È semplicemente l'equivalente della visura camerale necessaria per aprire un'attività anche temporanea in Francia.
È il certificato di Origine e Valore richiesto talvolta per esportazioni in Nigeria. Normalmente lo stesso cliente nigeriamo procura il facsimile su cui redigere il documento, che va s compilato e firmato ed eventualmente presentato alla Camera di commercio per l’apposizione del visto poteri. In questo caso è obbligatorio contestualmente richiedere un certificato di origine. A titolo puramente esemplificativo, è possibile scaricare un facsimile da richiedere al cliente nigeriano: file in formato .pdf - 883 Kbyte
A partire dal 1° agosto 2003 determinati prodotti, per poter essere importati e commercializzati sul mercato cinese, devono ottenere la certificazione e il marchio CCC (China Compulsory Certification). La certificazione è rilasciata da nove enti presenti nel Paese. L'obbligo di certificazione concerne 131 categorie di prodotti tra i quali materiale elettrico, elettrodomestici, materiale hi-fi, apparecchi per illuminazione, apparecchi telefonici, copertoni, apparecchiature mediche, ecc. Il CCC unifica e sostituisce le due certificazioni obbligatorie preesistenti: il marchio Grande Muraglia e il marchio CCIB e certifica gli standard di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e protezione ambientale del prodotto. Per informazioni ed elenchi delle agenzie autorizzate al rilascio delle certificazioni contattare la Camera di Commercio Italo Cinese, Via Camperio, 1 - 20123 Milano Tel. 02 862765; Fax 02 72000236 www.china-italy.com e-mail: commercial@china-italy.com
La richiesta di attribuzione del codice EORI può essere presentata presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Dogane presentando l'apposito modulo di richiesta unitamente al documento di riconoscimento del legale rappresentante. Per la dogana di Torino inviare il modulo a dogane.torino@adm.gov.it o alla PEC dogane.torino@pec.adm.gov.it
Maggiori informazioni per la richiesta del codice sono disponibili nella sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Dogane www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/eos .
In merito alla circolare 2009/21 (pubblicata sulla G.U. turca n.27097 serie 2 del 31.12.2008) del Sottosegretariato per il Commercio Estero del Primo Ministero della Repubblica di Turchia, concernente la registrazione delle importazioni di prodotti tessili e di confezionamento, aventi i seguenti codici doganali: 4203.10/4203.21/4203.29/4203.30/4303.10/43.04/50/51/52/53/54 (escluso 5407.20)/55/56/57 (escluso 57.01 e 57.02) / 58 (escluso 58.05)/59/60/61, a partire dal mese di gennaio 2009 e stata predisposta una nuova procedura per l’importazione di alcuni prodotti tessili in Turchia. Con questa nuova procedura l'importatore turco prima di effettuare l’importazione dovrà procedere con una richiesta di registrazione in uno dei centri di registrazione preposti dal Sottosegretariato. Tra la documentazione che l’importatore turco deve allegare alla domanda di registrazione vi è il certificato "Exporter Registry Form". Il certificato “Exporter Registry Form” deve essere presentato dall’importatore turco solamente per la prima importazione e per ogni cliente (non per ogni partita di importazione dallo stesso cliente) pertanto l’esportatore redigerà il certificato una sola volta, per la prima spedizione.
Il certificato “Exporter Registry Form” compilato dall esportatore, dovrà essere vidimato dalla Camera di commercio alla quale l'operatore è iscritto, per poi essere presentato in originale e con la vidimazione al Consolato della Turchia in Italia, per essere reso un documento valido per la Turchia.
