Agente di commercio


Attività regolamentata

L’attività di agente di commercio consiste nel promuovere la conclusione di contratti, in una o più zone determinate, per conto di una o più imprese che lo incaricano in maniera stabile.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

All’Ufficio del Registro delle imprese competente (quello della provincia nell’ambito della quale è esercitata l’attività).

N.B. Per la Camera di Commercio di Torino (quando l’attività è svolta in Torino e provincia):

  • Ufficio Registro Imprese:
    per ogni informazione relativa alla compilazione, alla sottoscrizione e all’invio della domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di SCIA.

  • Artigianato e Attività verificate:
    per ogni informazione relativa ai requisiti prescritti dalla legge per il legittimo avvio dell’attività e ai soggetti che devono possederli. 

Come si avvia l'attività - compilazione SCIA

Presentando la SCIA al Registro delle imprese competente tramite la Comunicazione unica (quello della provincia nell’ambito della quale è esercitata l’attività) si accede ad una sezione nella quale viene illustrato il procedimento da seguire per la compilazione della SCIA e della modulistica RI/REA ( I1 – I2 – S5 – UL – Int.P), considerato che la SCIA è contenuta in quest’ultima e che può essere compilata solo al termine della predisposizione della domanda/denuncia per il RI/REA.

Per ogni forma giuridica dell’impresa o sede di esercizio dell’attività economica vengono illustrati:

  1. il procedimento di compilazione della modulistica RI/REA con ComUnica Starweb distinguendo, in alcuni casi, l’ipotesi in cui l’attività è esercitata dal solo titolare o da un solo legale rappresentante, dall’ipotesi in cui la stessa è esercitata anche da altri soggetti (altri legali rappresentanti e/o soggetti terzi);
  2. il procedimento di compilazione della SCIA e degli eventuali Intercalari Requisiti, nonchè il procedimento di firma e di trasformazione in formato .XML del file contenente la SCIA e degli eventuali files contenenti gli Intercalari Requisiti.
impresa individuale società

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di agente di commercio è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 5, lettera c), della Legge 3 maggio 1985, n. 204 e al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, punti 1), 2) e 3) della stessa legge.

  • Requisiti morali
    salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:
  1. non essere interdetti o inabilitati;
  2. non essere condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio;
  3. non essere condannati  per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
     
  • Requisiti professionali
  1. aver superato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;

oppure

  1. aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l’attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

oppure

  1. aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

 

N.B. Per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo: titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Vedi la pagina Titoli professionali conseguiti all'estero

Non costituisce requisito professionale abilitante lo svolgimento dell'attività di procacciatori d'affari (Parere MICA n. 412132 del 1.12.1997).


Per maggiori informazioni sui requisiti morali e professionali rivolgersi a Artigianato e Attività verificate.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali e professionali i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, della  Legge 3 maggio 1985, n. 204 e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, del DM 26 ottobre 2011, ovvero:

Impresa individuale:

  • il titolare;
  • gli eventuali preposti;
  • tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa individuale.

Società:

  • tutti i legali rappresentanti dell’impresa;
  •  gli eventuali preposti;
  •  tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa societaria.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali e professionali rivolgersi a Artigianato e Attività verificate.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Tutti i soggetti che esercitano l’attività nell’impresa o per conto dell’impresa devono possedere la qualifica di “Agente di  commercio”.

Per ogni sede o unità locale in cui si esercita l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa (genericamente definito “preposto”).

Devono possedere la suddetta “qualifica”, in quanto in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività:

Impresa individuale:

  • il titolare;
  • gli eventuali preposti;
  • tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa individuale.


Società:

  • tutti i legali rappresentanti dell’impresa;
  • gli eventuali preposti;
  • tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa societaria.

La “qualifica di agente di commercio” è soggetta per legge a pubblicità nel Registro imprese/REA ed è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.

Ente/Pubblica amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

L’Ufficio del Registro delle imprese competente (quello della provincia nell’ambito della quale è esercitata l’attività).

N.B. Per la Camera di Commercio di Torino (quando l’attività è svolta in Torino e provincia):

  • Ufficio Registro Imprese:
    verifica la regolarità formale della domanda/denuncia Registro imprese/REA e della SCIA alla stessa allegata, oltre che degli eventuali Intercalari requisiti (regolare compilazione e sottoscrizione della modulistica, diritti di segreteria, imposta di bollo…).
     
