No, i due rispettivi moduli di domanda per carnet ATA MODELLO BASE e MODELLO CON DOTAZIONE SUPERIORE sono scaricabili direttamente dal sito internet camerale.
Si, il nuovo carnet ATA MODELLO BASE contiene anche 4 fogli di transito e può essere utilizzato per esempio per attraversare la Svizzera per recarsi in Germania e viceversa. La composizione dei fogli è meglio indicata nella brochure (7 pagine, 1178 Kb) di Unioncamere.
No, esiste una facilitazione concessa solo dalle autorità doganali svizzere per la quale quando è l’autore stesso che deve esportare in via temporanea le proprie opere in territorio elvetico per esporle in una galleria, in una mostra privata o pubblica, è sufficiente che l’autore faccia una lista descrittiva dei propri quadri o delle proprie opere e che la presenti alla dogana di confine. Questa concessione riguarda unicamente la dogana svizzera. Per quanto riguarda l'uscita dall'Italia occorre informarsi presso la dogana per le normali pratiche di esportazione necessarie.
La polizza, necessaria per ottenere il rilascio di un Carnet ATA è a favore dell'Unioncamere di Roma, ente garante nel sistema di garanzie internazionali A.T.A. e tutela la stessa Unioncamere nel caso in cui le ditte non rimborsino nei termini stabiliti eventuali diritti doganali addebitati dalle dogane straniere in seguito ad irregolarità nell'uso di un carnet. Tali diritti doganali che l'Unioncamere anticipa alle dogane straniere, devono comunque essere pagati, pena la sospensione dal servizio.
No. Nel caso di necessità a rimanere in un paese estero per più di un anno, si può però richiedere un carnet sostitutivo. Per la procedura occorre contattare l'ufficio "Sviluppo Competitività e Internazionalizzazione". I costi per la pratica sono quelli relativi all'acquisto di un nuovo carnet con relativa polizza cauzionale. Occorre inoltre accertarsi presso la dogana straniera che ha vistato la souche di importazione, che il carnet sostitutivo sia una prassi accettata. Non tutti i paesi infatti prevedono la possibilità di utilizzare un carnet sostitutivo.
In caso di smarrimento o furto del carnet, per completare le operazioni doganali e per permettere quindi il rientro della merce, occorre che il titolare sporga denuncia alle competenti Autorità di Polizia e che questa venga presentata alla Camera di Commercio, unitamente alla richiesta di duplicato su carta intestata della ditta, firmata dal legale rappresentante. L’ufficio documenti estero provvederà a rilasciare il duplicato della copertina verde del carnet, compilata in modo identico all’originale, completa del numero di fogli necessari per il rientro della merce. Il costo sarà rappresentato solo dal numero dei fogli aggiuntivi necessari. Il richiedente dovrà spedire il duplicato al corrispondente in Tunisia per effettuare l'operazione di riesportazione dalla Tunisia e di reimportazione in Italia entro l'anno di validità del carnet, altrimenti verranno addebitati i diritti doganali.
La riesportazione della merce dai Paesi esteri dopo la data di scadenza, costituisce irregolarità e farà sorgere l’obbligo del pagamento di diritti doganali. La dogana estera in questo caso non vidimerà l’uscita sul carnet e comunicherà a Unioncamere l’importo dei diritti doganali che la ditta dovrà pagare. Al rientro della merce in Italia occorre esibire il carnet in dogana, per non pagare i diritti doganali all'importazione ed effettuare l'operazione di reimportazione definitiva, anche se scaduto. Se la merce non rientra entro 30 giorni dalla scadenza, occorre richiedere alla Camera di commercio emittente la rimessa in termini.
A seguito di un accordo tra i Paesi dell’Unione Europea e Taiwan, la temporanea esportazione e importazione di merci tra i Paesi dell’Unione e Taiwan è consentita con un carnet apposito denominato C.P.D. China/Taiwan, valido solo per Taiwan. La modalità di rilascio e le regole per l’utilizzo del carnet C.P.D. China/Taiwan sono le stesse applicate per il carnet A.T.A. Se poi la ditta ha anche la necessità di spostarsi con la merce da Taiwan alla Repubblica Popolare Cinese occorre richiedere per tempo anche un carnet A.T.A. Quindi, in questo caso, per la stessa merce, occorrono due carnet con le rispettive polizze da presentare contemporaneamente alla dogana italiana che effettuerà sui due documenti l’operazione di esportazione. Poi uno sarà usato a Taiwan, l’altro in Cina. Al rientro in Italia si dovranno presentare i due carnet per l’operazione di reimportazione.
