Imprese già iscritte al primo gennaio


La scadenza per pagare il diritto annuale 2023 è il 30 giugno 2023 e il versamento deve essere effettuato un’unica soluzione secondo le indicazioni previste alla pagina modalità di pagamento.

Per i soggetti ISA la scadenza è stata prorogata al 20/07/2023 senza alcuna maggiorazione; entro il 31/07/2023 con applicazione dello 0,4% , in ragione di giorno, a titolo di interesse corrispettivo (art. 4 D.L. 51/2023 convertito con modificazioni nella L. 87/2023).

Se la scadenza del versamento coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Se il versamento viene eseguito entro il trentesimo giorno dalla scadenza del 30/06/2023 deve essere maggiorato dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al centesimo):
in questo caso devi utilizzare il solo codice tributo 3850 sommando l'importo del diritto e della maggiorazione, dovuta anche nell’ipotesi di versamento con compensazione. 
Gli importi versati utilizzando un credito senza la maggiorazione sono considerati tardivi (art. 3 circolare M.A.P. n. 3587/c del 20/06/2005).

Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell’esercizio e dell’approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Termini di versamento per le società di capitali

• le  società che approvano il bilancio entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovranno pagare entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio

• le società che approvano il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovranno pagare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve essere comunque eseguito entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

Le società di capitali che devono pagare entro il 31 luglio possono utilizzare, per il versamento con la maggiorazione,  il maggior termine previsto dai DPCM annuali. La disposizione è applicata al diritto annuale dal 2011.
 

Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano anche al diritto annuale camerale.

ATTENZIONE: se l’impresa effettua il versamento con maggiorazione oltre il suddetto termine, sarà soggetta alle sanzioni previste dal D.M. n. 54/2005, anche se l'importo è corretto.

Se non hai rispettato i termini del versamento puoi  sanare spontaneamente la violazione commessa, puoi consultare le scadenze ed il file calcolo del ravvedimento alla pagina scadenze e calcolo del ravvedimento

Casi particolari:

- Esercizio a cavallo

Le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, c.d. “a cavallo d’anno”, hanno un termine di versamento del diritto variabile a seconda del mese di chiusura. Quindi, nel modello di pagamento occorre indicare lo stesso anno per il quale si sta effettuando il versamento dell’acconto delle imposte considerando le unità locali/sedi secondarie iscritte al  primo gennaio dell'anno per il quale si sta versando il diritto.

Ad esempio: una società con esercizio dal 01/06/2019 al 31/05/2020 che approva il bilancio entro i 120 giorni
il 30 novembre 2020, in occasione del versamento dell’acconto delle imposte per l’esercizio 2019/2020, dovrà versare il diritto annuale, calcolato sulla base del fatturato IRAP (valori contabili) dichiarato sul modello “IRAP 2020”, indicando sul modello F24 anno di riferimento 2020.
 

- Esercizio prolungato

La regola varia per le società che al momento della costituzione decidono di adottare un esercizio prolungato: alla scadenza del 30 giugno dell’anno successivo alla costituzione dovranno versare l’importo minimo previsto per il primo scaglione di fatturato e alla chiusura del primo esercizio, in occasione del primo acconto delle imposte, verseranno il diritto calcolato sulla base del fatturato conseguito nell’intero esercizio prolungato.

Ad esempio: una società iscritta (sede + 1 unità locale) al 15/10/2020 che chiude il primo esercizio al 31/12/2021 dovrà versare
diritto annuale anno 2021:  euro 144,00 considerando  il 1^ scaglione di fatturato (120,00  sede  e 24,00  ul);
diritto annuale anno 2022:  diritto calcolato sul fatturato dell’esercizio 15/10/2020 - 31/12/2021 (per sede e unità locale).

Le agevolazioni in materia tributaria previste con legge in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.) si applicano anche al diritto annuale secondo le disposizioni del competente Ministero.

Ulteriori informazioni devono essere richieste alla Camera di commercio di appartenenza.

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Ultima modifica
Venerdì, Dicembre 29, 2023 - 14:42

Aggiornato il: Venerdì, Dicembre 29, 2023 - 14:42

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