Imposta di bollo


Le informazioni utili per assolvere regolarmente l'imposta di bollo dovuta per la presentazione delle domande di iscrizione e di deposito al Registro delle imprese.

La presentazione delle domande di iscrizione e di deposito al Registro Imprese è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, indipendentemente dall'esito del procedimento (iscrizione o rifiuto).

ATTENZIONE!

Dal 10 gennaio 2022 cambiano, come di seguito indicato, le disposizioni relative all’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le domande di iscrizione o deposito dei seguenti adempimenti pubblicitari:

 

ESONERO

Sono fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, per cui per alcuni tipi di domande è prescritto l’esonero dall’imposta. 
L’elenco dei principali atti e documenti esenti dall’imposta di bollo è contenuto nella  Tabella – Allegato B – D.P.R. n. 642/72.
Altre leggi speciali prevedono l’esenzione dall’imposta di bollo per ulteriori atti e documenti, diversi da quelli elencati nella Tabella – Allegato B – D.P.R. n. 642/72.
In caso di esonero, gli estremi delle norme di legge, che prevedono l’esenzione dall’imposta di bollo, devono essere riportati in tutti gli atti e i documenti per i quali l’esenzione è prevista, compreso il modello di domanda (modello NOTE) con il quale si richiede l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese.
La presentazione delle denunce al R.E.A. non è mai soggetta all’assolvimento dell’imposta di bollo.

MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO

L’imposta di bollo, dovuta per la presentazione delle domande di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese, deve essere assolta obbligatoriamente in modo virtuale.
L’articolo 3 del D.P.R. n. 642/72 definisce le modalità di pagamento virtuale dell’imposta di bollo:

  • pagamento all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati
  • versamento in conto corrente postale.

In caso di assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, la legge richiede che negli atti e nel modello di domanda, siano indicate le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
A fronte della presentazione di una domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese, a seconda del momento in cui viene assolta l’imposta di bollo, il pagamento del bollo virtuale si dice eseguito “all’origine” o “in entrata”.

1. All’origine (O)
L’imposta è assolta “all’origine” quando è pagata dal contribuente (impresa o professionista) direttamente all’Erario, mediante una delle seguenti modalità:

  • Autorizzazione propria, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate locale (D.M. 127 del 17/05/2002)
  • Dichiarazione presentata all’Ufficio delle Entrate competente, sul numero presunto di atti e documenti che potranno essere emessi o presentati al Registro delle imprese durante l’anno, per i quali l’ufficio provvederà alla liquidazione definitiva della relativa imposta (D.M. n. 127 del 17/05/2002)
  • Modello Unico Informatico – MUI – l’imposta viene assolta in sede di trasmissione telematica dell’atto all’Agenzia delle Entrate, per la registrazione, a cura dei Notai (D.M. 22/02/2007).

In linea generale, in tale caso, l’imposta di bollo è assolta prima della presentazione della domanda nel Registro delle imprese.
 
 2. In entrata (E)
L’imposta è assolta “in entrata” quando è pagata dal contribuente (impresa o professionista) alla Camera di Commercio competente, quale Ente appositamente autorizzato alla riscossione dal Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate – la quale provvede all’incasso e al conseguente versamento dell’imposta riscossa all’Erario.
Il pagamento dell’imposta di bollo avviene attraverso un sistema di pagamento elettronico, mediante l’uso della carta di credito (su base convenzionale – Telemaco Pay). In questo caso, l’imposta di bollo è assolta al momento della presentazione della domanda di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese.
 
IMPORTI

L’imposta di bollo è dovuta in misura fissa e forfettaria e non dipende dal numero di pagine o di fogli che compongono la pratica.
In linea generale, gli importi forfettari, dovuti per la presentazione delle domande di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese e gli atti che le accompagnano, sono quelli previsti dall’articolo 1 dell’Allegato A – Tariffa – Parte Prima – comma 1-ter (formalità commerciali) e la misura stabilita:

  • è unica per ogni pratica
  • comprende sia l’imposta dovuta per la domanda presentata (modulistica) sia quella per l’eventuale atto allegato, indipendentemente dal numero di pagine di cui è composta la pratica nel suo complesso
  • varia in funzione della natura giuridica dell’impresa che esegue l’adempimento pubblicitario.

A seconda della modalità prescelta, l’assolvimento dell’imposta di bollo, nella misura stabilita dal comma 1-ter dell’articolo 1 della Tariffa, è eseguito all’origine o in entrata, in una delle seguenti modalità: Dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (O), Autorizzazione propria (O) o della CCIAA (E).

