Estetista con contratto di affitto di cabina


Attività regolamentata

L’attività di estetista con contratto di affitto di cabina è l’attività esercitata in modo autonomo e in forma imprenditoriale da chi (affidatario/affittuario) ha stipulato un contratto, verso pagamento di determinato corrispettivo, con il titolare dell’attività (affidante/concedente) di estetista, al fine di ottenere da quest’ultimo l’uso di una o più postazioni di lavoro con le relative attrezzature funzionali.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di estetista affidatario/affittuario).

Come si avvia l'attività

  • Presentando una comunicazionecongiunta al Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di estetista affidatario/affittuario)1

oppure

  • A seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di affitto di cabina tra affidante/concedente e affidatario/affittuario2
     

1Nel caso in cui il Comune competente per territorio abbia approvato, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale omogenea (ad oggi non esiste ancora nessuna normativa nazionale o regionale che disciplini il rapporto di affido di cabina) delle linee di indirizzo per consentire nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale dell’affido di cabina, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche . Ad esempio il Comune di Torino con l’approvazione delle modifiche al Regolamento Municipale n. 324 (mecc. 2014-00123 del 10 marzo 2014), ha previsto all’articolo 8-bis la possibilità di concedere in uso ad imprenditori, in possesso dei necessari requisiti professionali, l’utilizzo della cabina per le attività di estetista, nonché delle attrezzature funzionali alle prestazioni erogate. Con Deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 n. mecc. 2014-02573 sono state approvate in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le linee di indirizzo per la disciplina dell’affido di cabina ai sensi dell’articolo 8-bis del Regolamento n. 214, stabilendo che la procedura amministrativa necessaria per attivare l’affido di cabina è costituita dalla presentazione di una comunicazione con cui l’affidante e l’affidatario congiuntamente comunicano l’inizio dell’attività.
2Nel caso in cui il Comune competente per territorio non abbia approvato, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale omogenea (ad oggi non esiste ancora nessuna normativa nazionale o regionale che disciplini il rapporto di affido di cabina) delle linee di indirizzo per consentire nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale dell’affido di cabina, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti professionali (qualificazione professionale) di cui all’articolo 3, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e di cui all’articolo 3, della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio. 

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti professionali i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti professionali rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Per ogni sede o unità locale in cui esercita l’attività, l’impresa nomina almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti prescritti dalle norme (qualificazione professionale).

La carica di responsabile tecnico per l’attività di estetista è soggetta per legge a pubblicità nel Registro Imprese1.
 


1Dal 14 settembre 2012, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 06/08/2012,  è obbligatoria l’ iscrizione della carica di responsabile tecnico di estetista in possesso della qualifica professionale tra i dati certificabili dal Registro delle imprese e dal REA – Repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Si veda in particolare l’articolo 3, comma 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1: “Omissis…Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività”.

 

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di estetista affidatario/affittuario).

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell’attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “estetista con contratto di affitto di cabina”.

N.B. Se l’attività viene descritta semplicemente “estetista o estetica” senza specificare “con contratto di affitto di cabina” la pratica verrà istruita seguendo la scheda attività di estetista.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

Si distinguono i seguenti casi:

  • la data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro Imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della comunicazione congiunta presentata al Comune competente per territorio e deve coincidere con la data di effettivo inizio1

oppure

  • la data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro Imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data di sottoscrizione del contratto di affitto di cabina2.
    N.B.  In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro Imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

1Nel caso in cui il Comune competente per territorio abbia approvato, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale omogenea (ad oggi non esiste ancora nessuna normativa nazionale o regionale che disciplini il rapporto di affido di cabina) delle linee di indirizzo per consentire nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale dell’affido di cabina, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche . Ad esempio il Comune di Torino con l’approvazione delle modifiche al Regolamento Municipale n. 324 (mecc. 2014-00123 del 10 marzo 2014), ha previsto all’articolo 8-bis la possibilità di concedere in uso ad imprenditori, in possesso dei necessari requisiti professionali, l’utilizzo della cabina per le attività di estetista, nonché delle attrezzature funzionali alle prestazioni erogate. Con Deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 n. mecc. 2014-02573 sono state approvate in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le linee di indirizzo per la disciplina dell’affido di cabina ai sensi dell’articolo 8-bis del Regolamento n. 214, stabilendo che la procedura amministrativa necessaria per attivare l’affido di cabina è costituita dalla presentazione di una comunicazione con cui l’affidante e l’affidatario congiuntamente comunicano l’inizio dell’attività.
2Nel caso in cui il Comune competente per territorio non abbia approvato, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale omogenea (ad oggi non esiste ancora nessuna normativa nazionale o regionale che disciplini il rapporto di affido di cabina) delle linee di indirizzo per consentire nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale dell’affido di cabina, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche.

