Eliminazione del modello "procura speciale" per la presentazione delle domande e denunce al Registro delle imprese


Indicazioni relative alle modalità di sottoscrizione delle domande e denunce da presentare al Registro Imprese e al REA, in seguito all’eliminazione dell'utilizzo del modello di “Procura Speciale” per gli adempimenti di tutti i soggetti iscritti nel Registro delle imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo.

Le domande e le denunce REA possono essere presentate al Registro delle imprese, in nome e per conto del soggetto obbligato o interessato, dal notaio o dal professionista incaricato.

Soggetto obbligato o interessato

 
 

COSA DOVRA’ E POTRA’ FARE E COSA NON POTRA’ PIU’ FARE

SI/NO

DAL 1° OTTOBRE 2021, DOVRA’ firmare digitalmente TUTTE le domande di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese e le denunce REA che presenterà PERSONALMENTE, in veste di sottoscritto. Solo quelle relative alle società, agli altri enti collettivi iscritti nel Registro delle imprese e di deposito dei bilanci.

DAL 1° MARZO 2022 anche quelle relative alle imprese individuali e ai soggetti REA.

SI

FIRMA DIGITALE OBBLIGATORIA
(se presenta pratica personalmente)

SEMPRE DAL 1° OTTOBRE, NON POTRA’ PIU’ avvalersi di un soggetto DELEGATO (procuratore) per la presentazione e sottoscrizione delle domande di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese e delle denunce REA. Solo quelle relative alle società, agli altri enti collettivi iscritti nel Registro delle imprese e di deposito dei bilanci.

DAL 1° MARZO 2022 anche quelle relative alle imprese individuali e ai soggetti REA.

NO

PROCURA

POTRA’ CONTINUARE ad avvalersi del NOTAIO o di un PROFESSIONISTA INCARICATO, nei soli casi previsti dalla legge (art. 31, commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, L. 340/2000). In tal caso, le domande e le denunce REA sono presentate da questi professionisti e firmate digitalmente dagli stessi.

SI

NOTAIO e PROFESSIONISTA INCARICATO
(nei casi previsti dalla legge)

POTRA’ CONTINUARE ad avvalersi del supporto di INTERMEDIARI (agenzie di disbrigo pratiche, associazioni di categoria ecc.…), che non siano notai o iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, MA SOLTANTO PER la predisposizione, la compilazione e l’invio telematico delle domande e delle denunce REA, le quali pertanto dovranno essere sempre sottoscritte digitalmente dal soggetto obbligato/interessato stesso.

Il soggetto obbligato o interessato potrà avvalersi degli intermediari ANCHE PER la gestione dei rapporti interlocutori con l’ufficio del Registro delle imprese, relativi alla pratica.

SI

INTERMEDIARIO
(solo per compilazione e invio pratica)

 

INDICAZIONI OPERATIVE (intestazione, sottoscrizione e invio della domanda/denuncia)

DISTINTA E INVIO DELLA DOMANDA/DENUNCIA

CHI…

Quando la domanda o la denuncia è presentata e inviata personalmente dal soggetto obbligato o legittimato

La DISTINTA è intestata al soggetto obbligato che nella stessa si qualifica come il “sottoscritto”, indicando nell’apposito spazio il proprio nome e cognome.

“IL SOTTOSCRITTO”

(sempre soggetto obbligato/interessato)

La DISTINTA è firmata digitalmente dal soggetto obbligato/interessato.

Sottoscritto e firmatario della DISTINTA coincidono = SOGGETTO OBBLIGATO/LEGITTIMATO.

FIRMA DIGITALE OBBLIGATORIA

(sempre soggetto obbligato/interessato)

La domanda o la denuncia REA è INVIATA MATERIALMENTE dallo stesso soggetto obbligato/interessato.

INVIO

(a cura del soggetto obbligato/interessato)

Il SOGGETTO OBBLIGATO o LEGITTIMATO, che provvede all’invio della domanda o della denuncia REA, RICEVE al suo indirizzo mail, indicato nella sezione 4 della DISTINTA della Comunicazione Unica, tutte le comunicazioni relative alla pratica presentata, che l’ufficio del Registro delle imprese notifica al domicilio digitale dell’impresa interessata.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRATICA

 (anche al soggetto obbligato/legittimato)

Quando la domanda o la denuncia è presentata dal soggetto obbligato o legittimato, ma è inviata dall’intermediario

La DISTINTA è intestata al soggetto obbligato che nella stessa si qualifica come il “sottoscritto”, indicando nell’apposito spazio il proprio nome e cognome.

