Mediatore marittimo


Attività regolamentata

L’attività di mediatore marittimo consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e di contratti di trasporto marittimo di cose. 

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

All’ Ufficio del Registro delle imprese competente (quello della provincia nell’ambito della quale è esercitata l’attività).

N.B. Per la Camera di Commercio di Torino (quando l’attività è svolta in Torino e provincia):

  • Ufficio Registro Imprese:
    per ogni informazione relativa alla compilazione, alla sottoscrizione e all’invio della domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di SCIA.

  • Artigianato e Attività verificate:
    per ogni informazione relativa ai requisiti prescritti dalla legge per il legittimo avvio dell’attività e ai soggetti che devono possederli.

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA al Registro imprese competente tramite la Comunicazione unica (quello della provincia nell’ambito della quale è esercitata l’attività).

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di mediatore marittimo è subordinato al possesso dei requisiti morali e al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 7, lettera d), ed e), della Legge 12 marzo 1968, n. 478.

Requisiti morali:

  • non essere interdetto o inabilitato;
     
  • non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia e non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 31/05/1965, n 575 e s.m.i.

Requisiti professionali:

  • avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
     
  • avere superato presso la Camera di commercio l’esame per l’attività di mediazione marittima.

N.B.Per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo: titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Vedi la pagina Titoli professionali conseguiti all'estero

Per maggiori informazioni sui requisiti morali e professionali rivolgersi a Artigianato e Attività verificate.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali e professionali i soggetti di cui all’articolo 5, del D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66 e articolo 3, comma 2, del DM 26 ottobre 2011:

Impresa individuale:

  • il titolare;
     
  • gli eventuali preposti;
     
  • tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa individuale.


Società:

  • tutti i legali rappresentanti dell’impresa;
     
  • gli eventuali preposti;
     
  • tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa societaria.
     

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali e professionali rivolgersi a Artigianato e Attività verificate.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Tutti i soggetti che esercitano l’attività nell’impresa o per conto dell’impresa devono possedere la qualifica di  “Mediatore marittimo”.
Per ogni sede o unità locale in cui si esercita l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa (genericamente definito “preposto”).
Devono possedere la suddetta “qualifica”, in quanto in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività:

Impresa individuale:

  • il titolare;
     
  • gli eventuali preposti;
     
  • tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa individuale.

Società:

  • tutti i legali rappresentanti dell’impresa;
     
  • gli eventuali preposti;
     
  • tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa societaria.
     

La “qualifica di mediatore marittimo” è soggetta per legge a pubblicità nel Registro imprese/REA ed è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.

Ente/Pubblica amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

L’Ufficio del Registro delle imprese competente, quello della provincia nell’ambito della quale è esercitata.

N.B. Per la Camera di Commercio di Torino (quando l’attività è svolta in Torino e provincia):

  • Ufficio Registro Imprese
    verifica
    la regolarità formale della domanda/denuncia Registro imprese/REA e della SCIA alla stessa allegata, oltre che degli eventuali Intercalari requisiti (regolare compilazione e sottoscrizione della modulistica, diritti di segreteria, imposta di bollo…).
     
  • Artigianato e Attività verificate
    verifica
    , dopo che l’Ufficio del Registro delle imprese ha eseguito, con esito positivo, il controllo formale della domanda/denuncia Registro imprese/REA e della SCIA presentate, il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti per l’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/90.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell’attività deve essere completa, sintetica e chiara e deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “mediatore marittimo”.

Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “mediatore” o semplicemente indicando “agente di affari” perché tale espressione comprende diverse tipologie di mediatori ad esempio, l’agente di affari immobiliare, l’agente di affari in servizi vari, il mediatore marittimo, lo spedizioniere, ecc. In questo caso la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere precisata la descrizione dell’attività. Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore  in quanto, non è possibile individuare la normativa cui è soggetto l’esercizio. In tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa di tipologia. 

