No, occorre fare denuncia di smarrimento presso le autorità competenti. Solo presentando la denuncia è possibile richiedere l'emissione di un nuovo Certificato di Origine in sostituzione di quello smarrito.
No, a meno che non subiscano trasformazioni sostanziali.
Si, ma anche il Certificato di origine, come la fattura, diventa “PROFORMA” e si deve spuntare la casella “PROFORMA” nell’ultima videata della pratica telematica trasmessa tramite la piattaforma Cert’O.
No, le uniche persone che possono firmare sono quelle che hanno poteri di firma per atti amministrativi denunciate al Registro Imprese della Camera di commercio.
In base all’accordo tra la UE e la Turchia i prodotti esportati verso la Turchia, scortati dal certificato ATR, godono dell’abbattimento daziario, a prescindere dalla loro origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e quelli siderurgici (ex CECA) per i quali l’origine preferenziale viene attestata tramite l’Eur1.
Il Governo turco, con regolamento 2017/10926 della DG 30270 del 14 dicembre 2017, entrato in vigore il 13 gennaio 2018, ha introdotto un dazio aggiuntivo all’importazione di alcuni determinati prodotti.
La nuova Decisione obbliga le imprese con sede all’interno della UE, che realizzano prodotti in paesi ExtraUE (con i quali la Turchia non ha in vigore un accordo commerciale preferenziale), a sostenere un’ulteriore tassa con l’obiettivo di contrastare l’importazione di beni prodotti al di fuori dell’Unione Europea.
I prodotti interessati dalla nuova normativa sono individuati dalle seguenti tariffe doganali:
3922, 3923, 3924, 3925, 3926, cap. 42, cap. 43, cap. 50, cap. 51, cap. 52, cap. 53, cap. 54, cap. 55, cap. 56, cap. 57, cap. 58, cap. 59, cap. 60, cap. 61, cap. 62, cap. 63, cap. 64, cap. 65, cap. 66, cap. 67, cap. 68, cap. 69, cap. 70, cap. 84, cap. 85, cap. 87, cap. 88, cap. 89, cap. 90, cap. 91, cap. 92, cap. 94, cap. 95, cap. 96.
Come conseguenza di tale procedura può essere richiesto dalle autorità turche un certificato di origine, al fine di verificare l'effettiva origine di tale merce.
Occorre però precisare che, se i prodotti esportati, sono accompagnati da un certificato ATR, non sarà necessario allegare il certificato d’origine, fatto salvo i casi determinati dal Ministero turco in base ai criteri di rischio.
Le nuove disposizioni sembrerebbero aver creato confusione anche presso gli importatori turchi. Si assiste infatti ad un aumento considerevole delle richieste del certificato d’origine anche quando non sarebbe necessario.
Si consiglia quindi di richiedere all’importatore di verificare l’effettiva necessità di rilascio del certificato d’origine. In alternativa al certificato potrebbe, inoltre, essere sufficiente una “exporter declaration” firmata dall’esportatore comunitario. Le richieste di certificato di origine verranno comunque evase senza limitazioni.
Si fa infine presente che, nella pratica, quasi tutte le esportazioni da parte di società che detengono lo status di AEO sono esenti dall'obbligo di certificazione di origine.
No. Il C.O. va presentato solo se richiesto dall’importatore, da chi sdogana la merce o da una lettera di credito.
No. Nessuna correzione può essere fatta sul C.O. dopo la sua vidimazione e rilascio; se la ditta si accorge, dopo la vidimazione, che il C.O. è errato, deve riconsegnarlo allo sportello per l’annullamento e contemporaneamente ne presenterà uno nuovo compilato in modo esatto, allegando nuovamente tutta la documentazione e pagando il nuovo C.O.
Si, la Camera di commercio può apporre un visto per deposito, purché sia riferito ad una ditta iscritta alla nostra Camera di commercio. Il visto va richiesto tramite la piattaforma Cert’O con STAMPA IN AZIENDA e il timbro elettronico dovrà essere stampato sul retro del certificato sanitario.
Se consulta il sito www.schedeexport.it troverà informazioni sui documenti che generalmente vengono richiesti per esportare nei vari paesi, oltre agli indirizzi delle rappresentanze diplomatiche. Deve sempre però basarsi sulle istruzioni dettagliate del cliente straniero.
No, il certificato di origine non può contenere dichiarazioni di nessun genere. Se la merce è stata prodotta direttamente da voi, può aggiungere la dicitura "produttore/manufacturer" seguita dal nome e indirizzo della vostra ditta nella casella n. 1 relativa allo speditore.