Guida alpina


Attività regolamentata


L’attività di guida alpina consiste:

  • nell’accompagnare persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
  • nell’accompagnare persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;
  • nell’insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

L’attività comprende anche tutte quelle di cui sopra, ma svolte su qualsiasi terreno fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al Collegio regionale delle guide alpine.

Come si avvia l'attività

A seguito dell’iscrizione all’Albo professionale regionale delle Guide Alpine del Piemonte1.

 
1Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41: “L’iscrizione va fatta nell’albo professionale del Piemonte per le guide alpine e aspiranti guide che intendono esercitare stabilmente la professione nel corrispondente territorio regionale. L’albo professionale delle guide alpine del Piemonte è consultabile al seguente indirizzo http://www.guidealpinepiemonte.it/it/home.htm.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’ articolo 5,  della  Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Collegio regionale delle guide alpine.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti di cui all’ articolo 5, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti rivolgersi al Collegio regionale delle guide alpine.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Collegio regionale delle guide alpine.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (l1, l2, S5, UL)

La descrizione dell’attività denunciata al Registro Imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “guida alpina”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro Imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta iscrizione nell’Albo professionale regionale delle guide alpine abilitate tenuto dal Collegio regionale e la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro Imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo professionale regionale delle guide alpine del Piemonte1,  tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine o copia semplice del tesserino che ne attesta l’iscrizione oppure dichiarare gli estremi2 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.

 
1Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41: “L’iscrizione va fatta nell’albo professionale del Piemonte per le guide alpine e aspiranti guide che intendono esercitare stabilmente la professione nel corrispondente territorio regionale. L’albo professionale delle guide alpine del Piemonte è consultabile al seguente indirizzo http://www.guidealpinepiemonte.it/it/home.htm.
2Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro Imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “ vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

 

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione all’Albo professionale regionale delle guide alpine del Piemonte1 tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine e non sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL neanchegli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito http://www.guidealpinepiemonte.it/it/home.htm al fine di verificare l’iscrizione all’Albo professionale delle guide alpine del Piemonte.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione all’Albo professionale delle guide alpine del Piemonte1, tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine, ma sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi2 della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito http://www.guidealpinepiemonte.it/it/home.htm al fine di acquisire l’iscrizione all’Albo professionale delle guide alpine del Piemonte.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

 
1Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41: “L’iscrizione va fatta nell’albo professionale del Piemonte per le guide alpine e aspiranti guide che intendono esercitare stabilmente la professione nel corrispondente territorio regionale. L’albo professionale delle guide alpine del Piemonte è consultabile al seguente indirizzo http://www.guidealpinepiemonte.it/it/home.htm
2Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 34450/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “ vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:

Si distinguono i seguenti casi:

  • trasferimento nell’ambito della stessa Provincia di Torino (es. l’impresa è iscritta con l’attività di guida alpina alla Camera di commercio di Torino e presenta domanda di trasferimento di sede presso un nuovo indirizzo nell’ambito della stessa Provincia di Torino) : nessuna documentazione. Non deve essere dimostrata nuovamente l’iscrizione all’Albo professionale regionale delle guide alpine del Piemonte in quanto già verificata all’atto dell’avvio dell’attività presso la vecchia sede;

  • trasferimento da altra Provincia in Provincia di Torino (es. l’impresa è iscritta con l’attività di guida alpina alla Camera di commercio di Asti e presenta domanda di trasferimento presso la Camera di commercio di Torino): nessuna documentazione.
    Non deve essere dimostrata nuovamente l’iscrizione all’Albo professionale delle guide alpine del Piemonte in quanto già verificato dalla Camera di commercio di provenienza.
     
  • trasferimento da fuori Regione in Regione Piemonte1 (es. l’impresa è iscritta con l’attività di guida alpina alla Camera di commercio di Milano e presenta domanda di trasferimento presso la Camera di commercio di Torino): 
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo professionale regionale delle guide alpine del Piemonte, tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine o copia semplice del tesserino che ne attesta l’iscrizione oppure dichiarare gli estremi2 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.
 

Sospensione attività: nessuna documentazione.

Ripresa attività (a seguito di sospensione): nessuna documentazione.

Cessazione attività: nessuna documentazione.


1Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41: “ La guida alpina maestro di alpinismo e l’aspirante guida iscritti in albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma che intende esercitare stabilmente la professione in Piemonte deve richiedere il trasferimento dell’iscrizione nel corrispondente albo professionale”.
2Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro Imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “ vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

 

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Si distinguono i seguenti casi:

  • Impresa che esercita l’attività presso più sedi o unità locali nella stessa Provincia:

la documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo professionale regionale delle guide alpine del Piemonte è richiesta soltanto con il primo avvio dell’attività svolta presso la sede legale/principale o presso un’unità locale.