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

Si distinguono i seguenti casi:

  • al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della comunicazione congiunta presentata al Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di estetista affidatario/affittuario)1 e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC, o avviso di ricevimento della raccomandata A/R oppure rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).

oppure

  • al fine di comprovare il legittimo esercizio dell’attività, allegare copia semplice del contratto2 di affitto di cabina stipulato tra affidante/concedente e affidatario/affittuario3


N.B. E’ possibile denunciare l’inizio attività al Registro Imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é  soggetta a sanzione amministrativa.
 


1Nel caso in cui il Comune competente per territorio abbia approvato, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale omogenea (ad oggi non esiste ancora nessuna normativa nazionale o regionale che disciplini il rapporto di affido di cabina) delle linee di indirizzo per consentire nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale dell’affido di cabina, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche . Ad esempio il Comune di Torino con l’approvazione delle modifiche al Regolamento Municipale n. 324 (mecc. 2014-00123 del 10 marzo 2014), ha previsto all’articolo 8-bis la possibilità di concedere in uso ad imprenditori, in possesso dei necessari requisiti professionali, l’utilizzo della cabina per le attività di estetista, nonché delle attrezzature funzionali alle prestazioni erogate. Con Deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 n. mecc. 2014-02573 sono state approvate in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le linee di indirizzo per la disciplina dell’affido di cabina ai sensi dell’articolo 8-bis del Regolamento n. 214, stabilendo che la procedura amministrativa necessaria per attivare l’affido di cabina è costituita dalla presentazione di una comunicazione con cui l’affidante e l’affidatario congiuntamente comunicano l’inizio dell’attività.
2Ai fini della denuncia/domanda di inizio attività al Registro Imprese/REA non è richiesta la registrazione del contratto.
3Nel caso in cui il Comune competente per territorio non abbia approvato, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale omogenea (ad oggi non esiste ancora nessuna normativa nazionale o regionale che disciplini il rapporto di affido di cabina) delle linee di indirizzo per consentire nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale dell’affido di cabina, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche.

 

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice della comunicazione congiunta o copia del contratto di affitto di poltrona

La domanda/denuncia Registro Imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata:

  • copia semplice della comunicazione congiunta presentata al Comune competente per territorio1

oppure

  • copia semplice del contratto di affitto di cabina2.
     

Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro Imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, la stessa é rifiutata, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.

Per tale ragione, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro Imprese/REA completa della documentazione richiesta.


1Nel caso in cui il Comune competente per territorio abbia approvato, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale omogenea (ad oggi non esiste ancora nessuna normativa nazionale o regionale che disciplini il rapporto di affido di cabina) delle linee di indirizzo per consentire nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale dell’affido di cabina, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche . Ad esempio il Comune di Torino con l’approvazione delle modifiche al Regolamento Municipale n. 324 (mecc. 2014-00123 del 10 marzo 2014), ha previsto all’articolo 8-bis la possibilità di concedere in uso ad imprenditori, in possesso dei necessari requisiti professionali, l’utilizzo della cabina per le attività di estetista, nonché delle attrezzature funzionali alle prestazioni erogate. Con Deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 n. mecc. 2014-02573 sono state approvate in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le linee di indirizzo per la disciplina dell’affido di cabina ai sensi dell’articolo 8-bis del Regolamento n. 214, stabilendo che la procedura amministrativa necessaria per attivare l’affido di cabina è costituita dalla presentazione di una comunicazione con cui l’affidante e l’affidatario congiuntamente comunicano l’inizio dell’attività.
2Nel caso in cui il Comune competente per territorio non abbia approvato, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale omogenea (ad oggi non esiste ancora nessuna normativa nazionale o regionale che disciplini il rapporto di affido di cabina) delle linee di indirizzo per consentire nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale dell’affido di cabina, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche.

