Nella legge di Bilancio 2025 è stato esteso l'obbligo (già in capo alle società e alle imprese individuali) di iscrizione al registro delle imprese del domicilio digitale (Posta elettronica Certificata - PEC) degli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria (art. 1, comma 860 L. 207/2024).
La disposizione si applica a tutti gli amministratori delle società di capitali, di persone, società semplici, cooperative, consortili per azioni e consortili a responsabilità limitata costituite dal 1° gennaio 2025 e, per quelle precedentemente costituite, nel caso di nuova nomina/conferma di amministratori. Non è richiesto l'adempimento nel caso in cui non vi sia un rinnovo delle cariche (nuove nomine/conferme). Nella nota MIMIT del 25/06/2025 si raccomanda di provvedere all’adempimento entro il 31 dicembre. Tuttavia, la legge al momento non individua un termine perentorio entro cui adempiere; pertanto, non trovano applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 2630 c.c.
ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DELLA PRATICA
La comunicazione va effettuata dal singolo amministratore all'atto della richiesta di iscrizione della propria nomina, senza ulteriori aggravi amministrativi in quanto, quale soggetto nominato dopo il 1° gennaio 2025, deve essere in possesso di firma digitale al fine di comunicare al registro delle imprese l'iscrizione della propria nomina. Pertanto, la pratica (distinta) deve essere sottoscritta digitalmente da ogni singolo amministratore che adempie al proprio obbligo personale. In caso di più amministratori è possibile allegare il modello firme, a condizione che almeno un amministratore sottoscriva digitalmente la distinta della pratica. In caso di incarico al professionista occorre che lo stesso sia stato incaricato da tutti gli amministratori che comunicano il proprio indirizzo PEC. Non sono ammesse formulazioni generiche.
La pratica che ha ad oggetto la sola comunicazione della PEC dell'amministratore da parte dei soggetti sopra individuati è esente da diritti e bolli. Viceversa, la comunicazione del proprio indirizzo pec da parte di soggetti diversi da quelli soprarichiamati sconta diritti e bolli (per i soggetti iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo non sono dovuti i bolli).
Si precisa che la pratica di comunicazione della PEC dell'amministratore può essere compilata con l'applicativo on line "DIRE" – Nel caso di scelta di Dire a “Modelli”: il solo Modello INT P di modifica nel riquadro 2, tipo modifica “SOLO PEC”, inserendo la PEC nell'apposita sezione e il Modello XX NOTE dove indicare che si tratta della SOLA comunicazione della PEC dell'amministratore e che il domicilio non varia.In alternativa si può compilare "DIRE" ad "ADEMPIMENTI" nel riquadro Organi sociali e persone con cariche/qualifiche – adempimento: Comunicazione Pec Amministratori e altre persone impresa.
Non sconta diritti e bolli anche la contestuale domanda di iscrizione della variazione del domicilio fisico dell'amministratore presentata ai fini della normalizzazione del cap generico (es. 10100). In tal caso, nel modello XX NOTE occorre indicare che si tratta della comunicazione della PEC dell'amministratore e della normalizzazione del cap.