Idoneità dei mezzi di trasporto


Il D.M. 120/2014 all’ art. 15, comma 3, lett. a) stabilisce che l’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili destinati al trasporto dei rifiuti deve essere certificata mediante un’attestazione redatta dal responsabile tecnico dell’impresa.

Il modello precompilato di attestazione viene generato durante la fase di consolidamento dell'istanza in Agest Telematico. Il responsabile tecnico dovrà verificare ed integrare tale modello con le informazioni mancanti prima della sottoscrizione.

La descrizione dei codici terminanti con le cifre ‘99 (rifiuti non specificati altrimenti) deve essere indicata nell'attestazione.

Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione dell’ADR - disciplina del trasporto delle merci pericolose, l’attestazione deve riportare l’idoneità ADR del veicolo, in mancanza, il veicolo sarà autorizzato solo per il trasporto di rifiuti pericolosi non soggetti a tale disciplina.

L’attestazione non è dovuta per i trattori stradali in quanto destinati unicamente al traino di rimorchi e semirimorchi.

I veicoli immatricolati per un uso speciale (ad es. per soccorso stradale) non possono essere autorizzati per il trasporto di rifiuti.

 

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Martedì, Marzo 5, 2024 - 12:06

Aggiornato il: Martedì, Marzo 5, 2024 - 12:06

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