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:

Si distinguono i seguenti casi:

  • al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della comunicazione congiunta presentata al Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di estetista affidatario/affittuario)1 e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC, o avviso di ricevimento della raccomandata A/R oppure rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).

oppure

  • al fine di comprovare il legittimo esercizio dell’attività, allegare copia semplice del contratto2di affitto di cabina stipulato tra affidante/concedente e affidatario/affittuario3

N.B. E’ possibile denunciare l’inizio attività al Registro Imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é  soggetta a sanzione amministrativa.
 

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.
 


1Nel caso in cui il Comune competente per territorio abbia approvato, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale omogenea (ad oggi non esiste ancora nessuna normativa nazionale o regionale che disciplini il rapporto di affido di cabina) delle linee di indirizzo per consentire nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale dell’affido di cabina, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche . Ad esempio il Comune di Torino con l’approvazione delle modifiche al Regolamento Municipale n. 324 (mecc. 2014-00123 del 10 marzo 2014), ha previsto all’articolo 8-bis la possibilità di concedere in uso ad imprenditori, in possesso dei necessari requisiti professionali, l’utilizzo della cabina per le attività di estetista, nonché delle attrezzature funzionali alle prestazioni erogate. Con Deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 n. mecc. 2014-02573 sono state approvate in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le linee di indirizzo per la disciplina dell’affido di cabina ai sensi dell’articolo 8-bis del Regolamento n. 214, stabilendo che la procedura amministrativa necessaria per attivare l’affido di cabina è costituita dalla presentazione di una comunicazione con cui l’affidante e l’affidatario congiuntamente comunicano l’inizio dell’attività.
2Ai fini della denuncia/domanda di inizio attività al Registro Imprese/REA non è richiesta la registrazione del contratto.
3Nel caso in cui il Comune competente per territorio non abbia approvato, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale omogenea (ad oggi non esiste ancora nessuna normativa nazionale o regionale che disciplini il rapporto di affido di cabina) delle linee di indirizzo per consentire nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale dell’affido di cabina, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche.

 

Incompatibilità

L’attività di estetista con contratto di affitto di cabina è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) …omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Contratto di affitto di cabina

L’esercente l’attività di impresa di estetista ha la possibilità1 di concedere in uso, tramite la stipulazione di un contratto, una o più postazioni di lavoro con le relative attrezzature funzionali alla prestazione svolta, verso pagamento di un determinato corrispettivo ad un altro soggetto, che in veste imprenditoriale ed in possesso dei prescritti titoli abilitativi, esercita in modo autonomo la propria attività.
Soggetti del rapporto contrattuale di affitto di cabina

  • affidante/concedente: titolare dell’esercizio di estetista in locale già autorizzato, ai sensi della vigente normativa di settore;
  • affidatario/affittuario: operatore in possesso dei requisiti professionali, richiesti dalla normativa di settore, che esercita in modo autonomo la propria attività presso un locale sede di attività dell’affidatario/affittuario.

I soggetti del rapporto contrattuale svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori iscritti al Registro Imprese/REA. Ognuno degli imprenditori presta la propria opera esclusivamente sulla propria clientela, alla quale è rilasciata la relativa ricevuta fiscale.
Finalità del contratto di affitto di cabina

Trattasi di una forma di cooperazione fra operatori che operano nel settore dell’estetica, finalizzata all’ottimizzazione dei costi di esercizio dell’attività, sia per l’affidante/concedente che per l’affidatario/affittuario, garantendo il regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti interessati, all’interno di locali regolarmente autorizzati, e contribuendo altresì nel contempo a contrastare il fenomeno dell’abusivismo.
 


1Tale possibilità è prevista dall’“Avviso Comune” sottoscritto il 25 novembre 2011 in occasione dell’accordo delle organizzazioni Nazionali dell’Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell’Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri e dal Ministero dello Sviluppo Economico con parere del 31 gennaio 2014, n. 16361 che confermano il fatto che l’affido di cabina non è in contrasto con la vigente normativa che disciplina la materia dell’attività di estetista.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

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