“IL SOTTOSCRITTO”

(sempre soggetto obbligato/interessato)

La DISTINTA è firmata digitalmente dal soggetto obbligato/interessato.

Sottoscritto e firmatario della DISTINTA coincidono = SOGGETTO OBBLIGATO/LEGITTIMATO.

FIRMA DIGITALE OBBLIGATORIA

(sempre soggetto obbligato/interessato)

La domanda o la denuncia REA è INVIATA MATERIALMENTE dall’intermediario.

INVIO

(a cura dell’intermediario)

L’INTERMEDIARIO, che provvede all’invio della domanda o della denuncia REA, RICEVE al suo indirizzo mail, se indicato nella DISTINTA della Comunicazione Unica, tutte le comunicazioni relative alla pratica presentata, che l’ufficio del Registro delle imprese notifica al domicilio digitale dell’impresa interessata.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRATICA

 (anche all’intermediario)

 

Si ricorda che il soggetto obbligato è la persona che, per espressa previsione di legge, deve eseguire lo specifico adempimento pubblicitario, mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione o di deposito al Registro delle imprese o di denuncia al REA (legittimazione primaria).

Per le imprese individuali, di regola, il soggetto obbligato coincide con il titolare dell’impresa, talvolta e per espressa previsione di legge, coincide con altro soggetto, per esempio, con il curatore fallimentare.

Per le società e gli altri soggetti collettivi, iscritti nel Registro delle imprese o nel REA, il soggetto obbligato coincide spesso con la figura dell’amministratore, ma può coincidere anche con quella del sindaco, del legale rappresentante, del notaio (che ha rogato o autenticato l’atto allegato), del curatore ecc..

Quando il soggetto obbligato non è espressamente individuato dalla norma di legge che regola l’adempimento pubblicitario, le domande e le denunce devono essere presentate dal soggetto interessato (art. 2189 c.c.), anch’esso titolare di una legittimazione di tipo primario.

Per prassi consolidata, il “soggetto interessato” si identifica con la persona dell’amministratore o del legale rappresentante, in caso di società o di impresa collettiva di altro tipo, con la persona del titolare, in caso di impresa individuale.

Attenzione

Nella DISTINTA, il campo “il sottoscritto”, relativo al nome e cognome del soggetto che presenta e sottoscrive digitalmente la domanda o la denuncia, è unico.

In caso di presentazione di domande e denunce che abbiano per oggetto l’esecuzione di più adempimenti pubblicitari, i quali richiedano la sottoscrizione della domanda/denuncia da parte di una pluralità di soggetti, ciascuno obbligato o legittimato all’esecuzione del singolo adempimento, tutti devono firmare digitalmente la distinta, ma uno soltanto di essi deve indicare il suo nome e cognome, nel rispettivo campo, qualificandosi come il “sottoscritto” che presenta la domanda o la denuncia.

Volendo fare un esempio, si pensi alla presentazione della domanda di iscrizione della nomina dei componenti di un consiglio di amministrazione neo-nominato: uno solo dei consiglieri nominati deve indicare il suo nome e cognome nella DISTINTA, qualificandosi come il “sottoscritto”, tutti i consiglieri devono firmare digitalmente la domanda per richiedere l’iscrizione della propria nomina.

Notaio

COSA DOVRA’ E POTRA’ FARE E COSA NON POTRA’ PIU’ FARE

NOTAIO

DOVRA’ continuare a firmare digitalmente TUTTE le domande di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese che presenterà sia in veste di soggetto obbligato sia in veste di soggetto legittimato, ai sensi dell’articolo 31, comma 2-ter, della Legge n. 340/2000.

SI

FIRMA DIGITALE
OBBLIGATORIA

(se obbligato o legittimato per legge)

DAL 1° OTTOBRE 2021, NON POTRA’ PIU’ presentare le denunce REA e le domande di iscrizione e deposito in ordine alle quali la legge non gli riconosca alcuna legittimazione, qualificandosi quale soggetto DELEGATO, sulla base del conferimento di apposita procura. Solo quelle relative alle società, agli altri enti collettivi iscritti nel Registro delle imprese e di deposito dei bilanci.