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al ri/rea (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività, da indicare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA, deve coincidere con quella dell’invio telematico della Comunicazione unica al Registro delle imprese.

Data nomina persona che riveste la carica/qualifica tecnica, da dichiarare nella modulistica ri/rea (int/p)

La data di nomina dei soggetti che rivestono la qualifica di “Mediatore marittimo” e del soggetto “preposto” a ciascuna sede presso la quale é esercitata l’attività (in caso di pluralità di sedi), da indicare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA, deve essere coincidente con quella dell’invio telematico della Comunicazione unica al Registro delle imprese.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:

  • originale informatico1 della SCIA (contestuale alla Comunicazione Unica).

La SCIA deve essere sottoscritta secondo il caso:

  • digitalmente, dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società che dichiara l’avvio dell’attività e di possedere i prescritti requisiti;
    oppure in mancanza del dispositivo di firma digitale,
     
  • con firma autografa del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società e digitalmente dall’intermediario che provvede all’invio della domanda/denuncia al Registro imprese/REA. A perfezionamento di questa modalità di firma, occorre allegare  alla domanda/denuncia Registro imprese/REA anche copia del documento di identità del soggetto che ha apposto la firma autografa sulla SCIA.
    N.B. Sulla SCIA non è ammessa la firma del procuratore né del professionista incaricato.

 

  • originale informatico dell’ Intercalare requisiti.

Questo modello deve essere allegato in tutte le ipotesi in cui i soggetti che esercitano l’attività nell’impresa e che, secondo le norme di legge, devono possedere i prescritti requisiti, siano più di uno. Il primo, quello che sottoscrive anche la SCIA, deve attestare di possedere i requisiti nella specifica “Sezione Requisiti” contenuta nella SCIA, tutti gli altri soggetti devono farlo compilando e sottoscrivendo il relativo Intercalare Requisiti.
L’intercalare requisiti deve essere sottoscritto secondo il caso:

  • digitalmente dal soggetto cui si riferisce e che dichiara di possedere i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività;
    oppure in mancanza del dispositivo di firma digitale,
     
  • con firma autografa dal soggetto cui si riferisce l’Intercalare requisiti e che dichiara di possedere i requisiti  e digitalmente dall’intermediario che provvede all’invio della domanda/denuncia Registro imprese/REA. A perfezionamento di questa modalità di firma, occorre allegare alla domanda/denuncia Registro imprese/REA anche copia del documento di identità del soggetto cui si riferisce l’Intercalare requisiti e che dichiara di possedere i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività.
    N.B. Sull’ Intercalare requisiti non è ammessa la firma del procuratore né del professionista incaricato. 

 

  • copia sempliceattestante l’effettuato versamento presso la Cassa Depositi e prestiti delle Tesoreria provinciale o copia semplice della fideiussione bancaria o assicurativa della cauzione di euro 258,00
     

1 Modello informatico da allegare alla modulistica Registro imprese/REA in formato XML.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia Ri/Rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la SCIA

La SCIA deve essere sempre allegata alla domanda/denuncia Registro imprese/REA, in caso contrario la domanda/denuncia Registro imprese/REA non é regolarizzabile ed é IMMEDIATAMENTE RIFIUTATA integralmente o parzialmente (a seconda dei casi) con provvedimento motivato del Conservatore.

Per tale ragione, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di SCIA.


Manca la sottoscrizione della SCIA

La SCIA deve essere sempre sottoscritta dal titolare/legale rappresentante all’invio della Comunicazione unica, in caso contrario la domanda/denuncia Registro imprese/REA non è regolarizzabile ed è IMMEDIATAMENTE RIFIUTATA integralmente o parzialmente (a seconda dei casi) con provvedimento motivato del Conservatore.

Per tale ragione, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di SCIA regolarmente sottoscritta.


