Pagamento fatture elettroniche


Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questo Ente, dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in modalità elettronica secondo quanto disposto nell’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013 e s.m.i..

Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, convertito in legge con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

  • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
  • Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.

Pertanto questo Ente non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, ove previsti.

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell’ Allegato A al DM n. 55/2013 e nelle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, si segnala che, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati  Contratto),  2.1.4 (Dati Convenzione),  2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.

Inoltre, ai sensi dell’ articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, ogni amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.

Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.

L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.

L’Ufficio dell’Ente deputato alla ricezione delle fatture elettroniche è l’Ufficio Fatture Fornitori il cui codice IPA è:

GOOLCD

Si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l’allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.

Pertanto si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

 

 

Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Martedì, Novembre 3, 2020 - 12:07

Aggiornato il: Martedì, Novembre 3, 2020 - 12:07