DAL 1° MARZO 2022 neanche quelle relative alle imprese individuali e ai soggetti REA.

NO

PROCURA

POTRA’ presentare le denunce REA e le domande di iscrizione e deposito in ordine alle quali la legge non gli riconosca alcuna legittimazione, in veste di “Notaio incaricato” dal soggetto obbligato o interessato all’esecuzione dell’adempimento pubblicitario.

SI

INCARICO

POTRA’ CONTINUARE a provvedere, in veste di merointermediario”, alla SOLA predisposizione, alla compilazione e all’invio delle denunce REA e alle domande di iscrizione e deposito in ordine alle quali la legge non gli riconosca alcuna legittimazione o per le quali non intenda operare in veste di “Notaio incaricato”.

POTRA’ CONTINUARE a gestire i rapporti interlocutori con il Registro delle imprese relativi a tali pratiche.

Tali domande e denunce REA dovranno però essere OBBLIGATORIAMENTE firmate digitalmente dal soggetto obbligato o interessato.

SI

INTERMEDIARIO

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE (intestazione, sottoscrizione e invio della domanda/denuncia)

 

DISTINTA E INVIO DELLA DOMANDA/DENUNCIA

CHI…

Quando il notaio è il soggetto obbligato o è legittimato ex art. 31, comma 2-ter della Legge n. 340/2000

La DISTINTA è intestata al NOTAIO che nella stessa si qualifica come il “sottoscritto”, indicando nell’apposito spazio il proprio nome e cognome.

“IL SOTTOSCRITTO”

(sempre notaio)

La DISTINTA è firmata digitalmente dal notaio mediante il dispositivo di firma digitale certificato dal CNN.

Sottoscritto e firmatario della DISTINTA coincidono = NOTAIO

FIRMA DIGITALE
OBBLIGATORIA

(sempre notaio)

Il NOTAIO, che provvede all’invio della domanda o della denuncia REA, RICEVE al suo indirizzo mail, indicato nella sezione 4 della DISTINTA della Comunicazione Unica, tutte le comunicazioni relative alla pratica presentata, che l’ufficio del Registro delle imprese notifica al domicilio digitale dell’impresa interessata.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRATICA

 (anche al notaio “obbligato o legittimato”)

Quando il notaio non è il soggetto obbligato o legittimato ex art. 31, comma 2-ter della Legge n. 340/2000 ed opera come “incaricato”

La DISTINTA è intestata al NOTAIO che nella stessa si qualifica come il “sottoscritto”, indicando nell’apposito spazio il proprio nome e cognome.


“IL SOTTOSCRITTO”

   (sempre notaio)

La DISTINTA è firmata digitalmente dal notaio mediante il dispositivo di firma digitale certificato dal CNN.

Sottoscritto e firmatario della DISTINTA coincidono = NOTAIO

FIRMA DIGITALE
OBBLIGATORIA


(sempre notaio)

Il NOTAIO, che provvede all’invio della domanda o della denuncia REA, RICEVE al suo indirizzo mail, indicato nella sezione 4 della DISTINTA della Comunicazione Unica, tutte le comunicazioni relative alla pratica presentata, che l’ufficio del Registro delle imprese notifica al domicilio digitale dell’impresa interessata.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRATICA

 (anche al notaio “incaricato”)

Quando il notaio non è il soggetto obbligato o legittimato ex art. 31, comma 2-ter della Legge n. 340/2000 ed opera come “intermediario”

La DISTINTA è intestata al soggetto obbligato o interessato che si qualifica come il “sottoscritto”, indicando nell’apposito spazio il proprio nome e cognome.

 “IL SOTTOSCRITTO”

(sempre soggetto obbligato/legittimato)

La DISTINTA è firmata digitalmente SOLO dal soggetto obbligato o legittimato.

Sottoscritto e firmatario della DISTINTA coincidono = SOGGETTO OBBLIGATO/LEGITTIMATO.

FIRMA DIGITALE

(sempre soggetto obbligato/legittimato)

La domanda è INVIATA MATERIALMENTE dal notaio quale “mero intermediario”.

INVIO

(a cura del notaio)

Il NOTAIO, che provvede all’invio della domanda o della denuncia REA, RICEVE al suo indirizzo mail, se indicato nella DISTINTA della Comunicazione Unica, tutte le comunicazioni relative alla pratica presentata, che l’ufficio del Registro delle imprese notifica al domicilio digitale dell’impresa interessata.