ARTICOLO 1 D.P.R. N. 642/72 – TARIFFA – ALLEGATO A – PRIMA PARTE
comma 1-ter – DOMANDE, DENUNCE ED ATTI CHE LE ACCOMPAGNANO, PRESENTATE ALL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ED INVIATE PER VIA TELEMATICA OVVERO PRESENTATE SU SUPPORTO INFORMATICO 
 
MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO AUTORIZZAZIONE CCIAA o PROPRIA
oppure
DICHIARAZIONE AE a seconda della modalità prescelta
NATURA GIURIDICA IMPRESA IMPORTI IN EURO
bollo assolto in entrata (E) oppure all’origine (O) 1) imprese individuali 17,50
bollo assolto in entrata (E) oppure all’origine (O) 2) società di persone 59,00
bollo assolto in entrata (E) oppure all’origine (O) 3) società di capitali 65,00

ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA TRAMITE M.U.I.

A decorrere dal 1° giugno 2007, per tutti gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notaio, la registrazione e l’assolvimento dell’imposta di bollo devono essere eseguiti obbligatoriamente con modalità telematica tramite il Modello Unico Informatico (MUI).
L’articolo 1 dell’Allegato A – Tariffa – Parte Prima – comma 1-bis, disciplina la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo virtuale, tramite M.U.I., e prevede la misura dell’imposta in caso di atti rogati, ricevuti o autenticati da notaio, sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi. Tale misura varia in funzione del tipo di atto, quindi in ragione del fatto che l’atto sia relativo a diritti sugli immobili (inclusi gli atti delle società – comma 1- bis – NN. 1),2), 3), 4), 5) e 6)), oppure, attenga alle società (esclusi gli atti relativi ai diritti sugli immobili – comma 1-bis.1 N.1)) o riguardi altri diritti, istituti giuridici o soggetti (comma 1-bis.1 – NN. 2), 3) e 4)).
Per gli atti di cui all’articolo 1, comma 1-bis.1 – N. 1) – della Tariffa (atti societari non immobiliari) l‘imposta di bollo versata in sede di registrazione, tramite M.U.I., include l’imposta dovuta sia per la domanda di iscrizione o deposito dell’atto nel Registro delle imprese sia per la copia allegata dello stesso. L’imposta di bollo prevista per l’esecuzione dell’adempimento pubblicitario presso il predetto registro è quindi assolta tramite il M.U.I.
Per gli atti di cui ai NN. 2), 3) e 4) dell’articolo 1 della Tariffa, comma 1-bis.1, l’importo versato tramite il M.U.I., a titolo di imposta di bollo, non comprende anche quello dovuto per la domanda di iscrizione o deposito dell’atto nel Registro delle imprese e per la copia allegata dello stesso. L’imposta di bollo prevista per l’esecuzione dell’adempimento pubblicitario presso il predetto registro deve essere assolta tramite una delle altre modalità (autorizzazione propria, della C.C.I.A.A. o dichiarazione resa all’Agenzia delle Entrate), nella misura prevista dall’articolo 1, comma 1-ter della Tariffa (euro 17,50 – 59,00 – 65,00).

Per maggiori informazioni consulta Approfondimento normativo imposta di bollo tramite MUI

Annotazioni obbligatorie negli atti e nel modello di domanda

Gli atti e le domande, per i quali l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale, devono recare obbligatoriamente la dicitura indicante la modalità di pagamento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione (art. 15 del D.P.R. n. 642/72).
Le diciture da riportare sugli atti e sul modello di domanda dipendono dalla specifica modalità con la quale è stata assolta l’imposta.
A ciascuna modalità di assolvimento corrisponde una specifica dicitura:

 ASSOLVIMENTO IN ENTRATA/ALL’ORIGINE MODALITA’ ASSOLVIMENTO DICITURA IN ATTI/DOMANDA
in entrata (E) Autorizzazione CCIAA Torino  “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Torino – autorizzazione Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000.
all’origine (O) Autorizzazione rilasciata al professionista che presenta/invia la domanda ex   D.M. 127 del 17/05/2002 Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate … – n. ……. del …/…/….”
all’origine (O) Dichiarazione del numero presunto di atti  emessi o presentati al Registro delle imprese durante l’anno ex   D.M. 127 del 17/05/2002 "Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della Dichiarazione inviata in data ../../…. all’Agenzia delle Entrate di …
all’origine (O) MUI ex   D.M. 22/02/2007 "Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).”

La modalità di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo è sempre indicata nella distinta del modello base (S1, S2…), grazie ad un automatismo conseguente alla compilazione di alcuni campi. Negli atti allegati alle domande deve essere appositamente inserita la dicitura indicante la modalità di versamento dell’imposta.