  • Impresa che esercita l’attività presso più sedi o unità localiubicate in Province diverse:

la documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo professionale regionale delle guide alpine del Piemonte è richiesta soltanto per la sede legale/principale o presso un’unità locale ubicata in provincia di Torino.

Incompatibilità

L’attività di guida alpina è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Iscrizione nel Registro delle imprese/REA

L’attività di guida alpina, pur essendo disciplinata dal legislatore1 in maniera rigida, prevedendo un Collegio di autodisciplina e di autogoverno, non è considerata un’attività di fornitura di prestazioni di natura oggettivamente intellettuale, ma attività di meri servizi materiali, pertanto tale attività, non rientrando tra le professioni intellettuali protette2, può essere svolta, a scelta del soggetto che la esercita, sia come attività professionale in senso stretto, cioè secondo le regole e i moduli organizzativi propri delle libere professioni, sia come attività imprenditoriale, cioè secondo le regole proprie dell’imprenditore in generale di cui all’articolo 2082 del codice civile.

Se l’attività di guida alpina viene svolta in modo stabile3 e non occasionale, anche se interrotta, è considerata attività di impresa in quanto ciò che conta è l’abitualità dell’esercizio, il costante ripetersi dell’attività economica, anche se ad intervalli imposti dalla sua intrinseca natura ciclica o stagionale.

N.B. Se la guida alpina svolge l’attività in forma imprenditoriale, ovvero secondo il modello organizzativo dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile, deve presentare la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro Imprese/REA.

Forma giuridica

L’attività di guida alpina può essere svolta sotto forma sia di ditta individuale che di società.

Nel caso l’attività sia avviata da un’ impresa individuale: il titolo abilitante deve essere posseduto dal titolare.

Alla modulistica I1, I2, o UL deve, pertanto, essere allegata, al fine  di accelerare l’iter del procedimento, copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo professionale regionale delle guide alpine del Piemonte, tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine o copia semplice del tesserino del titolare che ne attesta l’iscrizione oppure dichiarare gli estremi4 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.

Nel caso in cui attività sia avviata da un soggetto collettivo, qualunque sia la forma dell’impresa prescelta (società, cooperativa, associazione, fondazione, ecc.), il titolo abilitante deve essere posseduto da tutti i soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.

In fase di compilazione della modulistica è necessario dichiarare nel modello Note allegato al modello base S5 o UL:

  • il nome e cognome;
  • la data di nascita;
  • il codice fiscale, il numero e la data di iscrizione all’Albo professionale delle guide alpine del Piemonte tenuto dal Collegio regionale oppure in alternativa allegare copia semplice della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’Albo professionale delle guide alpine del Piemonte o copia semplice del tesserino che attesta l’iscrizione di tutti i soggetti che svolgono l’attività di guida alpina per conto dell’impresa.

Nel caso in cui non vengano dichiarati tali dati, la domanda/denuncia Registro Imprese/REA è sospesa affinché gli stessi possano essere dichiarati mediante fac-simile di dichiarazione che sarà inviato dall'ufficio con la notifica dell'invito di regolarizzazione.

Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é rifiutata, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.

Abilitazione professionale e iscrizione nell’Albo

L’esercizio dell’attività di guida alpina nei due gradi di aspirante guida e guida alpina maestro di alpinismo è riservata a coloro che risultano iscritti all’Albo delle guide alpine del Piemonte. L’iscrizione nell’Albo avviene in seguito all’ottenimento dell’abilitazione professionale conseguita frequentando un apposito corso di formazione tecnico didattico culturale ed il superamento dei relativi esami.

E’ ammessa l’iscrizione in più di un albo nel caso di esercizio stabile della professione nel territorio di più Regioni5.

Gradi della professione

La professione si articola in due gradi6:

  • aspirante guida (non è abilitata per le ascensioni di maggior impegno);
  • guida alpina maestro di alpinismo (il titolo deve essere conseguito entro dieci anni dall'abilitazione come aspirante guida, pena la cancellazione dall'albo professionale).

Tesserino

Il Collegio regionale rilascia agli iscritti nell’Albo professionale un tesserino che attesta l’iscrizione.

 


1Si veda la Legge 2 gennaio 1989, n. 6.
2Le professioni c.d. protette non sono iscrivibili al Registro delle imprese per espressa previsione normativa, si veda in particolare l’articolo 9, comma 2, lettera a) del DPR n. 518/1995 che prevede un’esplicita esenzione all’iscrizione nel registro delle imprese per tutti coloro che sono “obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali”.
3Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41 è  considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina maestro di alpinismo o dall’aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della Regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.
4Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro Imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “ vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.
5Si veda articolo 4, comma 2, secondo periodo, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41.
6Si veda articolo 3, primo comma, della Legge Regionale 29 settembre 1994, n. 41.

 

 

Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

A chi rivolgersi