Chi deve pagare il Diritto annuale


Tutte le informazioni per sapere chi deve pagare il diritto annuale e chi è esonerato

Secondo quanto stabilisce l’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 359/2001, il presupposto del diritto è l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Sono tenute al pagamento:

  • le imprese ed i soggetti che, alla data del 1° gennaio, sono iscritti o annotati nel Registro delle Imprese o nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)  
  • le imprese ed i soggetti che si iscrivono in corso d’anno.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo i soggetti tenuti al pagamento sono:

  • le imprese individuali
  • le società semplici
  • le società commerciali
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso
  • i consorzi e le società consortili
  • gli enti pubblici economici
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
  • le società tra avvocati D.Lgs. 96/2001
  • le società tra professionisti L. 183/2011
  • le società estere con sede secondaria in Italia

nonché

  • i soggetti collettivi iscritti solo al REA (fondazioni, associazioni, etc)
  • le persone fisiche iscritte al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri)
  • le unità locali di imprese con sede in altra provincia o all'estero

Secondo quanto stabilisce l’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 359/2001, per essere esonerati dal pagamento del diritto non è sufficiente cessare l’attività o sciogliere la società e depositare il bilancio finale di liquidazione, ma occorre presentare l’istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il diritto annuale quindi è dovuto fino all’anno della cancellazione anche dalle imprese che

  • hanno cessato l'attività ma non hanno richiesto la cancellazione dal Registro Imprese;
  • hanno presentato domanda di cancellazione con decorrenza retroattiva.

Sedi secondarie e unità locali 

Il diritto annuale è dovuto anche per le sedi secondarie e/o unità locali. Il diritto dovrà essere versato a ciascuna delle Camere competenti per territorio.
I soggetti iscritti esclusivamente al REA (associazioni,  fondazioni, organismi religiosi, etc.) non sono tenuti al pagamento del diritto annuale per eventuali unità locali.

Trasferimento sezione

Il diritto dovuto varierà dall’anno successivo all’iscrizione nella nuova sezione.

Trasferimento sede legale

In caso di trasferimento in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio dove è ubicata la sede legale al 1° gennaio o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente.

Casi particolari

Comunione ereditaria

Se sei un erede di un imprenditore che svolgeva un'attività per la quale si può proseguire l'esercizio per un massimo di 5 anni nella forma di "comunione ereditaria" dovrai pagare il diritto, come impresa individuale, fino alla sua cancellazione.

Fusione

Se sei una società che prima della scadenza del termine di pagamento ha incorporato per fusione un'altra impresa, dovrai pagare il diritto anche per questa, secondo le regole generali di calcolo, ricordando però di indicare sul modello F24 il codice fiscale e i dati della società incorporata.

Se a seguito della fusione apri le stesse unità locali già esistenti in capo alla società incorporata, per queste non sarai tenuta a pagare il diritto.

Scissione

Se sei una società che a seguito di atto di scissione sei beneficiaria di parte del patrimonio della società scissa, qualora quest’ultima non adempia al pagamento del diritto annuale dovuto, dovrai pagare in via solidale il diritto anche per questa, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a te assegnato, secondo le regole generali di calcolo, ricordando però di indicare sul modello F24 il codice fiscale e i dati della società scissa.

Se a seguito della scissione apri le stesse unità locali già esistenti in capo alla società scissa, per queste non sarai tenuta a pagare il diritto.

Ripristino iscrizione al Registro Imprese

Se sei un’impresa già cancellata dal Registro delle Imprese e il Giudice del Registro ordina, su richiesta, la cancellazione dell’iscrizione della cessazione, risulterai nuovamente iscritta e, pertanto, sarai tenuta al pagamento dall’anno del ripristino.

Chi è esonerato dal pagamento

Secondo quanto stabilisce l’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 359/2001 per essere esonerati dal pagamento del diritto ma occorre presentare l’istanza di cancellazione dal Registro delle imprese.

In base a tale principio, la domanda di cancellazione deve essere presentata entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello in cui:

  • l’impresa individuale ha cessato l’attività
  • le società e gli altri soggetti collettivi in liquidazione hanno approvato il bilancio finale di liquidazione
  • le società di persone e i consorzi hanno effettuato lo scioglimento senza messa in liquidazione

Sono inoltre esonerate, dall’anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento:

  • le imprese poste in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
    (salvo l'esercizio provvisorio dell´attività)
  • le cooperative per le quali sia stato disposto dall’Autorità Governativa  lo scioglimento d’ufficio (art. 2545 septiesdecies c.c.).

ATTENZIONE: le imprese che omettono o ritardano la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, o la denuncia di chiusura di unità locale/sede secondaria, saranno tenute al pagamento del diritto fino all’anno d’iscrizione. La regola si applica anche alle imprese individuali che cessano l'attività a seguito di conferimento in altra impresa.

Esonero per le start-up e gli incubatori certificati

L’articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” definisce e regola la pubblicità delle start-up innovative e degli incubatori certificati stabilendo, al comma 8, che, al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dalla norma, devono essere iscritti in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

La start up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura, comunque, non oltre il quinto anno di iscrizione (D.L. n. 179/2012 art. 25 c. 15).

Le start up cessano di essere tali se:

a) sono costituite da più di 60 mesi;

b) nel corso dei 60 mesi dalla costituzione non provvedono ad autocertificare il possesso dei requisiti, presentando apposita dichiarazione al Registro delle Imprese in occasione del deposito del bilancio d'esercizio. 

PMI Innovative:  tali imprese, pur beneficiando di alcuni benefici fiscali previsti per start-up,  NON sono esonerate dal pagamento del diritto annuale.

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Ultima modifica
Mercoledì, Maggio 10, 2023 - 10:11

Aggiornato il: Mercoledì, Maggio 10, 2023 - 10:11

A chi rivolgersi

Diritto annuale

Via San Francesco da Paola 24, 10123 Torino
Orario sportelli: martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.15 
Per agevolare il servizio si consiglia di contattare preventivamente gli sportelli via email o per telefono.

Contact Center: 011 571 6011, dal lunedì al venerdì, 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00
Settore Diritto Annuale: 011 571 6242 /3 /4 /8 /9

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