Atti e domande non in regola con l'imposta di bollo

Quando l’imposta dovuta non è stata assolta o è stata assolta in misura insufficiente, l’Ufficio del Registro delle imprese:

  • non può rifiutarsi di accettare o di ricevere in deposito e di assumere alla base dei suoi provvedimenti gli atti, i documenti e le domande non in regola con l’imposta di bollo (art 19 D.P.R. n. 642/1972)
  • non è autorizzato ad operare la rettifica dell’importo versato dall’utente alla CCIAA competente in quanto Ente autorizzato esclusivamente a riscuotere l’imposta per conto dell’Erario. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nel Parere reso dalla Direzione Regionale Emilia Romagna del 29 ottobre 2010 – Prot. n. 909-52509/2010 – Interpello 909-485 del 17 settembre 2010 CCIAA Rimini
  • deve segnalare all’Agenzia delle Entrate competente l’irregolarità rilevata e inviare alla stessa gli atti e i documenti irregolari, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento o di deposito, affinché provveda: al recupero del tributo (se dovuto) e all’applicazione della sanzione (art. 19 D.P.R. 642/72).

L’articolo 19 del D.P.R. n. 642/72 stabilisce la reazione dell’ordinamento giuridico all’irregolarità, imponendo l’obbligo di denunziare le infrazioni e di trasmettere all’ufficio competente (Agenzia Entrate) gli atti non regolari, entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento.

Regolarizzazione degli atti e delle domande non in regola con l'imposta di bollo

Gli atti e i documenti soggetti all’imposta di bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta, o sia stata assolta in misura insufficiente, devono essere sempre regolarizzati come indicato dalla legge.

La regolarizzazione è eseguita:

  • mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta (o del supplemento vigente al momento dell’accertamento della violazione) e della relativa sanzione (art. 31, comma 1, D.P.R. 642/72)
  • esclusivamente a cura degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, mediante annotazione della sanzione amministrativa riscossa nell’atto o nel documento (art. 31, comma 2, D.P.R. 642/72 e Parere dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Emilia Romagna del 29 ottobre 2010 – Prot. n. 909-52509/2010 – Interpello 909-485 del 17 settembre 2010 CCIAA Rimini).

Per tale ragione, l’Ufficio non può operare la correzione degli importi relativi all’imposta di bollo.

Sanzioni previste per chi non corrisponde l'imposta di bollo

Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, anche al pagamento di una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta (art. 25 D.P.R. 642/72)  –  vedi Parere Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti -Direzione Centrale persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali – Risposta n. 360.

Rimborso dell'imposta di bollo versata in eccesso o non dovuta

In caso di versamento in eccesso o non dovuto dell'imposta di bollo virtuale assolta in entrata, tramite la Camera di commercio, fino ad oggi la richiesta di rimborso doveva essere rivolta esclusivamente alla competente Agenzia delle Entrate.

Con Risoluzione n. 125/E del 13.10.2017, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate ha dato un’interpretazione diversa alle norme che disciplinano il rimborso dell’imposta di bollo stabilendo, invece, che la richiesta di rimborso del bollo assolto telematicamente debba essere presentata ai soggetti autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642 del 1972 (tra cui la Camera di commercio di Torino con autorizzazione Ministero delle Finance - Direzione Generale Entrate in Piemonte n. 9/2000 del 26/09/2000).

Conferma tale orientamento la recente risposta della Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Territoriale di Moncalieri - che rigetta l'istanza, presentata da una società, di rimborso dell'imposta di bollo versata alla Camera di commercio di Torino.

Considerato quanto sopra, ne consegue che le richieste di rimborso dell'imposta di bollo virtuale assolta tramite la Camera di commercio di Torino (in entrata), quando non dovuta o in eccesso, possono essere presentate a questo Ente mediante la compilazione dell'apposito modulo.

L'istanza deve essere inviata all'indirizzo PEC accettazione.pratiche.ri@to.legalmail.camcom.it e se il soggetto che la presenta non è il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società/ente collettivo occorre allegare la delega del titolare/legale rappresentante che autorizza la sua presentazione e l'eventuale incasso del rimborso.

Si fa presente che non possono essere presentate alla Camera di commercio di Torino le richieste di rimborso dell’imposta di bollo assolta tramite le seguenti modalità (all'origine): autorizzazione propria (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972), dichiarazione presuntiva (D.M. 17-5-2002 n. 127), Modello Unico Informatico (D.M. 22-2-2007).

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Ultima modifica
Mercoledì, Dicembre 7, 2022 - 15:35

Aggiornato il: Mercoledì, Dicembre 7, 2022 - 15:35

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