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Gas fluorurati ad effetto serra: normativa di riferimento e soggetti tenuti all’iscrizione al Registro
Si è avviato il procedimento finalizzato alla cancellazione dal Registro dei gas fluorurati di tutti i soggetti iscritti che non hanno provveduto a conseguire i pertinenti certificati o attestati nei termini previsti (entro otto mesi a partire dal 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DPR n. 146/2018).
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Il D.P.R. 146/2018 ha introdotto importanti novità nella disciplina del registro FGAS, prevedendo, in particolare:
Persone e imprese
L'iscrizione al Registro è prevista per tutte le persone e le imprese che operano con i gas fluorurati previsti dalla norma in questione.
Nel caso di imprese individuali l’iscrizione è dovuta per l'impresa e per tutte le persone, che operano con i gas fluorurati, compreso il titolare.
La domanda di iscrizione deve essere presentata telematicamente, attraverso il sito www.fgas.it.
L’accesso al portale avviene con firma digitale della persona interessata o del legale rappresentante dell’impresa oppure con SPID (sistema di identità digitale). Nel caso di soggetto terzo è necessaria idonea delega, il modulo viene generato all’atto dell’iscrizione in automatico dal sistema o, in alternativa, può essere scaricato dal sito www.fgas.it (informazioni utili > modulistica ed istruzioni).
L'iscrizione al Registro viene gestita dalla Camera di commercio competente, ossia quella del capoluogo di regione o di provincia autonoma dove risiede la persona fisica oppure dove è iscritta la sede legale dell'impresa.
Sul sito fgas sono disponibili una guida e alcuni video per facilitare la compilazione della richiesta di iscrizione.
Per le attività disciplinate dai Regolamenti 2015/2067, 304/2008, 2066/2015 e 306/2008, le persone iscritte al Registro devono ottenere un certificato, rilasciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico.
Per le attività di cui al Regolamento 307/2008, invece, è necessario un attestato, rilasciato da un organismo di attestazione, a seguito della partecipazione ad un corso di formazione.
Gli organismi accreditati, selezionati da Accredia, sono disponibili sul sito www.fgas.it\ricerca
Per le attività disciplinate dai Regolamenti 2015/2067 e 304/2008 le imprese iscritte al Registro devono ottenere un certificato, rilasciato da un organismo di certificazione, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dall’Allegato B al DPR 146/2018.
Tutte le persone e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, 24 gennaio 2019, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi a partire da tale data. Per i nuovi iscritti la scadenza di 8 mesi decorre dalla data di iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro, previa notifica.
Per ogni pratica di iscrizione/variazione è previsto il pagamento di:
Persone
la cancellazione non è soggetta a diritto di segreteria
Imprese
la cancellazione non è soggetta a diritto di segreteria.
Organismi di certificazione e di valutazione della conformità
Modalità di pagamento
A partire dal 15 maggio 2019 non saranno più accettati pagamenti tramite conto corrente postale (sul conto n. 311100).
Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 ha introdotto la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi relativi al Registro e alla Banca Dati dei gas fluorurati.
Per maggiori informazioni: https://www.fgas.it/News#2463-pubblicato-il-decreto-che-stabilisce-le-sanzioni-per-le-violazioni-della-disciplina-f-gas
Per informazioni sul Registro: info@fgas.it
Per assistenza tecnica e problemi di accesso al sistema: assistenza@fgas.it
Per risposte a domande ricorrenti: www.fgas.it/Faq
La Banca Dati, istituita presso il Ministero dell’Ambiente con il D.P.R. 146/2018, raccoglie le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 relative a:
Le imprese che svolgono attività di rivendita di gas ed apparecchiature, devono iscriversi al Registro gas fluorurati.
Dette imprese sono inoltre tenute alla comunicazione dei dati di vendita, anche se già iscritte al registro Fgas, e, a tal fine, devono preventivamente registrarsi al portale: https://bancadati.fgas.it. Per la registrazione è necessario disporre di firma digitale, intestata a un soggetto presente nella visura camerale dell’impresa. Non è prevista la possibilità di delega a terzi. A registrazione avvenuta vengono trasmesse le credenziali per gli accessi ulteriori.
Modalità di comunicazione dei dati:
dal 25 luglio 2019, all’atto della vendita, occorre inserire nella suddetta Banca dati i numeri dei certificati degli acquirenti e le quantità vendute; nel caso delle apparecchiature, va specificata anche la data dello scontrino o della fattura.
Clicca sulle immagini per scaricare i relativi pdf
Per ulteriori dettagli, consultare il Manuale di iscrizione alla Banca dati Fgas, disponibile nella sezione Allegati della pagina https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/192.
Le imprese/persone già iscritte e certificate al Registro FGAS per le attività di installazione, manutenzione, riparazione, smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati, dal 25 settembre 2019 devono trasmettere i dati sugli interventi svolti e sulle apparecchiature entro 30 giorni dalla data dell’intervento.
Modalità di comunicazione dei dati:
Per poter procedere alla comunicazione degli interventi, i soggetti obbligati devono preventivamente accedere, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato, al sito www.fgas.it, e procedere alla “richiesta abilitazione”.
Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi.
Terminata la procedura, si ottengono le credenziali per accedere all’area Comunicazione interventi, attraverso il portale Banca Dati FGAS, attiva dal 18 settembre.
Le apparecchiature sono definite dall’articolo 4 comma 2 del D.P.R. n. 517/2014, che distingue tra:
a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria (con l’esclusione di quelle montate su autoveicoli ed altri mezzi di trasporto);
c) pompe di calore fisse;
d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
f) commutatori elettrici
senza individuare soglie minime quantitative in termini di FGAS contenuti in ciascuna apparecchiatura.
Per consultare il Manuale per la richiesta abilitazioni, le Faq e gli Adempimenti: www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas
Per invio quesiti: www.ecocamere.it/quesiti/registrofgas
I venditori di gas e apparecchiature per iscriversi alla Banca Dati FGAS devono versare:
Per le imprese/persone già iscritte nel Registro FGAS la pratica di iscrizione alla Banca Dati è gratuita. Questi soggetti sono però tenuti a versare ogni anno, entro il mese di novembre, un diritto di segreteria pari a 21,00 euro (per le imprese) e 13,00 euro (per ogni persona certificata).
Il pagamento per le persone certificate riguarda solo il caso delle imprese iscritte al Registro FGAS non aventi l’obbligo di certificazione.
Modalità di pagamento
Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 ha introdotto la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi relativi al Registro e alla Banca Dati dei gas fluorurati.
Per maggiori informazioni: https://www.fgas.it/News#2463-pubblicato-il-decreto-che-stabilisce-le-sanzioni-per-le-violazioni-della-disciplina-f-gas
Per approfondimenti sulla Banca Dati: www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas
Per informazioni e assistenza: info.bancadati@fgas.it; assistenza.bancadati@fgas.it
Per risposte a domande ricorrenti: www.ecocamere.it/faqs/bancafgas