La direttiva MID (Measuring Instruments Directive 2014/32/UE)


La direttiva definisce regole tecniche condivise e comuni, che consentono agli strumenti metrici di muoversi liberamente all’interno della comunità

Recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 22/2007, prima come direttiva di nuovo approccio (2004/22/CE), avente come obiettivo la definizione di regole tecniche condivise e comuni, che consentissero agli strumenti di muoversi liberamente all’interno della comunità, per poi inserirsi, a partire dal 2008, nel cosiddetto “New Legislative Framework”, un pacchetto di misure che, oltre a garntire i principi del nuovo approccio, mirano a migliorare la sorveglianza sul mercato ed aumentare la qualità delle valutazioni di conformità.

Tra gli strumenti introdotti particolare importanza assumono i seguenti provvedimenti: Reg CE 764 e 765/2008 e decisione CE 768/2008.

Quest’ultima decisione, in particolare, include disposizioni di riferimento da utilizzare ogni qual volta viene modificata la legislazione di prodotto rientrante nel New Legislative Framework.

Nel mese di maggio del 2016, con il D. Lgs. 84/2016, il D. Lgs. 22/2007 è stato aggiornato, per recepire le modifiche introdotte con la direttiva 2014/32/UE.

Dette modifiche riportano semplicemente un allineamento della direttiva ai principi previsti nella decisione europea 768/2008. Ad esempio, sono stati ridefiniti gli operatori economici presenti, in termini di figure e responsabilità, così come i moduli produttivi utilizzabili, seguendo quanto indicato nella decisione su richiamata.

Anche l’impianto sanzionatorio è stato modificato, sebbene materia non comunitaria, ma nazionale.

Sul sito ufficiale www.normattiva.it, richiamando il D.Lgs. 22/2007, è possibile scaricare la versione aggiornata del decreto legislativo, integrata con le modifiche introdotte il 26/05/2016.

È importante sottolineare che la direttiva è relativa esclusivamente alle fasi di progettazione e produzione degli strumenti di misura, il campo di applicazione della MID si conclude con la messa in servizio dello strumento, quindi l’eventuale installazione ed il primo utilizzo.

Gli strumenti che rientrano in questa norma, presentano la marcatura CE, come succede per tutte le direttive rientranti nel “New Legislative Framework”.

Gli strumenti di misura che rientrano nella MID

Nella direttiva MID rientrano 10 categorie di strumenti; per ciascuna tipologia di strumento è presente nella MID un allegato specifico, identificabile come segue:

MI-001 contatori dell'acqua
MI-002 contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume
MI-003 contatori di energia elettrica attiva
MI-004 contatori di energia termica
MI-005 sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica  quantità di liquidi diversi dall'acqua
MI-006 strumenti per pesare a funzionamento automatico
MI-007 tassametri
MI-008 misure materializzate
MI-009 strumenti di misura della dimensione
MI-010 analizzatori dei gas di scarico

Il campo di applicazione della MID

L’art. 1.2  indica che le 10 tipologie di strumenti suindicati, ricadono nella MID se utilizzati per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

I requisiti e le norme armonizzate

Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali definiti dalla direttiva e dettagliati nell’allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento in oggetto (es. MI-001 contatori dell'acqua, MI-004 contatori di calore). La direttiva indica detti requisiti, ma non la strada che il fabbricante deve seguire per verificarli; si lascia di fatto libertà, come in tutte le direttive di nuovo approccio, in fase di progetto e produzione, prevedendo però la cosiddetta “presunzione di conformità”, ossia Gli Stati membri presumono conforme ai requisiti essenziali lo strumento di misura progettato e costruito seguendo gli elementi delle norme nazionali che attuano la norma europea armonizzata relativa a tale strumento, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Dette norme potranno essere periodicamente revisionate ed aggiornate, tenendo conto dei nuovi sviluppi tecnico-prestazionali.

I moduli produttivi

La direttiva consente alle aziende la possibilità di progettare e produrre gli strumenti di misura, secondo differenti moduli, descritti negli allegati della direttiva stessa, e funzione, oltre che della complessità dello strumento, anche delle possibilità di controllo diretto da parte del fabbricante. In particolare, mentre per la fase di progettazione è sempre previsto l’intervento di un Organismo Notificato, che valuta la rispondenza del progetto ai requisiti della direttiva, in fase produttiva, è possibile che sia il fabbricante ad autocertificare la corrispondenza del prodotto a quanto approvato in fase progettuale dall’organismo notificato, purché sia dotato di un idoneo sistema di gestione della qualità in fase produttiva.
In quest’ultimo caso l’Organismo Notificato non controllerà più direttamente lo strumento prodotto, ma il sistema di gestione della qualità nella sua fase di produzione.

Gli organismi notificati

Sono riconosciuti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico gli organismi nazionali notificati per operare nel contesto della direttiva MID. Nella notifica sarà indicato il campo di lavoro dell’organismo in termini di i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità ed alla tipologia di strumento.
La notifica avviene a cura di ciascuno stato membro e gli organismi notificati potranno lavorare liberamente all’interno della comunità. È disponibile un elenco aggiornato degli organismi notificati il cosiddetto database NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

Marcatura e documentazione

La direttiva prevede che sullo strumento sia apposta la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare “M” e le ultime due cifre dell’anno in cui lo strumento è stato fabbricato.
Lo strumento dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di conformità, con la quale il fabbricante si prenderà la responsabilità di dichiarare che lo strumento è in linea con i requisiti della direttiva MID. Detta dichiarazione, in alcuni casi, può essere relativa non ad un singolo strumento, ma ad un lotto di prodotti (es. utility meters).

Autorità pubblica e direttiva MID

Un altro elemento innovativo della direttiva MID è il demandare la fase iniziale di progettazione e produzione interamente a soggetti privati, quali fabbricanti e organismi notificati, spostando l’azione della pubblica amministrazione sul piano della vigilanza.
In particolare il Ministero dello svilippo economico (MiSE), che ha il compito di riconoscere gli organismi notificati, ha anche una funzione diretta sul controllo del loro operato.
Le Camere di commercio, invece, come previsto dal Decreto del MiSE - 29 Agosto 2007 “Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE”, sono individuate quali soggetti titolari della vigilanza sugli strumenti MID, ossia conformità degli stessi alla direttiva MID, prima che questi vengano messi in servizio.
Le Camere di commercio, inoltre, hanno anche un ruolo diretto nella cosiddetta “sorveglianza sul mercato”, ossia nel verificare l’idoneità degli strumenti successivamente alla loro messa in servizio.
 

Periodo transitorio

Il D. Lgs. 22/2007, prevede un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile continuare a commercializzazione e mettere in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente alla MID, fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, detto periodo transitorio terminerà il 30 ottobre 2016
 

I controlli successivi

la direttiva MID è relativa alla sola fase di progettazione e produzione dello strumento; in merito ai controlli successivi si lascia libertà ad ogni singolo stato membro, di normare detti aspetti su scala nazionale. Il D.Lgs. 22/2007 prevede, invece, che il Mi.S.E. definisca detti aspetti con successivi decreti ministeriali.

In data 18 settembre 2017 è entrato in vigore in Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 recante la "disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea".

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 93/2017 sono previste le seguenti tipologie di controlli sugli strumenti di misura in servizio:

  • verificazione periodica
  • controlli casuali o a richiesta (contraddittori)
  • vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea
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Ultima modifica
Martedì, Marzo 19, 2019 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Marzo 19, 2019 - 11:54

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