Il Brasile non fa parte della catena di convezioni ATA, quindi il carnet non viene accettato. In alternativa deve fare domanda ad una dogana italiana richiedendo l'Autorizzazione alla temporanea esportazione. Questo vi permetterà al momento della reimportazione nell'Unione Europea di non dover pagare IVA e dazio di importazione. Al momento dell'ingresso in Brasile, munito di fattura proforma, dovrà richiedere l'apertura di una temporanea importazione nel Paese, di solito pagando una cauzione corrispondente all'importo dei dazi che verrà restituita dopo la riesportazione.
Se il carnet non viene utilizzato correttamente, le dogane, attraverso le contestazioni doganali, possono far pagare diritti doganali e tasse di regolarizzazione. Per evitare spiacevoli conseguenze, possiamo elencare i principali motivi di irregolarità e i relativi suggerimenti: - MANCATO RISPETTO DELLA DATA LIMITE PER LA RIESPORTAZIONE: nonostante il carnet sia valido per 365 giorni dal rilascio, alcune dogane, per esempio quella della Serbia, hanno la facoltà di concedere un tempo minore, di solito 1 o 2 mesi. Controllare quindi la data che viene apposta dalla dogana estera sulla souche bianca di importazione (FINAL DATE FOR RE-EXPORTATION). Se occorre lasciare la merce nel paese per un periodo maggiore, rivolgersi alla dogana estera prima di tale data per richiedere una proroga. - RIESPORTAZIONE OLTRE LA SCADENZA: la merce deve obbligatoriamente uscire dal paese estero entro la data di scadenza del carnet. Anche un solo giorno di ritardo comporta il pagamento dei dazi. Si raccomanda quindi di organizzare per tempo il rientro della merce. - MANCATA VIDIMAZIONE DEL CARNET IN FASE DI RIESPORTAZIONE O CHIUSURA DEL TRANSITO: ricordarsi in frontiera, al momento della riesportazione, anche se non si viene fermati dai doganieri, di chiedere e pretendere la vidimazione del carnet. Se la partenza avviene da un aeroporto occorre richiedere il controllo della merce e la vidimazione del carnet da parte dei doganieri prima di effettuare il “check in”. Quando la merce è diretta ad una fiera in Svizzera (Ginevra o Basilea), i doganieri di frontiera apriranno un transito per scortare la merce fino alla dogana interna presso la fiera, dove avverrà la chiusura del transito e, contestualmente, l’operazione di importazione (souche bianca di “importation”) con relativo controllo della merce. Finita la fiera ricordarsi quindi di ripassare dall’ufficio doganale interno per l’operazione di “re-exportation” e l’apertura del transito, il quale andrà obbligatoriamente “chiuso” in frontiera al momento dell’uscita dal territorio elvetico. - POSSIBILI ERRORI DI TRASCRIZIONE SULLE SOUCHE DA PARTE DELLE DOGANE DEI NUMERI D’ORDINE DEI PEZZI: controllare sempre l’esatta corrispondenza tra i numeri d’ordine dei pezzi riesportati e la relativa annotazione sulla souche bianca di riexportation da parte del doganiere estero. - SMARRIMENTO DEL CARNET: il carnet va conservato con attenzione o consegnato a destino con la raccomandazione che venga custodito in modo opportuno. Una volta rientrati, se non verrà più utilizzato fino alla scadenza, è preferibile restituirlo subito per evitare che vada smarrito. Prima di utilizzare il carnet, perché sia valido, lo stesso deve essere presentato ad una qualsiasi dogana italiana o comunitaria, interna o di frontiera per la presa in carico e l’operazione di esportazione. Le dogane estere possono rifiutare carnets ATA che non siano stati precedentemente vistati da una dogana comunitaria.