  • Artigianato e Attività verificate:
    verifica, dopo che l’Ufficio del Registro delle imprese ha eseguito, con esito positivo, il controllo formale della domanda/denuncia Registro imprese/REA e della SCIA presentate, il possesso dei requisiti morali e professionali, prescritti per l’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/90.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell’attività deve essere completa, sintetica e chiara e deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “agente di commercio”.

Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “intermediario del commercio” o semplicemente indicando “agente” perché tale espressione comprende diverse tipologie di intermediari del commercio, ad esempio, l’agente di commercio, il rappresentante di commercio, il sub agente di commercio, il procacciatore d’affari, ecc. In questo caso la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere precisata la descrizione dell’attività. Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore  in quanto, non è possibile individuare la normativa cui è soggetto l’esercizio. In tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa di tipologia.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al ri/rea (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività, da indicare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA, deve coincidere con quella dell’invio telematico della Comunicazione unica al Registro delle imprese e non deve essere precedente alla data di sottoscrizione o alla data di decorrenza1 del mandato o della lettera di incarico.
 


1Quando gli effetti giuridici del contratto/lettera di incarico  non decorrono dalla data di sottoscrizione degli stessi, ma da una diversa data di “decorrenza” apposta e approvata dalle parti, è necessario presentare la domanda/denuncia di inizio attività a decorrere dalla data di decorrenza e non prima.

Data nomina persona che riveste la carica/qualifica tecnica, da dichiarare nella modulistica ri/rea (int/p)

La data di nomina dei soggetti che rivestono la qualifica di “Agente di commercio” e del soggetto “preposto” a ciascuna sede presso la quale é esercitata l’attività (in caso di pluralità di sedi), da indicare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA, deve coincidere con quella dell’invio telematico della Comunicazione unica al Registro delle imprese.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/rea (I1, I2, S5, UL)

  • Alfinedi eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:
    originale informatico1 della SCIA (contestuale alla Comunicazione Unica).

La SCIA deve essere sottoscritta secondo il caso:

  • digitalmente, dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società che dichiara l’avvio dell’attività e di possedere i prescritti requisiti
    oppure in mancanza del dispositivo di firma digitale,

  • con firma autografa del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società e digitalmente dall’intermediario che provvede all’invio della domanda/denuncia al Registro imprese/REA. A perfezionamento di questa modalità di firma, occorre allegare  alla domanda/denuncia Registro imprese/REA anche copia del documento di identità del soggetto che ha apposto la firma autografa sulla SCIA.


N.B. Sulla SCIA non è ammessa la firma del procuratore né del professionista incaricato.

  

  • Alfinedi eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:
    originale informatico dell’ Intercalare requisiti.
    Questo modello deve essere allegato in tutte le ipotesi in cui i soggetti che esercitano l’attività nell’impresa e che, secondo le norme di legge, devono possedere i  prescritti requisiti, siano più di uno. Il primo, quello che sottoscrive anche la SCIA, deve attestare di possedere i requisiti nella specifica “Sezione Requisiti” contenuta nella SCIA, tutti gli altri soggetti devono farlo compilando e sottoscrivendo il relativo Intercalare requisiti.
    L’intercalare requisiti deve essere sottoscritto secondo il caso:

  • digitalmente dal soggetto cui si riferisce e che dichiara di possedere i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività;

oppure in mancanza del dispositivo di firma digitale,

  • con firma autografa dal soggetto cui si riferisce l’Intercalare requisiti e che dichiara di possedere i requisiti  e digitalmente dall’intermediario che provvede all’invio della domanda/denuncia Registro imprese/REA. A perfezionamento di questa modalità di firma, occorre allegare alla domanda/denuncia Registro imprese/REA anche copia del documento di identità del soggetto cui si riferisce l’Intercalare requisiti e che dichiara di possedere i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività.
     

N.B. Sull’ Intercalare requisiti non è ammessa la firma del procuratore né del professionista incaricato.

 

  • Al fine di comprovare il legittimo esercizio dell’attività, allegare:
    copia semplice del Mandato o della lettera di incarico. 

1 Modello informatico da allegare alla modulistica Registro imprese/REA in formato XML.

 

Cosa succede quando alla domanda/denuncia Ri/Rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la SCIA

La SCIA deve essere sempre allegata alla domanda/denuncia Registro imprese/REA, in caso contrario la domanda/denuncia Registro imprese/REA NON E' REGOLARIZZABILE ed é IMMEDIATAMENTE RIFIUTATA integralmente o parzialmente (a seconda dei casi) con provvedimento motivato del Conservatore.
Per tale ragione, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di SCIA.

