Incubatore certificato di start-up: iscrizione nella sezione speciale del R.I.


Gli incubatori certificati sono società, in possesso dei requisiti previsti dal D.L. 179/2012, che offrono servizi a sostegno delle start-up innovative e che beneficiano di agevolazioni con l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società incubatore certificato di start-up.

 

Riferimenti normativi

Sezioni di iscrizione nel R.I./REA

Sezione SPECIALE (appositamente prevista per questo tipo di società che si aggiunge alla sezione ORDINARIA, nella quale la società, in quanto società di capitali o cooperativa, risulta già iscritta dalla costituzione).

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità notizia1
     
  • Tipo di adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese

 


 1 Dal punto di vista dell'applicazione della speciale disciplina "di favore" dettata dalla sezione IX del DL 179/2012, tale pubblicità viene ad assumere un valore costitutivo.

Termini di presentazione della domanda - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda: nessuno
     
  • Sanzioni: non previste
     

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

Legale rappresentante

Soggetti legittimati a presentare della domanda in luogo dei soggetti obbligati

Nessuno
 

Firme: chi deve firmare la domanda

Firma digitale del legale rappresentante che presenta la domanda.

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 1 deve risultare compilato nel riquadro 32/START-UP ED INCUBATORI con le informazioni richieste per l'iscrizione dell'incubatore nella sezione speciale indicate nei codici corrispondenti:
    • 038:per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese
    • 039: breve descrizione dell'attività svolta (da indicare sempre)
    • 040: le strutture ed attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività
    • 041: le esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato (esclusi eventuali dati sensibili)
    • 042: rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari
    • 043: l'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative
    • 044: indicazione della data dell'autocertificazione prodotta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per l'identificazione di incubatore certificato rispettando il seguente testo: "Dichiarazione possesso requisiti di incubatore certificato prodotta in data ...gg/mm/aaaa", al cui interno va indicata la data in cui avviene il deposito dell'adempimento al Registro delle imprese.
       

1Si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (nel riquadro 5/INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE del modello S2) nel quale la società incubatore certificato deve rendere disponibili le informazioni previste dall'art. 25, comma 13 del D.L. n. 179/2012.

 

Allegati alla domanda

Autocertificazione1 del legale rappresentante, in formato pdf/A, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 25 del D.L. n. 179/12, sulla base di indicatori e relativi valori minimi stabiliti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016, sottoscritta digitalmente dallo stesso legale rappresentante.

 


1L’autocertificazione deve riportare al fondo la data della sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante.

Importi

  • Diritti di segreteria: esente per i primi cinque anni poi € 90,00
  • Imposta di bollo: esente per i primi cinque anni poi € 65,00.

 

Avvertenze

  • Forma giuridica: l’incubatore certificato di start-up innovative deve rivestire obbligatoriamente la forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa oppure di società europea di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001.
     
  • Esenzione dal diritto annuale: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di start-up sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative e dura comunque non oltre il quinto anno dall' iscrizione.
     
  • Esenzione dai diritti di segreteria e dal bollo: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di start-up sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative e dura comunque non oltre il quinto anno dall’iscrizione.
     
  • Dichiarazione di mantenimento dei requisiti: entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della società incubatore certificato di start-up innovative deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge al fine dell’identificazione dell’incubatore certificato con una apposita dichiarazione da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese.
     
  • Cancellazione d’ufficio dell’iscrizione dell’incubatore certificato di start-up nella sezione speciale del R.I. per perdita requisiti: entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la società incubatore certificato di start-up innovative é cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro dell e imprese.
    Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti.

Approfondimento

Con il D.L. n. 179/12 è stato definito un particolare tipo di società, “l’incubatore certificato di start-up”. Esso non costituisce un nuovo modello societario, si tratta, infatti, di una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, in ordine alla quale sono previsti: il possesso di determinati requisiti, alcune deroghe al diritto societario, norme particolari relativamente al rapporto di lavoro, alla raccolta di capitali, alla gestione della crisi di impresa e agli oneri per l’avvio.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Società Europea, residenti in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungono, ai sensi dell'art. 25, commi 6 e 7 del D.L. n. 179/2012, i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dell'allegato del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016 riferiti ai seguenti requisiti:

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) è autocertificato, dall’incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base degli indicatori e dei relativi valori minimi individuati nella Tabella A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016

Il possesso del requisito di cui alla lettera e) è autocertificato, dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al Registro delle imprese, sulla base dei valori minimi individuati nella Tabella B del medesimo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, con riferimento ai seguenti indicatori:

  • numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
  • numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
  • numero di start-up innovative uscite nell'anno;
  • numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
  • percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno precedente;
  • tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
  • capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;
  • numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

Devono inoltre essere indicate, per ogni start-up innovativa incubata a seguito di contratto di incubazione fisica, attualmente o nei due anni civili1 precedenti a quello in cui viene depositata l'autocertificazione, le informazioni richieste nella Griglia di compilazione correlata prevista dal medesimo decreto.

Ai fini del riconoscimento, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della Tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della Tabella B di cui all'allegato del DM del 22/12/2016.

Per poter beneficiare della specifica disciplina ad esso relativa, l’incubatore certificato di start-up deve essere iscritto in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Ai fini dell'iscrizione in tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione dell’incubatore certificato di start-up deve essere attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

L'incubatore certificato sarà automaticamente iscritto alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda, presentata tramite ComUnica, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, prescritti dall’articolo 25 del D.L. n. 179/12, ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:

  • data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  • oggetto sociale;
  • breve descrizione dell'attività svolta;
  • elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
  • indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
  • indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
  • indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Dal momento della loro iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese, gli incubatori certificati sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno dall’ iscrizione.


1 Con "anno civile" si intende il periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'annualità precedente alla presentazione dell'autocertificazione. Tale definizione differisce da "anno solare" con cui di norma si intende il periodo mobile intercorrente da un qualsiasi giorno al corrispondente giorno dell'annualità precedente o successiva.


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Ultima modifica
Lunedì, Settembre 30, 2019 - 09:39

Aggiornato il: Lunedì, Settembre 30, 2019 - 09:39

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