Maestro di sci


Attività regolamentata

L’attività di maestro di sci consiste nell’insegnare a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al Collegio regionale dei maestri di sci.

Come si avvia l'attività

A seguito dell’ iscrizione all’ Albo professionale regionale dei maestri di sci del Piemonte1.


1Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50: “L’iscrizione va fatta all’albo professionale del Piemonte per i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la professione nel rispettivo territorio regionale”. L’albo professionale dei maestri di sci del Piemonte è consultabile al seguente indirizzo http://www.maestridiscipiemonte.it/maestri.asp.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, della  Legge 8 marzo 1991, n. 81.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Collegio regionale dei maestri di sci.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti di cui all’articolo 4, della  Legge 8 marzo 1991, n. 81.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti rivolgersi al Collegio regionale dei maestri di sci.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Collegio regionale dei maestri di sci.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (l1, l2, S5, UL)

La descrizione dell’attività denunciata al Registro Imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “maestro di sci”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro Imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta iscrizione nell’Albo professionale dei maestri di sci abilitati tenuto dal Collegio regionale e la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro Imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo professionale regionale dei maestri di sci del Piemonte1, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci o copia semplice del tesserino che ne attesta l’iscrizione oppure dichiarare gli estremi2 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.


1Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50: “L’iscrizione va fatta all’albo professionale del Piemonte per i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la professione nel rispettivo territorio regionale”. L’albo professionale dei maestri di sci del Piemonte è consultabile al seguente indirizzo http://www.maestridiscipiemonte.it/maestri.asp.
2Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro Imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione all’Albo professionale regionale dei maestri di sci del Piemonte1, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci e non sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito http://www.maestridiscipiemonte.it/maestri.asp al fine di verificare l’iscrizione all’Albo professionale dei maestri di sci del Piemonte.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

 

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione all’Albo professionale regionale dei maestri di sci del Piemonte1, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci, ma sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi1 della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito http://www.maestridiscipiemonte.it/maestri.asp al fine di acquisire l’iscrizione all’Albo professionale dei maestri di sci del Piemonte1.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.


1Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:

Si distinguono i seguenti casi:

  • trasferimento nell’ambito della stessa Provincia di Torino (es. l’impresa è iscritta con l’attività di maestro di sci alla Camera di commercio di Torino e presenta domanda di trasferimento di sede presso un nuovo indirizzo nell’ambito della stessa Provincia di Torino): nessuna documentazione. Non deve essere dimostrata nuovamente l’iscrizione all’Albo professionale dei maestri di sci del Piemonte1 in quanto già verificata all’atto dell’avvio dell’attività presso la vecchia sede.
     
  • trasferimento da altra Provincia in Provincia di Torino1 (es. l’impresa è iscritta con l’attività di maestro di sci alla Camera di commercio di Asti e presenta domanda di trasferimento presso la Camera di commercio di Torino): nessuna documentazione. Non deve essere dimostrata nuovamente l’iscrizione all’Albo professionale dei maestri di sci del Piemonte1, in quanto già verificato dalla Camera di commercio di provenienza.
     
  • trasferimento da fuori Regione in Regione Piemonte2 (es. l’impresa è iscritta con l’attività di maestro di sci alla Camera di commercio di Milano e presenta domanda di trasferimento presso la Camera di commercio di Torino): al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo professionale dei maestri di sci del Piemonte1, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci o copia semplice del tesserino che ne attesta l’iscrizione oppure dichiarare gli estremi3della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.
     

Sospensione attività
Nessuna documentazione.
Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione.

Cessazione attività
Nessuna documentazione.


1Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50: “L’iscrizione va fatta all’albo professionale del Piemonte per i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la professione nel rispettivo territorio regionale”. L’albo professionale dei maestri di sci del Piemonte è consultabile al seguente indirizzo http://www.maestridiscipiemonte.it/maestri.asp.
2Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della Legge Regionale 23 novembre 1992, n. 50: “I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte richiedono l’iscrizione nell’albo professionale della Regione”.
3Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro Imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Si distinguono i seguenti casi:

  • Impresa che esercita l’attività presso più sedi o unità locali nella stessa Provincia:
    la documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo professionale regionale dei maestri di sci del Piemonte1 è richiesta soltanto con il primo avvio dell’attività svolta presso la sede legale/principale o presso un’unità locale.

 

  • Impresa che esercita l’attività presso più sedi o unità locali ubicate in Province diverse:
    la documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo professionale regionale dei maestri di sci del Piemonte1 è richiesta soltanto per la sede legale/principale o presso un’unità locale ubicata in provincia di Torino.
     

1Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50: “L’iscrizione va fatta all’albo professionale del Piemonte per i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la professione nel rispettivo territorio regionale”. L’albo professionale dei maestri di sci del Piemonte è consultabile al seguente indirizzo http://www.maestridiscipiemonte.it/maestri.asp.

