Esperti per la composizione negoziata per la crisi d'impresa


In questa pagina trovi le modalità di iscrizione all'elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi d'impresa

Dal 15 novembre 2021 gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario rispetto alle quali risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, possono fare ricorso ad una nuova procedura volontaria e stragiudiziale per la soluzione della crisi: la composizione negoziata.

La procedura prevede la nomina di un esperto indipendente col compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio. 

Gli esperti sono scelti da un apposito elenco formato presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per la regione Piemonte è competente la Camera di commercio di Torino.

Chi può iscriversi

Posso iscriversi all'elenco degli esperti:

  • I professionisti iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • I professionisti iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso almeno in 3 casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • coloro che, pur non avendo i requisiti sopra menzionati, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Tutti i richiedenti devono avere assolto agli specifici obblighi formativi di 55 ore previsti dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/09/2021.

A chi va presentata la domanda

La domanda va presentata:

  • agli Ordini professionali di appartenenza se il richiedente è un professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro
  • alla Camera di commercio di Torino se il richiedente, non iscritto in albi professionali, è in possesso dei requisiti di esperienza prescritti e risiede nella regione Piemonte.

Domanda dei richiedenti non iscritti in Albi professionali

La domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti deveessere presentata alla Camera di Commercio di Torino da coloro che:

  1. siano residenti in Piemonte;
  2. non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 codice civile;
  3. abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Detto requisito dovrà essere comprovato trasmettendo idonea documentazione;
  4. abbiano assolto gli obblighi di formazione di 55 ore di cui al D.Lgs. 14/2019 e s.m.i. Detto requisito dovrà essere oggetto di autocertificazione;.

Per presentare l’istanza di iscrizione all’elenco occorre:

  1. compilare l’apposito modulo online in ogni sua parte. Si evidenzia che il modulo dovrà essere compilato in un’unica soluzione e non potrà essere salvato per integrazioni e modifiche - Vai al modulo di domanda
  2. stampare il modulo e firmarlo digitalmente;
  3. trasmettere all’indirizzo PEC composizione.negoziata@to.legalmail.camcom.it la domanda compilata e firmata, unitamente a tutta la sottoelencata documentazione:
  1. documenti comprovanti lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza
  2. curriculum vitae, da redigersi secondo il fac-simile sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione;

Vai al modulo online
Scarica il fac-simile di curriculum vitae
Scarica l'informativa sulla Privacy
Scarica la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 L. 241/90

Le domande non corredate dalla documentazione richiesta saranno respinte ma potranno essere ripresentate  e la  Camera di commercio procederà ad accertare inoltre la veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato, ai sensi della vigente normativa.

I soggetti iscritti nell'elenco vengono tempestivamente cancellati qualora intervenga una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile.

Per maggiori informazioni contattare l'ufficio all'indirizzo email composizione.negoziata@to.camcom.it, indicando il proprio numero di telefono, e sarete ricontattati nel più breve tempo possibile.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 10, 2023 - 11:40

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 10, 2023 - 11:40