Fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica - phone center


Attività regolamentata

L’attività di phone center consiste nel mettere a disposizione del pubblico, linee telefoniche per effettuare chiamate internazionali, con un risparmio di costi rispetto alle tariffe praticate sulle normali linee telefoniche, apparecchiature telefax, altri tipi di apparecchiature terminali, in appositi locali.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta.

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle D’Aosta.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali indicati nell’Allegato 2, articolo 78 del D.lgs 28 maggio 2012, n. 70.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti morali rivolgersi al Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali i soggetti indicati nell’Allegato 2, articolo 78 del D.lgs 28 maggio 2012, n. 70.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali rivolgersi al Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA (non contestuale alla Comunicazione unica) presentata al Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta e copia della ricevuta di avvenuta presentazione (ricevimento) della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC oppure avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca solo la SCIA
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA amministrativa. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, ma indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio, hanno esito positivo, l’ufficio del Registro imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”. 
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA (non contestuale alla Comunicazione unica) al Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione/SCIA.

Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA per ciascuna di esse.

Incompatibilita'

L’attività di phone center è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività

L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta. L’attività quindi può essere avviata il giorno stesso della presentazione (ricevimento) della SCIA, dal giorno della presentazione (ricevimento) o in un giorno successivo, mai prima della sua presentazione all’Ente competente. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente a quella della presentazione  della SCIA.

 

Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente

L’amministrazione competente, cioè il Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta, ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

 

Non è più obbligatoria la licenza del questore

Dal 1 gennaio 2012 non è più obbligatoria la licenza della Questura per l’esercizio dell’attività di phone center.
Tale obbligo era stato previsto fino al 31 dicembre 2011 dall’articolo 7, del Decreto Legge 2005, n. 144.  In seguito, il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella Legge 24 febbraio 2012, n. 14, non ha più previsto un’ulteriore proroga di un anno dell’obbligo di richiedere la suddetta licenza.

 

Esclusioni

L’attività di phone center svolta, non in modo esclusivo, ma come attività sussidiaria/secondaria all’attività principale, all’interno di pubblici esercizi, quali ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, ecc. non è considerata attività di phone center, ovvero fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni, pertanto non necessita della presentazione della SCIA al Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

A chi rivolgersi