Incompatibilità

L’attività di maestro di sci è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Iscrizione nel Registro delle imprese/REA

L’attività di maestro di sci, pur essendo disciplinata dal legislatore1 in maniera rigida, prevedendo un Collegio di autodisciplina e di autogoverno, non è considerata un’attività di fornitura di prestazioni di natura oggettivamente intellettuale, ma attività di meri servizi materiali2, pertanto tale attività, non rientrando tra le professioni intellettuali protette3, può essere svolta, a scelta del soggetto che la esercita, sia come attività professionale in senso stretto, cioè secondo le regole e i moduli organizzativi propri delle libere professioni, sia come attività imprenditoriale, cioè secondo le regole proprie dell’imprenditore in generale di cui all’articolo 2082 del codice civile.

 

Attività stagionale

L’attività di maestro di sci è solitamente un’attività stagionale.

Se la stessa viene svolta in modo stabile e non occasionale, anche se interrotta, è considerata attività di impresa in quanto ciò che conta è l’abitualità dell’esercizio, il costante ripetersi dell’attività economica, anche se ad intervalli imposti dalla sua intrinseca natura ciclica o stagionale.

N.B. Se il maestro di sci svolge l’attività in forma imprenditoriale, ovvero secondo il modello organizzativo dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile, deve presentare la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA.

 

Forma giuridica

L’attività di maestro di sci può essere svolta sotto forma sia di ditta individuale che di società.

Nel caso l’attività sia avviata da un’ impresa individuale: il titolo abilitante deve essere posseduto dal titolare.

Alla modulistica I1, I2, o UL deve, pertanto, essere allegata, al fine  di accelerare l’iter del procedimento, copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo professionale regionale dei maestri di sci del Piemonte4, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci o copiasemplice del tesserino del titolare che ne attesta l’iscrizione oppure dichiarare gli estremi5della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.

Nel caso in cui attività sia avviata da un soggetto collettivo, qualunque sia la forma dell’impresa prescelta (società, cooperativa, associazione, fondazione, ecc.), il titolo abilitante deve essere posseduto da tutti i soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.

In fase di compilazione della modulistica è necessario dichiarare nel modello Note allegato al modello base S5 o UL:

  • il nome e cognome;
  • la data di nascita;
  • il codice fiscale, il numero e la data di iscrizione all’Albo professionale dei maestri di sci del Piemonte tenuto dal Collegio regionale oppure in alternativa allegare copia semplice della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’Albo professionale dei maestri di sci del Piemonte o copia semplice del tesserino che attesta l’iscrizione di tutti i soggetti che svolgono l’attività di maestro di sci per conto dell’impresa.


Nel caso in cui non vengano dichiarati tali dati, la domanda/denuncia Registro Imprese/REA è sospesa affinché gli stessi possano essere dichiarati mediante fac-simile di dichiarazione che sarà inviato dall'ufficio con la notifica dell'invito di regolarizzazione.

Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é rifiutata,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.


Abilitazione professionale e iscrizione nell’Albo

L’esercizio dell’attività di maestro di sci è riservata a coloro che risultano iscritti all’Albo professionale regionale del Piemonte. L’iscrizione nell’Albo avviene in seguito all’ottenimento dell’abilitazione professionale conseguita frequentando un apposito corso di formazione tecnico didattico culturale ed il superamento dei relativi esami.

I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all’Albo professionale regionale. L’iscrizione all’Albo professionale può riguardare congiuntamente l’insegnamento delle differenti tecniche sciistiche6.

 

Categorie maestri di sci

I maestri di sci si suddividono nelle seguenti categorie:

  • maestro di sci alpino;
  • maestro di sci di fondo;
  • maestro di snowboard7.


Tesserino

Il Collegio regionale rilascia agli iscritti nell’Albo professionale regionale un tesserino che attesta l’iscrizione.


1Si veda la Legge quadro 8 marzo 1991, n. 81.
2Si veda a riguardo la nota dell’Inps  del 5 dicembre 2012 n. 20027 che ha dato alcune indicazioni sugli obblighi contributivi dei maestri di sci.
3Le professioni c.d. protette non sono iscrivibili al Registro delle imprese per espressa previsione normativa, si veda in particolare l’articolo 9, comma 2, lettera a) del DPR n. 518/1995 che prevede un’esplicita esenzione all’iscrizione nel registro delle imprese per tutti coloro che sono “obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali”.
4Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50: “L’iscrizione va fatta all’albo professionale del Piemonte per i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la professione nel rispettivo territorio regionale”. L’albo professionale dei maestri di sci del Piemonte è consultabile al seguente indirizzo http://www.maestridiscipiemonte.it/maestri.asp.
5Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro Imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.
6Si veda articolo 2, comma 2 - bis, della Legge Regionale 23 novembre 1992, n. 50.
7Si veda articolo 2, comma 1- bis, della Legge Regionale 23 novembre 1992, n. 50

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

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