 

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRATICA

 (anche al notaio “mero intermediario”)

 

Attenzione

Nella DISTINTA, il campo “il sottoscritto”, relativo al nome e cognome del soggetto che presenta e sottoscrive digitalmente la domanda o la denuncia, è unico.

In caso di presentazione di domande e denunce che abbiano per oggetto l’esecuzione di più adempimenti pubblicitari, i quali richiedano la sottoscrizione della domanda/denuncia sia da parte del notaio (in veste di soggetto obbligato o legittimato speciale), sia da parte del soggetto obbligato o legittimato (uno o più), laddove il Notaio non sia stato incaricato ad eseguire gli adempimenti pubblicitari per i quali non è obbligato né legittimato, tutti i soggetti obbligati per legge devono firmare digitalmente la distinta, ma uno soltanto di essi deve indicare il suo nome e cognome, nel rispettivo campo, qualificandosi come il “sottoscritto” che presenta la domanda o la denuncia. E’ indifferente: il notaio o il soggetto obbligato o legittimato.

Volendo fare un esempio, si pensi alla presentazione contestuale della domanda di iscrizione di un atto modificativo di società di capitali e della denuncia di avvio dell’attività da parte della società per la quale il notaio non ha ricevuto l’incarico all’esecuzione dell’adempimento pubblicitario: uno solo deve indicare il suo nome e cognome nell’apposito campo il “sottoscritto” della DISTINTA (il notaio o l’amministratore della società), entrambi devono firmare digitalmente la domanda/denuncia, uno per richiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto modificativo (il notaio), l’altro per richiedere l’iscrizione nel REA dell’avvio dell’attività economica (l’amministratore).

Si ricorda che, sono numerose le norme che individuano nel notaio il “soggetto obbligato” a presentare le domande di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese. In tali casi, il notaio è pertanto il soggetto che deve eseguire l’adempimento pubblicitario (legittimazione primaria).

Volendo fare un esempio: il notaio è il soggetto che deve presentare la domanda di iscrizione dell’atto costitutivo e degli atti modificativi delle società per azioni (artt. 2330 e 2436 c.c.).

La legge riconosce al notaio anche una legittimazione speciale di tipo secondario.

In virtù di quanto prevede l’articolo 31, comma 2-ter, della L. n. 340/2000, il notaio e gli altri pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti, da cui dipendono le formalità necessarie ad eseguire lo specifico adempimento pubblicitario, possono presentare la relativa domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese.

Si tratta di adempimenti pubblicitari che il notaio non è obbligato ad eseguire, ma che può eseguire in alternativa al soggetto obbligato previsto dalla legge (legittimazione speciale concorrente con quella del soggetto obbligato/interessato). Tale legittimazione speciale si aggiunge, senza escluderla, alla legittimazione riconosciuta al soggetto obbligato/interessato.

Volendo fare un esempio: il notaio è legittimato a presentare, ai sensi dell’articolo 31, comma 2-ter, della L. n. 340/2000, le domande di iscrizione dell’atto costitutivo e degli atti modificativi delle società di persone, redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, le quali possono anche essere presentate dagli amministratori della società, quali soggetti obbligati previsti dalla legge.

Attenzione

Quando il notaio presenta al Registro delle imprese una domanda in qualità di soggetto obbligato o legittimato speciale, non deve documentare né autocertificare di essere stato incaricato dall’impresa alla presentazione della domanda/denuncia. E’ sufficiente che sottoscriva digitalmente la domanda tramite un dispositivo di firma digitale, il quale certifichi la sua regolare iscrizione all’Ordine dei Notai.

Un’ulteriore legittimazione di tipo secondario deriva dalla pubblica funzione che la legge notarile riconosce al notaio nell’esercizio delle sue funzioni.

Per la presentazione della domanda di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese o della denuncia al REA in qualità di pubblico ufficiale incaricato, è necessario che il notaio dichiari di aver ricevuto l’incarico da parte del soggetto obbligato o interessato e sottoscriva digitalmente la domanda o la denuncia tramite un dispositivo di firma che certifichi la regolare iscrizione all'Ordine dei notai.

