la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale alla data ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede l'attività2 e, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:

la data di inzio attività nella domanda/denucia Registro imprese/ REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCiA al SUAP del Comune dove ha sede l'attività e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso, è possibile denunciare l'inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta  a sanzione amministrativa.


1La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2Laddove la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione Unica attesta l'avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l'articolo 5 comma 3 del D:M 10/11/2011 "Nel caso previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo".

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/REA (l1, l2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica

Al fine di eseguire l'adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell'attività, allegare:

  • originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede l'attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;

 

  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica

Al fine di comprovare il legittimo avvio dell'attività, allegare:

  • copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede l'attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP(ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impreseinungiorno.gov.it , oppure avviso di ricevimento della raccomandazione A/R , rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l'attività, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all'invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica /la descrizione dell'attività non è corretta

Manca la SCIA

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinchè possa essere allegata la copia semplice della SCIA.

Quando l'impresa non regolarizza la domanda/denuncia al Registro imprese/REA entro il termine indicato nell'invito, l'Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all'iscrizione dell'attività denunciata, indicando in visura, di seguito all'attività iscritta, "VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO".

In tale caso, subito dopo l'iscrizione dell'attività, il Registro imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D'UFFICIO (art.18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell'attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l'Ufficio, nell'interesse dell'impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell'attività procedendovi successivamente all'iscrizione, mentre nell'interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d'ufficio:

  • hanno esito positivo, l'ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l'indicazione "VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO".

Se invece,

  • hanno esito negativo, l'attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede - ripresa - sospensione/cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell'attività

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica

Al fine di eseguire l'adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell'attività, allegare:

  • originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede l'attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;

 

  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica

Al fine di comprovare  il legittimo avvio dell'attività, allegare:

  • copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede l'attività;
  • copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l'attività ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all'invio telematico).

Sospensione dell'attività

Nessuna documentazione.

Ripresa dell'attività

Nessuna documentazione.

Cessazione dell'attività

Nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro Imprese (l1,l2, S5,UL), una SCIA (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse1.


1Ai sensi dell'articolo 1, del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481: "L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività (ora SCIA) da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia".

Incompatibilità

L'attività di noleggio di veicoli senza conducente è incompatibile con l'attività di agente di affari in mediazione1.


1Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n.39: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: a) ...omissis; b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".

Informazioni

Veicoli che possono essere destinati al noleggio senza conducente ai sensi del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481

  • tutti i veicoli definiti tali dagli articoli 461 e 472 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada;
  • veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t3;
  • veicoli, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonchè i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive4.

1Ai sensi dell'articolo 46, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada si intendono per veicoli "tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui carattristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comuinitarie, anche se asservite da motorie".
2Ai sensi dell'articolo 47, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada i veicoli si classificano in: veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi (es. biciclette), slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche.
3Articolo 84, comma 4, lett. a) del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada.
4Articolo 84, comma 4, lett. b) del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

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