• Documenti e certificati per l'estero - Varie

11. Cos'è la dichiarazione a lungo termine o long term declaration?

In base al Regolamento Comunitario 1207/2010 (scarica il regolamento, 12 pagine, 536 Kb), lo speditore che fornisce regolarmente ad un acquirente europeo merci di cui si prevede che il carattere originario preferenziale resti costante per lunghi periodi di tempo può presentare un unica dichiarazione che copra invii successivi di dette merci, denominata "dichiarazione a lungo termine". Di norma, la dichiarazione a lungo termine può riferirsi ad un periodo di un anno o meno a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione.

12. Che cos'è un AEO?

Lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) è riconosciuto a seguito di apposito accertamento dell’Agenzia delle Dogane, che comprova il rispetto degli obblighi doganali, dei criteri previsti per il sistema contabile e della solvibilità finanziaria.
L’operatore economico non è obbligato a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto. Il riconoscimento dello status di AEO consente però di avvalersi di vantaggi e agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale.
Tra i vantaggi diretti si segnala: maggiore rapidità delle procedure alle frontiere, riduzione dei controlli documentali e delle merci, trattamento prioritario delle spedizioni.
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione AEO: ww.agenziadogane.it

13. Il mio cliente israeliano mi ha inviato un modulo del Ministero dei Trasporti dello Stato di Israele, denominato “Manufacturer’s Declaration” da compilare e firmare e richiedono che sia vistato anche dalla Camera di Commercio. Potete vistarlo?

Si, possiamo apporre il “visto poteri firma” del legale rappresentante: sul modulo deve essere presente il timbro identificativo dell’impresa richiedente completo dei dati (denominazione, indirizzo, codice fiscale) e il nome/cognome, in stampatello, del legale rappresentante firmatario.

14. Un nostro cliente tedesco ci chiede di compilare e firmare una dichiarazione a lungo termine per l’origine non preferenziale (“long term supplier’s declaration for non-preferential origin”) e chiede che venga anche vistata dalla Camera di Commercio. P

No, si tratta di una prassi in uso in Germania. Da noi non è applicabile in quanto le Camere di Commercio non possono vistare dichiarazioni di origine.

Potete inviare loro questa dichiarazione senza il visto camerale (di solito è opzionale) oppure richiedere il Certificato di Origine.

Potete, eventualmente, fare anche entrambe le cose: rilasciare la vostra dichiarazione a lungo termine per l’origine non preferenziale e richiedere il Certificato di Origine.

15. Mi richiedono il certificato “ANEXO IX” per esportare vini e bevande in Brasile. Come devo fare?

l’ANEXO IX è un documento richiesto dalla normativa brasiliana per l’importazione di vini e bevande che va vistato dalla Camera di Commercio.

Per il rilascio dell’ANEXO IX è necessario:

  • richiedere telematicamente, tramite piattaforma Cert’O, il Certificato di origine;
  • richiedere telematicamente, tramite piattaforma Cert’O, il visto della Camera di Commercio sull’ ANEXO IX da voi compilato e riportante il numero di Certificato di Origine rilasciato.
    • Allegare alla pratica telematica di richiesta visto, oltre al modulo dell’Anexo IX compilato, copia del Certificato del laboratorio di analisi accreditato;
    • allegare alcune fatture di vendita in Italia e in Unione Europea dei medesimi prodotti;
    • allegare la vostra istanza di richiesta di rilascio dell’Anexo IX, indirizzata alla Camera di Commercio, su vostra carta intestata, firmata dal legale rappresentante (firma autografa con copia carta identità o firma digitale) e riportante la seguente dichiarazione: "Lo stabilimento di produzione o di imbottigliamento specificato nell'Anexo IX presentato svolge le attività di produzione o imbottigliamento o entrambi in Italia e i prodotti indicati soddisfano gli standard nazionali di qualità e identità e sono idonei al consumo sul mercato interno".

Sul Certificato di analisi emesso dal laboratorio, se necessario, possiamo apporre, su vostra richiesta, un “visto di deposito”.