Il conferimento dell’incarico deve essere dichiarato nel modello Note/XX, allegato al modello di domanda/denuncia, specificando il nome e il cognome del soggetto che ha conferito l’incarico, oppure in un apposito documento, da allegare alla pratica Comunica, utilizzando il fac-simile DICHIARAZIONE DI INCARICO ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA (NOTAIO)

Attenzione

Se il modello ministeriale della domanda di iscrizione contiene delle autocertificazioni che devono essere rese dal legale rappresentante con responsabilità penale (es. domanda di iscrizione della società nella sezione speciale delle start-up innovative) la domanda di iscrizione deve necessariamente essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società.

Professionista incaricato

 

COSA DOVRA’ E POTRA’ FARE E COSA NON POTRA’ PIU’ FARE

PROFESSIONISTA
INCARICATO

DOVRA’ CONTINUARE a firmare digitalmente TUTTE le domande di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese e le denunce REA che presenterà in veste di professionista incaricato, ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies, L. n. 340/2000.

SI

FIRMA DIGITALE
OBBLIGATORIA

DAL 1° OTTOBRE 2021, NON POTRA’ PIU’ presentare le domande e denunce REA qualificandosi quale soggetto DELEGATO, sulla base del conferimento di apposita procura. Solo quelle relative alle società, agli altri enti collettivi iscritti nel Registro delle imprese e di deposito dei bilanci.

DAL 1° MARZO 2022, neanche quelle relative alle imprese individuali e ai soggetti REA.

Tali domande e denunce dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE presentate e firmate digitalmente dal soggetto obbligato o interessato.

NO

PROCURA

POTRA’ CONTINUARE a provvedere, in veste di merointermediario”, alla SOLA predisposizione, alla compilazione e all’invio delle denunce REA e delle domande di iscrizione e deposito in ordine alle quali la legge non gli riconosca alcuna legittimazione o per le quali, pur essendo legittimato, non intenda operare in veste di “professionista incaricato”.

POTRA’ CONTINUARE a gestire i rapporti interlocutori con il Registro delle imprese relativi a tali pratiche.

Tali domande e denunce REA devono però essere OBBLIGATORIAMENTE firmate digitalmente dal soggetto obbligato o interessato.

SI

INTERMEDIARIO

 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE (intestazione, sottoscrizione e invio della domanda/denuncia)

DISTINTA E INVIO DELLA DOMANDA/DENUNCIA

CHI…

Quando il professionista è legittimato ex art. 31, comma 2-quater e 2-quinquies della Legge n. 340/2000

La DISTINTA è intestata al PROFESSIONISTA INCARICATO che nella stessa si qualifica come il “sottoscritto”, indicando nell’apposito spazio il proprio nome e cognome.

 “IL SOTTOSCRITTO”

(sempre il professionista)

La DISTINTA è firmata digitalmente dal professionista incaricato.

Sottoscritto e firmatario della DISTINTA coincidono = PROFESSIONISTA INCARICATO

FIRMA DIGITALE

(sempre il professionista)

La domanda è INVIATA MATERIALMENTE dal professionista incaricato.

INVIO

(a cura del professionista)

Il PROFESSIONISTA, che provvede all’invio della domanda o della denuncia REA, RICEVE al suo indirizzo mail, indicato nella sezione 4 della DISTINTA della Comunicazione Unica, tutte le comunicazioni relative alla pratica presentata, che l’ufficio del Registro delle imprese notifica al domicilio digitale dell’impresa interessata.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRATICA

(anche al professionista)

Quando il professionista opera in veste di “mero intermediario”

La DISTINTA è intestata al soggetto obbligato o interessato che nella stessa si qualifica come il “sottoscritto”, indicando nell’apposito spazio il proprio nome e cognome.

 “IL SOTTOSCRITTO”

(sempre il soggetto obbligato/legittimato)

La DISTINTA è firmata digitalmente SOLO dal soggetto obbligato o legittimato.

Sottoscritto e firmatario della DISTINTA coincidono = SOGGETTO OBBLIGATO/LEGITTIMATO.

FIRMA DIGITALE

(sempre il soggetto obbligato/legittimato)

La domanda è INVIATA MATERIALMENTE dal professionista quale “mero intermediario”.

