Iscrizione nel Registro delle imprese/REA
L’attività di guida alpina, pur essendo disciplinata dal legislatore1 in maniera rigida, prevedendo un Collegio di autodisciplina e di autogoverno, non è considerata un’attività di fornitura di prestazioni di natura oggettivamente intellettuale, ma attività di meri servizi materiali, pertanto tale attività, non rientrando tra le professioni intellettuali protette2, può essere svolta, a scelta del soggetto che la esercita, sia come attività professionale in senso stretto, cioè secondo le regole e i moduli organizzativi propri delle libere professioni, sia come attività imprenditoriale, cioè secondo le regole proprie dell’imprenditore in generale di cui all’articolo 2082 del codice civile.
Se l’attività di guida alpina viene svolta in modo stabile3 e non occasionale, anche se interrotta, è considerata attività di impresa in quanto ciò che conta è l’abitualità dell’esercizio, il costante ripetersi dell’attività economica, anche se ad intervalli imposti dalla sua intrinseca natura ciclica o stagionale.
N.B. Se la guida alpina svolge l’attività in forma imprenditoriale, ovvero secondo il modello organizzativo dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile, deve presentare la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro Imprese/REA.
Forma giuridica
L’attività di guida alpina può essere svolta sotto forma sia di ditta individuale che di società.
Nel caso l’attività sia avviata da un’ impresa individuale: il titolo abilitante deve essere posseduto dal titolare.
Alla modulistica I1, I2, o UL deve, pertanto, essere allegata, al fine di accelerare l’iter del procedimento, copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo professionale regionale delle guide alpine del Piemonte, tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine o copia semplice del tesserino del titolare che ne attesta l’iscrizione oppure dichiarare gli estremi4 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.
Nel caso in cui attività sia avviata da un soggetto collettivo, qualunque sia la forma dell’impresa prescelta (società, cooperativa, associazione, fondazione, ecc.), il titolo abilitante deve essere posseduto da tutti i soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.
In fase di compilazione della modulistica è necessario dichiarare nel modello Note allegato al modello base S5 o UL:
- il nome e cognome;
- la data di nascita;
- il codice fiscale, il numero e la data di iscrizione all’Albo professionale delle guide alpine del Piemonte tenuto dal Collegio regionale oppure in alternativa allegare copia semplice della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’Albo professionale delle guide alpine del Piemonte o copia semplice del tesserino che attesta l’iscrizione di tutti i soggetti che svolgono l’attività di guida alpina per conto dell’impresa.
Nel caso in cui non vengano dichiarati tali dati, la domanda/denuncia Registro Imprese/REA è sospesa affinché gli stessi possano essere dichiarati mediante fac-simile di dichiarazione che sarà inviato dall'ufficio con la notifica dell'invito di regolarizzazione.
Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é rifiutata, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.
Abilitazione professionale e iscrizione nell’Albo
L’esercizio dell’attività di guida alpina nei due gradi di aspirante guida e guida alpina maestro di alpinismo è riservata a coloro che risultano iscritti all’Albo delle guide alpine del Piemonte. L’iscrizione nell’Albo avviene in seguito all’ottenimento dell’abilitazione professionale conseguita frequentando un apposito corso di formazione tecnico didattico culturale ed il superamento dei relativi esami.
E’ ammessa l’iscrizione in più di un albo nel caso di esercizio stabile della professione nel territorio di più Regioni5.
Gradi della professione
La professione si articola in due gradi6:
- aspirante guida (non è abilitata per le ascensioni di maggior impegno);
- guida alpina maestro di alpinismo (il titolo deve essere conseguito entro dieci anni dall'abilitazione come aspirante guida, pena la cancellazione dall'albo professionale).
Tesserino
Il Collegio regionale rilascia agli iscritti nell’Albo professionale un tesserino che attesta l’iscrizione.
1Si veda la Legge 2 gennaio 1989, n. 6.
2Le professioni c.d. protette non sono iscrivibili al Registro delle imprese per espressa previsione normativa, si veda in particolare l’articolo 9, comma 2, lettera a) del DPR n. 518/1995 che prevede un’esplicita esenzione all’iscrizione nel registro delle imprese per tutti coloro che sono “obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali”.
3Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41 è considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina maestro di alpinismo o dall’aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della Regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.
4Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro Imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “
vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.
5Si veda articolo 4, comma 2, secondo periodo, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41.
6Si veda articolo 3, primo comma, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41.