In base al Regolamento Comunitario 1207/2010 (scarica il regolamento, 12 pagine, 536 Kb), lo speditore che fornisce regolarmente ad un acquirente europeo merci di cui si prevede che il carattere originario preferenziale resti costante per lunghi periodi di tempo può presentare un unica dichiarazione che copra invii successivi di dette merci, denominata "dichiarazione a lungo termine". Di norma, la dichiarazione a lungo termine può riferirsi ad un periodo di un anno o meno a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione.
Lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) è riconosciuto a seguito di apposito accertamento dell’Agenzia delle Dogane, che comprova il rispetto degli obblighi doganali, dei criteri previsti per il sistema contabile e della solvibilità finanziaria. L’operatore economico non è obbligato a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto. Il riconoscimento dello status di AEO consente però di avvalersi di vantaggi e agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale. Tra i vantaggi diretti si segnala: maggiore rapidità delle procedure alle frontiere, riduzione dei controlli documentali e delle merci, trattamento prioritario delle spedizioni. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione AEO: ww.agenziadogane.it
Si, possiamo apporre il “visto poteri firma” del legale rappresentante: sul modulo deve essere presente il timbro identificativo dell’impresa richiedente completo dei dati (denominazione, indirizzo, codice fiscale) e il nome/cognome, in stampatello, del legale rappresentante firmatario.
No, si tratta di una prassi in uso in Germania. Da noi non è applicabile in quanto le Camere di Commercio non possono vistare dichiarazioni di origine.
Potete inviare loro questa dichiarazione senza il visto camerale (di solito è opzionale) oppure richiedere il Certificato di Origine.
Potete, eventualmente, fare anche entrambe le cose: rilasciare la vostra dichiarazione a lungo termine per l’origine non preferenziale e richiedere il Certificato di Origine.
l’ANEXO IX è un documento richiesto dalla normativa brasiliana per l’importazione di vini e bevande che va vistato dalla Camera di Commercio.
Per il rilascio dell’ANEXO IX è necessario:
Sul Certificato di analisi emesso dal laboratorio, se necessario, possiamo apporre, su vostra richiesta, un “visto di deposito”.