INVIIO

(a cura del professionista quale mero “intermediario”)

Il PROFESSIONISTA, che provvede all’invio della domanda o della denuncia REA, RICEVE al suo indirizzo mail, se indicato nella DISTINTA della Comunicazione Unica, tutte le comunicazioni relative alla pratica presentata, che l’ufficio del Registro delle imprese notifica al domicilio digitale dell’impresa interessata.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRATICA

(anche al professionista “mero intermediario”)

 

Si ricorda che è definito “professionista incaricato” il soggetto, munito di firma digitale, al quale sia stato conferito dal soggetto obbligato/interessato, l’incarico di presentare la domanda di deposito o di iscrizione nel Registro delle imprese o la denuncia al REA, in qualità di professionista iscritto nell’Albo dei Dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai sensi di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies dell’articolo 31 della L. n. 340/00 e  dall’art. 1 del D.Lgs n. 139/2005, comma 3, lettera q) e comma 4, lettera f).

In virtù dell’incarico così conferito, al professionista è riconosciuta una legittimazione speciale concorrente con quella del soggetto obbligato/interessato che ha conferito l’incarico. Tale legittimazione speciale si aggiunge, senza escluderla, alla legittimazione primaria del soggetto obbligato/interessato.

Il conferimento dell’incarico deve essere dichiarato dal professionista nel modello Note/XX, allegato al modello di domanda/denuncia, specificando il nome e il cognome o la carica del soggetto che ha conferito l’incarico, oppure in un apposito documento, da allegare alla pratica Comunica, utilizzando il fac-simile DICHIARAZIONE DI INCARICO ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Nella dichiarazione, oltre all'incarico, il professionista deve attestare la sua regolare iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili specificandone gli estremi di iscrizione.

La legittimazione riconosciuta al professionista dall’articolo 31, comma 2-quinquies, della L. n. 340/2000, non è generale, ma limitata ad alcune tipologie di atti e di imprese.

Il professionista, quando regolarmente incaricato, può presentare e sottoscrivere personalmente esclusivamente:

  • domande di deposito dei bilanci di esercizio
  • le domande di iscrizione e deposito aventi per oggetto atti societari che non richiedano espressamente l’intervento di un notaio;
  • le domande di iscrizione relative alle imprese individuali
  • le denunce REA relative a qualunque tipo di impresa o società
  • denunce relative ai soggetti “only REA
  • domande e denunce relative agli altri soggetti collettivi iscritti nel registro delle imprese.

Volendo fare qualche esempio, si pensi alla domanda di iscrizione del versamento del capitale sociale di società di capitali, oppure, del progetto di fusione tra società o anche alla domanda di iscrizione della variazione dell’indirizzo della sede di impresa individuale, oppure ancora, alla denuncia di avvio dell’attività economica di società di persone o di capitali.

Intermediario

COSA POTRA’ FARE E COSA NON POTRA’ PIU’ FARE

Agenzie, associazioni, altri professionisti

DAL 1° OTTOBRE 2021, NON POTRA’ PIU’ presentare le domande di iscrizione e deposito e le denunce REA, qualificandosi quale soggetto DELEGATO, sulla base del conferimento di apposita procura. Solo quelle relative alle società, agli altri enti collettivi iscritti nel Registro delle imprese e di deposito dei bilanci.

DAL 1° MARZO 2022 neanche quelle relative alle imprese individuali e ai soggetti REA.

NO

PROCURA

NON POTRA’ PIU’ firmare digitalmente le domande di iscrizione e deposito e le denunce REA quale soggetto DELEGATO.

NO

FIRMA DIGITALE

POTRA’ CONTINUARE a provvedere, in veste di merointermediario”, alla SOLA predisposizione, alla compilazione e all’invio delle denunce REA e alle domande di iscrizione e deposito, che non siano riservate al notaio o al professionista incaricato.

POTRA’ CONTINUARE a gestire i rapporti interlocutori con il Registro delle imprese relativi a queste pratiche.

Tali domande e denunce REA devono però essere OBBLIGATORIAMENTE firmate digitalmente dal soggetto obbligato o interessato.

SI

INTERMEDIARIO

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE (intestazione, sottoscrizione e invio della domanda/denuncia)

DISTINTA E INVIO DELLA DOMANDA/DENUNCIA

Agenzie, associazioni, altri professionisti

La DISTINTA è intestata al SOGGETTO OBBLIGATO O INTERESSATO, che si qualifica come il “sottoscritto, indicando nell’apposito spazio il suo nome e cognome.

