L’art. 25 della legge n. 206/2023 ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), prevedendo l’istituzione di una apposita sezione speciale del registro imprese in cui sono iscritte tali imprese.
Il successivo decreto interministeriale n. 402 del 25/10/2024 (decreto ICC), in attuazione dell’articolo 25, comma 6 della legge 206/2023, ha definito le modalità e le condizioni per il riconoscimento e le ipotesi di revoca della qualifica di impresa culturale e creativa, prevedendo che tale riconoscimento avvenga a seguito dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, previa istanza di parte presentata per via telematica mediante la comunicazione unica.
Con il Decreto 10 luglio 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito Decreto MIMIT), in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto ICC, da dato “le disposizioni concernenti gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale, le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale”.
Infine, il decreto direttoriale del 7/8/2025 del Ministero delle Imprese e del Made In Italy ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche della modulistica da presentare al registro imprese (v. 7.06), necessarie per permettere la presentazione delle istanze relative all’iscrizione/cancellazione nella nuova sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative.
Le nuove specifiche tecniche entrano in vigore il 30 settembre 2025, di conseguenza le imprese culturali e creative possono presentare la domanda di iscrizione nella apposita nuova sezione speciale del registro imprese a partire dal 30/9.
QUALI IMPRESE/ENTI POSSONO ACQUISIRE LA QUALIFICA DI IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI)
Requisiti soggettivi (art. 3 decreto ICC)
Possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa, tramite la richiesta di iscrizione nella apposita sezione speciale del registro imprese purché iscritti nel registro imprese o nel REA e che hanno già dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell’attività economica:1. gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, società consortili, società costituite all’estero);2. i lavoratori autonomi;3. gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,4. le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al libro I, titolo II, capo II, del codice civile;5. le start up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Requisiti oggettivi (art. 4 decreto ICC)
I suddetti soggetti, per acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa devono inoltre:
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE O DI CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE
L’istanza di iscrizione (o di cancellazione) nella sezione speciale delle imprese culturali e creative deve essere presentata al registro imprese competente, mediante una pratica telematica di comunicazione unica predisposta tramite l'ambiente di compilazione DIRE o, in alternativa, una delle altre soluzioni di mercato aggiornate con l’ultima versione della modulistica ministeriale. Il registro imprese competente è quello in cui l’impresa ha la propria sede legale, oppure una sede secondaria o unità locale, ove si tratti di soggetto avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.
Richiesta di iscrizione
Tramite i software sopra indicati deve essere compilato:
Nel suddetto riquadro:
L’iscrizione nella sezione speciale consente inoltre alle imprese culturali e creative di introdurre nella denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” (art. 25, comma 9, legge n. 206/2023 e art. 1, comma 2, decreto ICC). Pertanto, contestualmente alla richiesta di iscrizione in sezione speciale, è possibile richiedere l’aggiunta della dicitura “impresa culturale e creativa” oppure “ICC” alla denominazione sociale, tramite la compilazione del campo ‘Dicitura nella denominazione sociale’ del riquadro IMPRESA CULTURALE E CREATIVA, valorizzandolo con il codice A-IMPRESA CULTURALE E CREATIVA oppure B-ICC.
Richiesta di cancellazione
Nel suddetto riquadro deve essere compilato il campo ‘Tipologia richiesta’ valorizzando “CANCELLAZIONE SEZIONE SPECIALE”.
Avvertenze:
A seguito dei controlli, qualora vengano rilevati uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente. In questi casi, la pratica non sarà recapitata all’Ufficio del Registro delle Imprese competente per gli adempimenti conseguenti.
Soggetto obbligato
Il rappresentante legale dell’impresa/enteIl titolare dell’impresa individuale.
L’obbligato deve sottoscrivere digitalmente l’istanza di iscrizione nella sezione speciale (modulistica) in cui è contenuta la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
Alla domanda di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale si applicano:
Diritti di segreteria:
Imposta di bollo:
1Si definiscono beni culturali, i beni di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si definiscono attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.