Manca la sottoscrizione della SCIA
La SCIA deve essere sempre sottoscritta dal titolare/legale rappresentante all’invio della Comunicazione unica, in caso contrario la domanda/denuncia Registro imprese/REA NON E' REGOLARIZZABILE ed è IMMEDIATAMENTE RIFIUTATA integralmente o parzialmente (a seconda dei casi) con provvedimento motivato del Conservatore.
Per tale ragione, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di SCIA regolarmente sottoscritta.
Manca l’Intercalare requisiti
L’Intercalare requisiti deve essere sempre allegato in tutte le ipotesi in cui i soggetti che esercitano l’attività nell’impresa e che, secondo le norme di legge, devono possedere i prescritti requisiti, siano più di uno.
In caso contrario, il soggetto per il quale non è stato compilato, non é legittimato a svolgere l’attività nell’impresa o per conto dell’impresa.

Manca la copia semplice del Mandato o della lettera di incarico
Il mandato o la lettera di incarico devono essere sempre allegati in copia semplice, in caso contrario, la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché gli stessi possano essere successivamente allegati.  Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.
Per tale ragione, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di mandato.

Manca la sottoscrizione del mandato da parte di entrambi i contraenti (preponente/mandante e agente di commercio)
Il mandato è un contratto, pertanto deve essere sottoscritto, sia dal preponente/mandante che dall’agente di commercio.
Se manca la sottoscrizione di entrambi, la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere successivamente allegata la copia semplice del mandato sottoscritto/a da entrambi i contraenti.  Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.
Per tale ragione, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di mandato.

Manca la sottoscrizione del mandato o della lettera di incarico da parte del preponente/mandante
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice del mandato o della lettera di incarico sottoscritto/a dal preponente/mandante. Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.
Per tale ragione, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di mandato o lettera di incarico debitamente sottoscritto/a.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al ri/rea di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede
Non deve essere conferito un nuovo mandato o lettera di incarico e non deve essere versata una nuova tassa di concessione governativa1, nessun'altra documentazione/SCIA è richiesta se l’attività esercitata presso la sede/unità locale e/o le persone che la esercitano e/o vi sono preposte non sono variate. Diversamente occorre presentare una nuova SCIA e seguirne le regole.

Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA.
Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Non deve essere conferito un nuovo mandato o lettera di incarico, nessun'altra documentazione/SCIA è richiesta se l’attività esercitata presso la sede/unità locale e/o le persone che la esercitano e/o vi sono preposte non sono variate. Diversamente occorre presentare una nuova SCIA e seguirne le regole.

Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.


 Si veda a riguardo la Nota informativa n. 3 del 24 dicembre 2014.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si esercita l’attività l’impresa nomina almeno un soggetto (genericamente definito preposto), in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.

Incompatibilità

L’attività di agente di commercio è incompatibile con:

  • l’attività svolta in qualità di dipendenti da persone, associazioni o enti privati o pubblici;
  • l’attività di agente di affari in mediazione.


L’attività di agente di commercio è compatibile con:

  • l’attività svolta in qualità di dipendenti part-time negli enti pubblici se non superiore al 50%.

Avvertenze

Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando al Registro delle imprese la “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione (invio telematico) della SCIA al Registro delle imprese. L’attività può essere avviata soltanto il giorno stesso della presentazione della SCIA, quindi non può essere avviata né prima né successivamente alla stessa. Di conseguenza, l’impresa non può dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente né successiva a quella dell’invio della SCIA medesima.

 

Dichiarazione di possesso dei requisiti
Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività segnalata nella SCIA deve essere dichiarato con riguardo a tutti coloro i quali svolgano a qualsiasi titolo l’attività nell’impresa o per conto della stessa e la dichiarazione deve essere resa esclusivamente da ciascuno di essi compilando e sottoscrivendo la "Sezione Requisiti" della SCIA o il relativo Intercalare requisiti (nell’ipotesi di una pluralità di soggetti), da allegare alla SCIA medesima e alla domanda/denuncia Registro imprese/REA.

 

Compilazione dell’Intercalare requisiti e dell’Intercalare P
Di regola, per ogni soggetto che ha sottoscritto il rispettivo Intercalare requisiti o la “Sezione Requisiti" del modello SCIA” (Allegato A), con il quale lo stesso ha dichiarato di possedere i prescritti requisiti, deve essere compilato anche un modello Intercalare P, di nomina o di modifica (a seconda del caso), affinché i requisiti dichiarati nel rispettivo Intercalare requisiti siano anche pubblicizzati nella visura del Registro delle imprese attraverso la certificazione della corrispondente “qualifica”.