Manca l’Intercalare requisiti

L’Intercalarerequisiti deve essere sempre allegato in tutte le ipotesi in cui i soggetti che esercitano l’attività nell’impresa/società e che, secondo le norme di legge, devono possedere i prescritti requisiti, sono più di uno.

In caso contrario, il soggetto per il quale non è stato compilato, non é legittimato a svolgere l’attività nell’impresa o per conto dell’impresa.


Manca la documentazione comprovante il pagamento della Cauzione di 258,00 euro

La documentazione comprovante il pagamento della Cauzione di 258,00 euro deve sempre essere allegata in copia semplice, in caso contrario la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché la stessa possa essere successivamente allegata. Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la   domanda/denuncia, la stessa è rifiutata integralmente o parzialmente (a seconda dei casi) con provvedimento motivato del Conservatore.

Per tale ragione, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa della documentazione comprovante il pagamento della Cauzione di 258,00 euro.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al ri/rea di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede
Non deve essere prestata una nuova cauzione di euro 258,00 se il trasferimento avviene nell’ambito della stessa Provincia (viceversa la cauzione deve esser prestata se l’impresa si trasferisce da altra Provincia) e non deve essere versata nuovamente la tassa di concessione governativa1, nessuna documentazione/SCIA se l’attività esercitata presso la sede/unità locale e/o le persone che la esercitano e/o vi sono preposte non sono variate. Diversamente occorre presentare una nuova SCIA e seguirne le regole.


Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA.


Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Non deve essere versata una nuova cauzione di 258,00 euro, nessuna documentazione/SCIA se l’attività esercitata presso la sede e/o le persone che la esercitano non sono variate. Diversamente occorre presentare una nuova SCIA e seguirne le regole.


Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.


 Si veda a riguardo la Nota informativa n. 3 del 24 dicembre 2014.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si esercita l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto (genericamente definito preposto), in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.

Incompatibilità

L’attività di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima.

Avvertenze

Legittimo avvio dell’attività

L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando al Registro delle imprese la “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione (invio telematico) della SCIA al Registro delle imprese. L’attività può essere avviata soltanto il giorno stesso della presentazione della SCIA, quindi non può essere avviata né prima né successivamente alla stessa. Di conseguenza, l’impresa non può dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente né successiva a quella dell’invio della SCIA medesima.

Dichiarazione di possesso dei requisiti

Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività segnalata nella SCIA deve essere dichiarato con riguardo a tutti coloro i quali svolgano a qualsiasi titolo l’attività nell’impresa o per conto della stessa e la dichiarazione deve essere resa esclusivamente da ciascuno di essi compilando e sottoscrivendo la sezione Requisiti della SCIA o il relativo “intercalare requisiti” (nell’ipotesi di una pluralità di soggetti), da allegare alla SCIA medesima e alla domanda/denuncia Registro imprese/REA.

Compilazione dell’intercalare requisiti e dell’intercalare P
Di regola, per ogni soggetto che ha sottoscritto il rispettivo “intercalare requisiti” o la “sezione requisiti del modello SCIA” (Allegato A), con il quale lo stesso ha dichiarato di possedere i prescritti requisiti, deve essere compilato anche un modello intercalare P, di nomina o di modifica (a seconda del caso), affinché i requisiti dichiarati nel rispettivo “intercalare requisiti” siano anche pubblicizzati nella visura del Registro delle imprese attraverso la certificazione della corrispondente “qualifica”.

Preposto, dipendente, collaboratore – atto di investitura

Nel caso l’attività sia esercitata anche da un preposto, da un dipendente o in altra forma di collaborazione, non è necessario documentare con un formale atto di investitura il rapporto con l’impresa. A tal fine é sufficiente la semplice compilazione e sottoscrizione del relativo “Intercalare requisiti”.