 

“IL SOTTOSCRITTO”

(sempre soggetto obbligato/legittimato)

La DISTINTA è firmata digitalmente dal SOGGETTO OBBLIGATO O INTERESSATO.

Sottoscritto e firmatario della DISTINTA coincidono = SOGGETTO OBBLIGATO O INTERESSATO

FIRMA DIGITALE

(sempre soggetto obbligato/legittimato)

La domanda/denuncia è INVIATA MATERIALMENTE dall’ “intermediario”.

INVIO

(a cura dell’intermediario)

 

L’INTERMEDIARIO, che provvede all’invio della domanda o della denuncia REA, RICEVE al suo indirizzo mail, se indicato nella DISTINTA della Comunicazione Unica, tutte le comunicazioni relative alla pratica presentata, che l’ufficio del Registro delle imprese notifica al domicilio digitale dell’impresa interessata.

SI

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRATICA

(anche all’intermediario)

 

Si ricorda che sono considerati “intermediari” i professionisti che non siano notai o non siano iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, qualunque sia la categoria di appartenenza (associazioni di categoria, agenzie di disbrigo pratiche, consulenti del lavoro, tributaristi, avvocati ecc.).

Dal 1° ottobre 2021, gli intermediari potranno continuare a coadiuvare le imprese, nella sola predisposizione e invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese, svolgendo comunque un importante ruolo di “facilitatori”, ma anche di “interlocutori” nel rapporto con l’ufficio del Registro delle imprese per tutto quello che concerne le comunicazioni relative alle domande e denunce inviate.

Eccezioni: possibilità di delegare altro soggetto alla presentazione delle domande e delle denunce

Le seguenti domande e denunce di iscrizione possono essere ancora presentate a cura di un soggetto delegato al quale il soggetto obbligato, sprovvisto di dispositivo di firma digitale, abbia conferito apposita procura alla presentazione delle stesse:

  • domanda di iscrizione dello scioglimento di società di persone e contestuale richiesta di cancellazione della stessa dal Registro delle imprese
  • istanza di cancellazione dal Registro delle imprese di società di capitali e delle società di persone
  • domanda di deposito bilancio finale di liquidazione e contestuale richiesta di cancellazione di società di capitali dal Registro delle imprese, per approvazione espressa dello stesso
  • trasferimento quote “mortis causa” di società a responsabilità limitata
  • istanza di cancellazione dal Registro delle imprese di impresa individuale
  • denuncia di cancellazione dal Repertorio delle notizie economiche e amministrative, per cessazione di tutta l’attività, di soggetto collettivo iscritto solo nel REA.

Le domande e le denunce elencate fanno eccezione alla regola in quanto hanno tutte per lo più per oggetto l’ultimo adempimento pubblicitario che l’impresa individuale, l'ente societario o non societario, con titolare, amministratore o legale rappresentante sprovvisto di dispositivo di firma digitale, sono obbligati ad eseguire presso il Registro delle imprese, successivamente all’esecuzione del quale l’impresa o la società si estingue, quindi cessa di esistere, il soggetto collettivo “only REA” perde l’obbligo ed anche la facoltà di essere iscritto nel REA.

Casi particolari: domanda di iscrizione della nomina di amministratori/liquidatori e sindaci di società di capitali

Per facilitare la sottoscrizione digitale delle domande di iscrizione della nomina degli amministratori/liquidatori,  in caso di pluralità di soggetti, e dei sindaci di società di capitali, in alternativa all'apposizione della firma digitale degli stessi sulla domanda, è possibile utilizzare i seguenti modelli:

Modello firme per l'iscrizione della nomina degli amministratori o dei liquidatori
Modello firme per l'accettazione della nomina da parte dei sindaci.

Tali modelli devono essere compilati e sottoscritti individualmente da ciascun amministratore/liquidatore o sindaco nominato/confermato, fermo restando che almeno uno degli obbligati all’adempimento deve comunque risultare quale “dichiarante”, qualificarsi nella "distinta" del Registro Imprese come il “sottoscritto”, indicando il suo nome e cognome, e firmare digitalmente la domanda di iscrizione.

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Ultima modifica
Venerdì, Febbraio 11, 2022 - 13:25

Aggiornato il: Venerdì, Febbraio 11, 2022 - 13:25

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