Riparazione degli strumenti in uso


Il D.M. 93/2017 prevede una serie di obblighi verso i titolari e ed i riparatori degli strumenti soggetti ad interventi che comportano la rimozione di sigilli legali.

Obblighi del titolare dello strumento

Il titolare che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli legali, richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni (articolo 4, comma 8).

Gli strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori applicati  dal  riparatore, per un massimo di dieci giorni e successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica all'Organismo, fino all'esecuzione della verificazione stessa.

Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purchè muniti del contrassegno previsto all'allegato VI, punto 2 (contrassegno rosso di esito negativo) e non utilizzati. Gli stessi strumenti dopo la riparazione possono  essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purchè muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore.

Obblighi dei riparatori

Il riparatore, quando effettua la riparazione che comporta la rimozione di sigilli legali

  • provvede a togliere il contrassegno di esito negativo previsto dall'allegato VI, se presente;

  • compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli provvisori applicati

          oppure, nel caso di riparazioni antecedenti alla prima verificazione periodica,

  • rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell’intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di commercio competente nel territorio (modulistica)

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Ultima modifica
Martedì, Novembre 20, 2018 - 15:24

Aggiornato il: Martedì, Novembre 20, 2018 - 15:24

A chi rivolgersi