Mediazione creditizia


Attività regolamentata

L’attività di mediazione creditizia consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385, con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L’attività comprende anche tutte quelle connesse o strumentali alla prima.
L’attività di mediazione creditizia è svolta senza che il mediatore sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Come si avvia l'attività

A seguito  di iscrizione1 nell’elenco dei mediatori creditizi tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) avendo stipulato una polizza assicurativa e  versato la tassa di concessione governativa.
 


1 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM dei Mediatori creditizi SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-septies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività  rivolgersi all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività i soggetti di cui all’articolo 128-septies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385, e di cui agli articoli 14, 15 e 16 del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento allegare, copia semplice della documentazione comprovante l’Iscrizione1 nell’elenco dei mediatori creditizi tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) oppure dichiarare gli estremi2 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.
 


1 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM dei Mediatori creditizi SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/
2 Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione1nell’elenco dei mediatori creditizi tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) e non sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL neanchegli estremi della stessa.
L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito https://www.organismo-am.it/elenchi al fine di verificare l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.
Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione2nell’elenco dei mediatori creditizi tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) ma sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi della stessa.
L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito https://www.organismo-am.it/elenchi al fine di verificare l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.
Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.
 


1 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM dei Mediatori creditizi SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/
2 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM dei Mediatori creditizi SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/

 

Descrizione dell?attività nella modulistica RI/REA (S5, UL)

Descrizione dell’attività:

La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “mediatore creditizio”.
Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “intermediario finanziario” perché tale espressione comprende diverse tipologie di intermediari finanziari, ad esempio, l’agente in attività finanziaria, l’agente in servizi di pagamento, il mediatore creditizio, ecc...

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data di iscrizione1 nell’elenco dei mediatori creditizi tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

N.B. L’inizio dell’attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
 


1 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM dei Mediatori creditizi SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito  http://www.organismo-am.it/default.aspx

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività
nessuna documentazione.


Sospensione dell’attività
nessuna documentazione.


Ripresa dell’attività
nessuna documentazione.


Cessazione dell’attività
nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

 Nessuna documentazione.

Incompatibilità

L’attività di mediazione creditizia è incompatibile1 con:

  • l’attività di agente in attività finanziaria (è vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi);
  • l’attività di agente di assicurazione;
  • l’attività di promotore finanziario.
     

L’attività di mediazione creditizia è compatibile2 con:

  • l’attività di mediatore di assicurazione o di riassicurazione;
  • l’attività di consulente finanziario.
     

1 Articolo 17, comma 4 – quinquies, D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 e articolo 128-octies, primo comma, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.
2 Articolo 17, comma 4- quater, , D.lgs 13 agosto 2010, n. 141

Avvertenze

Forma giuridica

L’attività di mediazione creditizia è riservata alle società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative.

Non può essere esercitata da persone fisiche

Informazioni

Forma giuridica

L’attività di mediazione creditizia è riservata alle società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative.

Non può essere esercitata da persone fisiche.


Polizza di assicurazione
Ai sensi dell’articolo 128-septies comma 1-ter del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 l’efficacia dell’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi  è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

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Ultima modifica
Mercoledì, Febbraio 28, 2018 - 15:29

Aggiornato il: Mercoledì, Febbraio 28, 2018 - 15:29

A chi rivolgersi