PEC: Domicilio digitale


Tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale, sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese

PEC: Posta Elettronica Certificata

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) n. 910/2014, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (art.1 comma 1 lettera n-ter del CAD).

Come iscrivere o modificare il domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle imprese

La comunicazione del domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle imprese avviene tramite una pratica telematica di Comunicazione Unica.

La pratica può essere predisposta tramite:

  • piattaforma Dire (utilizzabile per la domanda di iscrizione del solo domicilio digitale)
  • Comunica Starweb (utilizzabile se oltre alla comunicazione del domicilio digitale sono eseguiti ulteriori adempimenti pubblicitari)
  • ComunicaFedra (utilizzabile per tutte le società)
  • procedura "Pratica semplice"

Consulta la pagina della sezione Adempimenti pubblicitari relativa alla natura giuridica dell'impresa.

Cos'è un servizio di posta elettronica certificata

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. Rispetto alla posta elettronica tradizionale la PEC garantisce la certezza dell'invio, dell'avvenuta consegna e dell'integrità del contenuto del messaggio.

Certificazione dell'invio

Al momento dell'invio di un messaggio PEC il gestore di posta elettronica certificata fornisce al mittente la ricevuta di accettazione che attesta il momento della spedizione ed i destinatari.

Integrità del messaggio PEC

Il gestore di posta certificata del mittente crea un nuovo messaggio, detto busta di trasporto, che contiene il messaggio originale e i principali dati di spedizione; la busta viene firmata dal gestore, in modo che il gestore del destinatario possa verificare che il messaggio non sia stato manomesso nella trasmissione.

Certificazione della consegna

ll messaggio di posta certificata viene consegnato nella casella del destinatario inserito nella sua "busta di trasmissione". Una volta effettuata la consegna, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna che attesta la consegna, la data e ora di consegna e il contenuto consegnato.

La trasmissione può essere considerata di Posta Certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata.

 

Imprese obbligate a comunicare il domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle imprese

  • tutte le imprese costituite in forma societaria:
     
    • società di persone
    • società di capitali
    • società cooperative
    • società consortili
    • società in liquidazione
    • società estere con sede secondaria in Italia
       
  • le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali.

 

Soggetti che non devono comunicare il domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle imprese

  • le associazioni, fondazioni e altri enti non societari - iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo
  • le persone fisiche iscritte solo nel Repertorio Economico Amministrativo

Hanno la facoltà di comunicare il domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle imprese i seguenti soggetti:

  • imprese collettive non societarie (consorzi fra imprese con attività esterna, G.E.I.E., aziende speciali di enti locali, le reti di imprese con soggettività giuridica, associazioni e fondazioni iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese)
  • le società soggette a procedure concorsuali
  • le imprese individuali soggette a procedure concorsuali
  • le imprese individuali inattive.

1Su indirizzo del Giudice del Registro delle imprese di Torino, secondo il quale, dall’esame del dato normativo si ricava, indirettamente ma in modo pur sempre inequivoco, che:

  • ogni soggetto tenuto a iscriversi nel registro delle imprese ha l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale;
  • il domicilio digitale deve essere iscritto nell’elenco INI-PEC;
  • a tale fine, il domicilio digitale deve essere a sua volta iscritto nel registro delle imprese.

Come richiedere un domicilio digitale (indirizzo PEC)

Per richiedere un domicilio digitale (indirizzo PEC) occorre rivolgersi ad un gestore di PEC iscritto nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Quali caratteristiche deve avere il domicilio digitale (indirizzo PEC) per l'iscrizione nel Registro delle imprese

Titolarità esclusiva

Il domicilio digitale deve “appartenere in via esclusiva” all’impresa che ne richiede l’iscrizione; pertanto deve essere intestato al titolare dell’impresa individuale o alla società.

Per titolare del domicilio digitale s'intende il soggetto cui è assegnata una casella di Posta Elettronica Certificata dal Gestore PEC (ovvero il soggetto che ha stipulato il contratto con il Gestore PEC).

Univocità

Il domicilio digitale “non deve essere condiviso” con altre imprese/società/soggetti, lo stesso domicilio digitale non può essere iscritto sulla posizione di due o più imprese.

Per ogni impresa è necessario che il domicilio digitale di cui si chiede l'iscrizione sia univocamente ed esclusivamente riconducibile all'impresa stessa.

Stato Attivo

Il domicilio digitale deve essere “attivo” quindi idoneo a ricevere comunicazioni da altri indirizzi PEC, non deve essere inesistente, revocato o scaduto. Solo se il domicilio digitale del destinatario è attivo, al mittente è inviata la ricevuta di consegna del messaggio.

Riferimenti normativi

 

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta" 

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Ultima modifica
Giovedì, Agosto 11, 2022 - 12:16

Aggiornato il: Giovedì, Agosto 11, 2022 - 12:16

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