La Camera di commercio di Torino appone questo visto solo presso la sede centrale di Via San Francesco da Paola 24, e non presso le sedi decentrate. La ditta deve presentare due originali firmati dal legale rappresentante ed il modulo di richiesta visti, scaricabile dalla pagina della modulistica. Scarica l'Exporter Registry Form, file in formato .doc - 40 kbyte e la nota informativa in formato .doc - 68 kbyte
È stato concordato a livello comunitario un testo dell’attestazione leggermente diverso da quello proposto inizialmente dai clienti algerini. Possiamo vistare solo questa versione. La richiesta del visto deve essere fatta telematicamente tramite la piattaforma Cert’O a cui occorre allegare il file con l’attestazione e anche il modulo di richiesta.
L'EUR1 è un documento che attesta l'origine preferenziale comunitaria di merci destinate ad uno dei paesi extra-UE che godono di accordi preferenziali daziari con l'Unione Europea come Svizzera, Islanda, Norvegia, Turchia, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, ecc.. Viene rilasciato dalla Dogana tramite uno spedizioniere doganale. Permette al cliente di non pagare dazi all'importazione o di pagarli in misura ridotta. Può essere sostituito da una semplice dichiarazione su fattura per spedizioni di importo inferiore a 6.000,00 euro o, per importi superiori, da parte di una ditta che abbia lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) o lo status di Esportatore Autorizzato o per gli Esportatori registrati al REX (per esportazioni in Canada e Giappone).
Dal 21 giugno 2020 i tempi e le modalità di rilascio degli Eur1 cambiano in base all'applicazione della circolare dell'Agenzia delle Dogane prot. N. 88470/RU del 12/03/2020 e quella n. 91956/RU del 26.07.2019 con le quali abroga la semplificazione procedurale della previdimazione dei certificati EUR1, EUR MED e ATR concessa con la nota prot. N. 6305 del 30.05.2003. I certificati di circolazione Eur1, EUR MED e ATR non potranno più essere rilasciati in tempi rapidi dagli spedizionieri e sarà, inoltre, necessario presentare tutte le prove dell'origine preferenziale delle merci (dichiarazioni di origine preferenziale dei fornitori).
Per agevolare gli operatori che abbiano frequenti flussi di esportazione verso paesi con accordi daziari con l'Unione Europea, è consigliabile provvedere a richiedere alla dogana lo Status di Esportatore Autorizzato. I tempi di rilascio di questa autorizzazione sono di 30 giorni per l'esame della richiesta e 60 giorni per il rilascio, e permetterebbero di rilasciare una dichiarazione su fatture anche per spedizioni superiori ai 6000 euro evitando successivi controlli doganali. Per ottenerlo le ditte devono superare un audit doganale dimostrando la regolarità e la completezza delle dichiarazioni presentate a fronte di precedenti certificati Eur1 rilasciati. Per approfondimenti https://www.mglobale.it/dogane/tutte-le-news/esportatore-autorizzato-e-paesi-beneficiari.kl
Per informazioni sugli accordi daziari per ogni paese consultare il sito dell'Unione Europea.
Dal 1° luglio 2009 tutte le bollette doganali di esportazione devono essere digitali rilasciate da uno spedizioniere o una agenzia doganale autorizzata. Per avere la prova dell’uscita della merce dal territorio UE, sia che si conosca o no la dogana di uscita è necessario sempre richiedere allo spedizioniere il numero di MRN (Movement Reference Number). Se si possiede questo numero è possibile dopo la spedizione risalire alla bolletta doganale. Per farlo si può entrare nel sito delle dogana www.agenziadogane.it, cliccare a sinistra nella home page su “e-customs.it”, poi “notifica di esportazione A.E.S.” ed infine inserire il numero di M.R.N. della bolletta di riferimento ed inviare. Se la bolletta è stata registrata compariranno tutti i dati di scarico, la si può stampare ed è valida come originale; in caso contrario non sarà ancora registrata e quindi si riproverà. Se la bolletta emessa prima del 1/7/2009 non è digitale, lo spedizioniere o l’importatore è obbligato ad inviarla via fax all’esportatore.
Se si riemette una fattura con nota di credito è necessario chiedere la rettifica presso l’Agenzia delle Dogane.