 

Preposto, dipendente, collaboratore – atto di investitura
Nel caso l’attività sia esercitata anche da un preposto, da un dipendente o in altra forma di collaborazione, non è necessario documentare con un formale atto di investitura il rapporto di questo soggetto con l’impresa. A tal fine é sufficiente la semplice compilazione e sottoscrizione del relativo Intercalare requisiti.

 

Iter della SCIA (quando la domanda è presentata al Registro imprese di Torino):
La SCIA è oggetto di una prima istruttoria da parte dell’Ufficio del Registro delle imprese, finalizzata a verificare la regolarità formale (firma, compilazione della modulistica…) della stessa oltre che della domanda/denuncia RI/REA alla quale è allegata e, successivamente, ad un’ulteriore istruttoria di carattere sostanziale, da parte del Settore Commercio e Servizi, finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella stessa.


Istruttoria formale
Eseguita con esito positivo la prima istruttoria formale sulla domanda/denuncia Registro imprese/REA di inizio attività e sulla SCIA alla stessa allegata, l’Ufficio del Registro delle imprese provvede immediatamente ad assegnare all’impresa e ai soggetti che esercitano l’attività nella stessa o per conto della stessa, la qualifica corrispondente, mediante l’iscrizione nel Registro imprese/REA, certificando di conseguenza e in questo modo, oltre alla qualifica anche l’avvio dell’attività. Tuttavia, il procedimento si intende concluso soltanto al termine delle verifiche effettuate relativamente ai requisiti dichiarati nella SCIA da parte del Settore Commercio e Servizi. Quando l’istruttoria formale ha esito negativo, la domanda/denuncia Registro imprese/REA, compresa la SCIA alla stessa allegata, è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore.


Istruttoria sostanziale
Nel caso di esito positivo della prima istruttoria sulla regolarità formale della domanda/denuncia Registro imprese/REA e della SCIA allegata, il Settore Commercio e Servizi della Camera di Commercio di Torino verifica la sussistenza di tutti i requisiti dichiarati nella SCIA e negli eventuali Intercalari requisiti alla stessa allegati. La verifica é eseguita, come previsto dall’articolo 19 della Legge n. 241/90, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA al Registro delle imprese  (data invio telematico). In caso di verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nella SCIA, il procedimento viene archiviato senza comunicare nulla all’impresa, in quanto legittimata all’esercizio dell’attività fin dalla presentazione della SCIA medesima. In caso di verifica dell’assenza dei requisiti dichiarati nella SCIA, salvo la regolarizzazione della stessa (quando possibile) entro il termine stabilito nell’invito a regolarizzarla, con provvedimento motivato del Conservatore è disposto, nei confronti dell’impresa, il divieto di continuare l’esercizio dell’attività. Avverso il provvedimento inibitorio del Conservatore è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico.

Informazioni

Contratto di agenzia
Ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile, con il contratto di agenzia, una parte (detta “agente”) assume, verso retribuzione, l’incarico stabile di promuovere, per conto dell’altra (detta “preponente” o “mandante”) la conclusione di contratti in una zona determinata.

  • l’agente è colui che riceve l’incarico di promuovere dei contratti;
  • il preponente/mandante è colui che conferisce e che conclude il contratto promosso dall’agente.


Mandato o lettera di incarico
Per costituire il rapporto di agenzia non sono previste forme particolari, tuttavia, nonostante la forma scritta non sia richiesta ad substantiam (“ai fini della sostanza” ovvero “esistenza”), la forma scritta è richiesta ai fini della prova della sua costituzione ossia ad probationem. In assenza di una forma predeterminata per legge, nella prassi commerciale l’incarico di agente viene conferito o mediante la stipulazione di un mandato oppure attraverso una lettera di incarico.
Il mandato è un contratto, pertanto deve essere sottoscritto sia dal mandante che dall’agente.
La lettera di incarico, invece, dovrà essere sottoscritta solo dal preponente/mandante e ad essa dovrà far seguito la conseguente lettera di accettazione dell’agente; in questo caso il contratto viene concluso attraverso un vero e proprio scambio di corrispondenza tra le parti.

Tassa di concessione governativa

Dal 1° gennaio 2015 la tassa di concessione governativa pari ad euro 168,00 non è più richiesta ai fini dell'avvio di attività di agente di commercio (si veda a riguardo la Nota informativa n. 3 del 24 dicembre 2014).

 

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta"

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Ultima modifica
Giovedì, Novembre 10, 2022 - 11:23

Aggiornato il: Giovedì, Novembre 10, 2022 - 11:23

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