Noleggio di nastri, dischi, videocassette e di altri supporti audiovisivi, fonografici, informatici e multimediali


Attività regolamentata

L’attività di noleggio di nastri, dischi, videocassette, musicassette e di altri supporti audiovisivi fonografici, informatici o multimediali contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento consiste nel cedere in uso a terzi gli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Alla Questura competente per territorio.

Come si avvia l'attività

Presentando una comunicazione preventiva1 alla Questura competente per territorio (dove ha sede l’attività).


1Come precisato dalla Circolare del Ministero dell’interno del 9 novembre 2001, n. 557/B.22262.13500, il preventivo avviso deve contenere le generalità complete e specificando esattamente il tipo dell’attività che si intende svolgere ed il luogo ove la stessa verrà esercitata. 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all' articolo 11, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l'esercizio dell'attività rivolgersi alla Questura competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività i soggetti di cui all' articolo 11, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività rivolgersi alla Questura competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Questura competente per territorio.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare:

  • copia semplice della comunicazione preventiva presentata alla Questura competente per territorio;
  • copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC, o avviso di ricevimento della raccomandata A/R oppure rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo). 

N.B. E’ possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca solo la copia semplice della comunicazione preventiva

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della comunicazione preventiva presentata alla Questura. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso la Questura, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell’attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “noleggio di nastri dischi, videocassette, musicassette e di altri supporti audiovisivi fonografici, informatici o multimediali contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al ri/rea (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della comunicazione preventiva presentata alla Questura competente per territorio e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede - sospensione - ripresa - cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell'attività

Al fine di accelerare l'iter del procedimento, allegare:

  • Copia semplice della comunicazione preventiva1 presentata alla Questura competente per territorio;
  • Copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC, o avviso  di ricevimento della raccomandata  A /R oppure rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).


Sospensione dell'attività
Nessuna documentazione2

Ripresa dell'attività
Nessuna documentazione2

Cessazione dell'attività
Nessuna documentazione


1Ai sensi della Circolare del Ministero dell'interno del 9 novembre 2001, n.557/B.22262.13500 del Ministero dell'interno: "è necessaria una nuova presentazione dell'avviso nel caso in cui intervengono modifiche per quanto concerne il titolare, la sede o l'oggetto dell'attività; ciò al fine delle conseguenti variazioni delle iscrizioni nell'apposito registro".
2La comunicazione preventiva alla questura ha carattere permanente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una comunicazione preventiva alla Questura per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L’attività di noleggio di cd, nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) …omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Iscrizione in apposito registro

La Questura, ricevuta la comunicazione preventiva di cui all’articolo 75-bis, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, provvede ad attestarla iscrivendola in un apposito registro. Tale iscrizione non è condizione per l’esercizio dell’attività di noleggio1.

Carattere permanente della comunicazione

L’avviso preventivo alla questura ha carattere permanente2, ma esclusivamente per la sede cui si riferisce.
 


1Si veda la Circolare del Ministero dell’interno del 7 ottobre 2003, n. 557/B.17125.13500 ed in particolare la sentenza del TAR Lazio n. 8395/2002: “..l’iscrizione nell’apposito registro ha il solo fine di attestare l’adempimento dell’obbligo e non si pone come una condizione per l’esercizio dell’attività di produzione e vendita dei nuovi mezzi di diffusione del pensiero e dell’informazione”.
2Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635: “In deroga a quanto previsto dall’art. 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato”.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

A chi rivolgersi