Iter della SCIA (quando la domanda è presentata al Registro imprese di Torino):
La SCIA è oggetto di una prima istruttoria da parte dell’Ufficio del Registro delle imprese, finalizzata a verificare la regolarità formale (firma, compilazione della modulistica…) della stessa oltre che della domanda/denuncia RI/REA alla quale è allegata e, successivamente, ad un’ulteriore istruttoria di carattere sostanziale, da parte del Settore Commercio e Servizi, finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella stessa.
Istruttoria formale

Eseguita con esito positivo la prima istruttoria formale sulla domanda/denuncia Registro imprese/REA di inizio attività e sulla SCIA alla stessa allegata, l’Ufficio del Registro delle imprese provvede immediatamente ad assegnare all’impresa e ai soggetti che esercitano l’attività nella stessa o per conto della stessa, la qualifica corrispondente, mediante l’iscrizione nel Registro imprese/REA, certificando di conseguenza e in questo modo, oltre alla qualifica anche l’avvio dell’attività. Tuttavia, il procedimento si intende concluso soltanto al termine delle verifiche effettuate relativamente ai requisiti dichiarati nella SCIA da parte del Settore Commercio e Servizi. Quando l’istruttoria formale ha esito negativo, la domanda/denuncia Registro imprese/REA, compresa la SCIA alla stessa allegata, è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore.
Istruttoria sostanziale

Nel caso di esito positivo della prima istruttoria sulla regolarità formale della domanda/denuncia Registro imprese/REA e della SCIA allegata, il Settore Commercio e Servizi della Camera di Commercio di Torino verifica la sussistenza di tutti i requisiti dichiarati nella SCIA e negli eventuali “intercalari requisiti” alla stessa allegati. La verifica é eseguita, come previsto dall’articolo 19 della Legge n. 241/90, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA al Registro delle imprese  (data invio telematico). In caso di verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nella SCIA, il procedimento viene archiviato senza comunicare nulla all’impresa, in quanto legittimata all’esercizio dell’attività fin dalla presentazione della SCIA medesima. In caso di verifica dell’assenza dei requisiti dichiarati nella SCIA, salvo la regolarizzazione della stessa (quando possibile) entro il termine stabilito nell’invito a regolarizzarla, con provvedimento motivato del Conservatore è disposto, nei confronti dell’impresa, il divieto di continuare l’esercizio dell’attività. Avverso il provvedimento inibitorio del Conservatore è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico.

Informazioni

Tassa di concessione governativa

Dal 1° gennaio 2015 la tassa di concessione governativa pari ad euro 168,00 non è più richiesta ai fini dell'avvio dell'attività di mediatore marittimo1.
 

Cauzione di euro 258,00

Modalità di prestazione della cauzione:

La cauzione può essere prestata:

  • in denaro o in titoli intestati allo spedizioniere o al portatore e deve essere depositata presso la Cassa Depositi e prestiti delle Tesoreria provinciale;

oppure

  • tramite fideiussoria bancaria o di assicurazione.
     

Impresa che esercita l’attività presso più sedi o unità locali nella stessa Provincia:
la Cauzione è dovuta soltanto con il primo avvio dell’attività svolta presso la sede legale/principale o presso un’unità locale.
Quando l’attività è esercitata presso più sedi o unità locali nella stessa Provincia non sono pertanto dovute tante Cauzioni quante sono le sedi presso le quali è avviata l’attività.
Diversamente, laddove l’attività è esercitata in più sedi o unità locali ubicate in Province diverse, é dovuta la prestazione della Cauzione per il primo avvio dell’attività in Provincia di Torino.


Svincolo della cauzione
In caso di cessazione dell’attività l’impresa deve chiedere al Registro delle imprese lo svincolo della cauzione.

N.B. Per altre informazioni sullo svincolo della cauzione rivolgersi all'Ufficio Artigianato e Attività verificate.

 


1 Si veda a riguardo la Nota informativa n. 3 del 24 dicembre 2014.

 

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta"

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 10, 2023 - 14:09

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 10, 2023 - 14:09

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